Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15661 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7602-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI

27, presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO CECCHELLA giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.F., P.M., domiciliati in ROMA presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONELLA VERITTI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

L.C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1759/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Ca.Gi., L.C.A., N.F. e P.M. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pisa, C.G., F.G. e C.R., affermando che Nada Cianchi, deceduta il 10 settembre 2005, con testamento olografo del 14 marzo 2001, aveva lasciato la sua casa in (OMISSIS), con relativi arredi, nonchè l’appartamento sito in (OMISSIS), entrambi in parti uguali e pro indiviso, ai suoi cugini C.G. e Ca.Gi.; inoltre, aveva lasciato le somme di trecento milioni di lire (Euro 154.937,07) a C.G. e duecento milioni di lire (Euro 103.291,38) a Ca.Gi. da prelevarsi sul conto corrente presso la filiale di Volterra del Monte Paschi di Siena; inoltre con lo stesso atto provvedeva a lasciare duecento milioni di lire (Euro 103.291,38) a P.M., duecento milioni di lire (Euro 103.291,38) a N.F. e cento milioni di lire (Euro 51.645,69) ad L.C.A..

Gli attori affermavano, inoltre, che la de cuius aveva redatto un successivo testamento olografo, datato 20 aprile 2005, con cui istituiva C.G. erede universale.

Deceduta la Cianchi, ed apertasi la successione, gli attori chiedevano l’adempimento dei rispettivi legati nonchè la dichiarazione di invalidità del secondo testamento e di validità di quello del 2001, con condanna dei convenuti a corrispondere le somme dovute.

C.G. si costituiva contestando e chiedendo il rigetto di tutte le richieste attoree. Deduceva che con il primo testamento la Cianchi non aveva nominato alcun erede universale, ma aveva disposto del suo patrimonio esclusivamente attraverso legati, individuando i beni in modo specifico e dividendoli tra diverse persone. Inoltre eccepiva che il denaro era assente nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione e, pertanto, egli non era tenuto a pagare i legati ai sensi dell’art. 654 c.c..

Si costituiva altresì F.G. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stata nominata erede, e dunque non essendo obbligata a pagare i legati contenuti nel precedente testamento.

A seguito di istruzione documentale, il Tribunale di Pisa con sentenza n. 680/2011, rigettava le domande attoree ritenendo che il testamento del 2005 avesse revocato quello precedente. Secondo il Tribunale la defunta aveva istituito eredi ex re certa i soggetti indicati ai sensi dell’art. 588, c.c., ragion per cui l’istituzione di un erede universale doveva considerarsi come il superamento delle volontà espresse nel testamento del 2001. L.C.A., N.F. e P.M. appellavano la sentenza di primo grado, denunciando la violazione degli artt. 588 e 682 c.c., e chiedendo la dichiarazione di validità del testamento del 2001, l’accertamento dell’efficacia dei legati e la condanna dell’appellato a corrispondere Euro 51.645,69 ad L.C.A., ed al N. e al P. la somma di Euro 103.291,38, ciascuno.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1759/2017, analizzate le due schede testamentarie, riteneva che gli appellanti non potessero essere ritenuti eredi, neppure ai sensi dell’art. 588 c.c., comma 2, ma esclusivamente legatari. Pertanto i legati non risultavano vanificati dal secondo testamento che istitutiva C.G. quale erede universale; al contrario, questi, in tale qualità era onerato dell’adempimento di tutti i legati ai sensi dell’art. 682 c.c..

Aggiungeva, inoltre, la Corte che i legati, in quanto aventi ad oggetto somme di denaro, la cui attribuzione prescindeva da uno specifico deposito o investimento, dovevano qualificarsi quali legati di genere, e che pertanto non trovava applicazione l’art. 654 c.c., ma, diversamente, l’art. 653 c.c..

In definitiva, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte accoglieva l’appello.

Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione C.G. sulla base di due motivi di ricorso.

Resistono con controricorso N.F. e P.M..

L.C.A. non ha svolto difese in questa fase.

Il primo motivo denuncia: “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 588 c.c., commi I e II, con riferimento agli artt. 1362 e 1363 c.c. e s.s., sulla interpretazione dei negozi giuridici, per aver la Corte di merito (errando nella ricognizione giuridica della fattispecie) individuato la figura giuridica del “legato” nelle disposizioni del testamento olografo del 14.03.2001 redatto dalla Sig. Ci. aventi ad oggetto “i risparmi depositati presso filiale di Volterra del M.P.S.”, e nelle quantità ivi specificate, a favore dei Sigg. L.C., N. e P.; disposizioni qualificabili viceversa come “universalità o quota di beni del testatore”, in applicazione dei criteri ermeneutici stabiliti dal legislatore per la interpretazione del contratto”.

Afferma parte ricorrente che, al fine di stabilire se una disposizione testamentaria sia a titolo universale o particolare, occorrerebbe indagare tanto il contenuto dell’atto, quanto l’effettiva volontà del testatore, sulla scorta dei principi generali dell’interpretazione del contratto.

Dal punto di vista dell’intenzione, quando risulti chiara la volontà del testatore di attribuire i singoli beni considerandoli nel loro rapporto con il tutto, si avrebbe istituzione di erede ex re certa, con conseguente applicabilità della relativa disciplina. Dal momento che nel primo testamento non vi sarebbe traccia da cui si possa evincere che la testatrice avesse inteso disporre a diverso titolo per i soggetti chiamati a beneficiare del suo patrimonio, sarebbe quindi chiara la volontà della testatrice di disporre tout court nel loro complesso delle proprie sostanze con la conseguenza che la menzione dei vari soggetti, a ciascuno dei quali lasciava determinati beni – tra cui i risparmi, che configurerebbero indubbiamente una intera classe di beni avrebbe dato vita ad un trattamento identico per ognuno, dal quale evincere la volontà di istituire tutti i soggetti ivi indicati, quali eredi a titolo universale.

