Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15661 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10400/2015 proposto da:

CANTIERI DI STRESA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore,

BA.FU.MA.RI., elettivamente domiciliati in ROMA, V

LE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato MARINA

MAGGIULLI, rappresentati e difesi dall’avvocato PIERANTONIO GIUSSANI

giusta procura a margine della seconda pagina del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.E., EMILCAR SNC DI B.C. E E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1830/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

10/10/2014, depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– la società Cantieri di Stresa s.r.l. e Ba.Fu.Ma.Ri. convennero in giudizio la società EMILCAR e B.E., chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento del prezzo pattuito per la costruzione di un prototipo di vettura MCA e al risarcimento del danno;

– nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Verbania rigettò le domande attoree e condannò gli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria;

– sul gravame proposto dagli attori, la Corte di Appello di Torino dichiarò inammissibile l’appello e condannò i medesimi attori al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorrono la società Cantieri di Stresa s.r.l. e Ba.Fu.Ma.Ri. sulla base di un unico motivo;

la società EMILCAR e B.E., ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva;

Atteso che:

– l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, relativamente alla valutazione delle prove acquisite, alla mancata ammissione delle prove testimoniali in deroga al limite di cui all’art. 2721 c.c. e alla affermata responsabilità aggravata) appare inammissibile, in quanto si risolve in censure di merito inammissibili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione, sicchè deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, figure – queste – che circoscrivono l’ambito del motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831);

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile”;

Considerato che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

– non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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