Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15662 del 27/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 27/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15662
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10802/2015 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI ACILIA
221 ED T3 SCA A INTB, presso lo studio dell’avvocato MARIA RITA
BELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO PROVVIDENZA,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 642/2014 della Corte D’APPELLO di PERUGIA del
9/10/2014, depositata il 10/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell”08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;
udito l’Avvocato Mario Provvidenza difensore della ricorrente che
chiede l’accoglimento.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
“Ritenuto che:
– A.A. convenne in giudizio il Condominio dell’edificio “(OMISSIS)”, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al lancio di immondizia dai piani superiori dell’edificio condominiale sul terrazzo di proprietà attorea e alla conseguente necessità di provvedere alle pulizie di detto terrazzo e di realizzarvi una tettoia di protezione;
– nella resistenza del Condominio convenuto, il Tribunale di Perugia rigettò la domanda;
– sul gravame proposto dall’attrice, la Corte di Appello di Perugia confermò la pronuncia di primo grado;
– per la cassazione della sentenza di appello ricorre A.A. sulla base di due motivi;
– il Condominio dell’edificio “(OMISSIS)”, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva;
Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1703, 1710, 1218 e 1129 c.c. e segg., per avere la Corte di Appello escluso la sussistenza della pretesa responsabilità del condominio e/o dell’amministratore condominiale in ordine ai lamentati danni) appare manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno puntualmente spiegato – con motivazione esente da vizi logici e giuridici – come il regolamento condominiale vietasse il lancio di immondizie e di oggetti dai piani superiori prevedendo conseguenti sanzioni per i trasgressori, che – tuttavia – non si è riusciti ad individuare a causa della “omertà” dei condomini, con ciò nulla potendosi addebitare all’amministratore o al condominio;
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di Appello ritenuto che la Delib. Assemblea Condominiale 16 marzo 2005, si limitasse ad autorizzare i proprietari dei terrazzini interni dei primi piani alla installazione di tettoie, e non invece a disporne l’installazione a spese del condominio) appare inammissibile, trattandosi di censura che investe un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità, nè peraltro avendo il ricorrente fornito elementi – come era suo onere ai fini dell’autosufficienza del ricorso – per apprezzare l’eventuale manifesta illogicità della conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale;
Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;
Considerato che:
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del Relatore, non potendo addebitarsi al condominio la mancata realizzazione delle tettoie, in quanto l’assemblea condominiale ne ha autorizzato la installazione a cura e spese di ciascun condomino;
– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;
– non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione ternporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016