La Corte, in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza, avrebbe errato nel decidere, ponendo a fondamento del suo ragionamento unicamente la lettera delle disposizioni rilevando che esse richiamano beni determinati, unica frase in cui in modo apodittico la sentenza risolve il profilo decisivo.

Il primo motivo di ricorso dev’essere rigettato.

Ai fini del rigetto bisogna innanzitutto ricordare che è consolidato orientamento di questa Corte quello secondo cui, nell’interpretazione del testamento, il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento (Cass. n. 24163/2013; 23278/2013). In particolare, l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni (Cass. n. 23393/2017).

Alla luce di quanto premesso, nel caso di specie, non può ritenersi che con il primo testamento la Ci. avesse istituito tanto l’odierno ricorrente quanto i controricorrenti quali eredi ex re certa, dal momento che risulta chiara e puntuale l’individuazione dei beni e la relativa attribuzione a ciascuno di essi. Non è però censurabile la conclusione della Corte d’Appello secondo cui non è dato ravvisare la volontà di far succedere i vari chiamati nell’universalità di beni, ovvero in una quota del patrimonio della de cuius, ma unicamente quella di lasciare singoli beni separatamente a determinati soggetti.

La Corte d’Appello, sebbene con succinta motivazione, ha valorizzato il fatto che i beni “lasciati” al P. ed al N. erano “completamente prescindenti” dall’entità dei beni della de cuius, dal momento che i beni indicati nel testamento del 2001 venivano “ricordati solo nel punto 1 e nel punto 2, prima seconda parte”, ed ha concluso, con ragionamento che non può essere tacciato di illogicità o di implausibilità, nel senso che dunque i beni menzionati siano stati lasciati prescindendo dal complesso del patrimonio, essendosi la testatrice limitata ad individuare semplicemente degli specifici beni da attribuire a titolo di legato (in tal senso v. Cass. 9467/2001; 6516/1986). Con il secondo motivo lamenta “in subordine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 653,654 e 655 c.c., eventualmente, anche con riferimento agli artt. 1362 c.c. e s.s. sulla interpretazione dei negozi giuridici, per aver la Corte di merito (errando nell’individuazione della norma applicabile) ritenuto come “cose determinate solo nel genere” (id est: “legati di genere”) le disposizioni della de cuius (già, erroneamente, qualificati come “legati) e, conseguentemente, come valide ed efficaci le medesime anche se le relative res non erano più sussistenti al tempo dell’apertura della successione”.

Contesta parte ricorrente che i giudici dell’appello, dopo aver qualificato come legati le disposizioni a favore degli appellanti, sarebbero incorsi nell’ulteriore errore di ricondurre la fattispecie alla previsione di cui all’art. 653 c.c. anzichè all’art. 654 c.c., senza tuttavia motivare tale soluzione.

L’art. 653 c.c. non potrebbe applicarsi quando il legato abbia a oggetto tutte le cose di un determinato genere appartenenti al testatore e depositate in un particolare luogo (nel caso il conto corrente presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Volterra), dal quale trarre le varie quote attribuite ai vari eredi, poichè in questo caso si verserebbe nell’ipotesi di legato di cose certa e determinata. A ulteriore sostegno di tale affermazione, vi sarebbe anche l’art. 655 c.c. norma decisiva per chiarire all’interprete che l’indicazione del luogo in cui devono prendersi le cose legate, funge da mezzo di individuazione dell’oggetto della disposizione testamentaria.

Il fatto che nel testamento fossero esattamente individuati il conto e la filiale, dovrebbe necessariamente comportare l’applicazione dell’art. 655 c.c., poichè la puntuale indicazione del luogo ove si trovano le cose oggetto di legato vale inequivocabilmente a identificare i beni oggetto della disposizione testamentaria, privandoli del carattere della genericità a cui fa riferimento l’art. 653 c.c..

Anche questo motivo dev’essere rigettato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte, non ha natura di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l’intenzione del de cuius di attribuire non già un qualche ammontare di numerarlo, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento (Cass. n. 14358/2013).

Tuttavia tale precedente non appare attagliarsi al caso in esame.

Nel testamento del 2001 (il cui contenuto è riportato in atti), con una prima disposizione (n. 2), vengono individuate le somme di trecento milioni di lire e duecento milioni di lire, quali “risparmi depositati presso la filiale di Volterra della banca Monte dei Paschi di Siena”, da lasciarsi a C.G. e Ca.Gi.; separatamente, invece, ai punti 4, 5 e 6, vengono individuate altre somme, da lasciarsi a P., N. e L.C., senza che però sia indicato un conto specifico, dal quale prelevare tale somme.

Alla luce di quanto affermato, dunque, sono configurabili quali legati di specie quelli istituiti a favore di C.G. e Ca.Gi., stante l’espressa indicazione della filiale di Volterra del Monte Paschi di Siena quale luogo dal quale trarre la provvista. Al contrario, per i legati di somme a favore di P.M., N.F. e L.C.A., sebbene menzionati all’interno dello stesso testamento, ma separatamente dagli altri e senza fare riferimento ad un preciso conto corrente, non appare censurabile l’interpretazione della sentenza gravata che ha ritenuto che non fossero suscettibili di essere anch’essi ritenuti legati di specie, ma unicamente legati di genere.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla per le spese per l’intimata che non ha svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 23 luglio 2020

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