Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15662 del 23/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15662
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7996-2018 proposto da:
T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI
209, presso lo studio dell’avvocato CESARE CARDONI, rappresentata e
difesa dall’avvocato PIER LUIGI BOSCIA giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ DEL QUARTETTO DI MILANO, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ARCHIMEDE, 112, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO
PAVAROTTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO GIUSEPPE
PREDIERI giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 03/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/02/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
Fatto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società del Quartetto di Milano conveniva in giudizio T.F., in qualità di erede di C.A., per sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di Euro 300.000,00, oltre interessi legali dal 13 dicembre 2014, e delle spese legali, previo accertamento della validità del legato in favore della parte ricorrente, contenuto nel testamento olografo pubblicato con atto del notaio M. in data (OMISSIS), n. (OMISSIS) di rep./(OMISSIS).
Ritualmente costituitasi T.F. chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, stante l’invalidità della disposizione testamentaria richiamata. Conclusa l’istruzione della causa, nella quale venivano espletate esclusivamente prove orali, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 gennaio 2017 (pubblicata il successivo 23 gennaio), ravvisava la validità del legato e condannava la T. al pagamento della somma di Euro 300.000,00 e delle spese legali, ammontanti a Euro 20.000,00.
Secondo il Tribunale di Milano, infatti, il ricorso era manifestamente fondato in quanto il comportamento tenuto da parte resistente, consistente nel liquidare solo determinati legati a seguito dell’apertura della successione (tra cui un prelegato del quale la stessa resistente sarebbe stata beneficiaria), e l’inesistenza di prove relative alla presunta nullità del legato oggetto di ricorso, per contrarietà all’art. 458 c.c., rappresentavano elementi decisivi per l’accoglimento della richiesta di parte ricorrente.
Con atto di appello T.F. chiedeva la riforma dell’ordinanza del Tribunale, previa sospensione dell’efficacia esecutiva.
Si costituiva tempestivamente la società del Quartetto di Milano, contestando le affermazioni di parte appellante e insistendo per la conferma dell’ordinanza, nonchè per il rigetto della richiesta di sospensione.
Precisate le conclusioni, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 5/2018 rigettava l’appello poichè, a detta della Corte, sulla scorta anche del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, le censure, così come svolte dalla T., non erano suscettibili di trovare alcun accoglimento. Le affermazioni della T., infatti, non erano affatto idonee a provare l’invalidità del legato relativamente a una violazione dell’art. 458 c.c., che dunque rimaneva un’affermazione del tutto indimostrata.
L’assoluta infondatezza dell’appello portava i giudici dell’appello a configurare un’ipotesi di abuso del mezzo di gravame, dal momento che gli argomenti “ampiamente esaminati” in primo grado venivano meramente riproposti senza l’apporto di ulteriori argomentazioni, e dunque condannava la T. anche al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3. Avverso la sentenza della Corte d’appello e l’ordinanza del Tribunale, T.F. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi di ricorso.
Ha resistito con controricorso la società del Quartetto di Milano. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con contestuale accettazione di parte controricorrente.
In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c..
Nulla per le spese, ex art. 391 c.p.c., comma 4, atteso che la controricorrente ha dichiarato di aderire alla rinuncia al ricorso.
PQM
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020