Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15661 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. I, 15/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 15/07/2011), n.15661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3565/2008 proposto da:

B.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, LARGO BRINDISI 18, presso l’avvocato FUSELLI

Alessandro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GRANITO DI BELMONTE 19 (OSTIA LIDO), presso l’avvocato

PIRAS ALDO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1122/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato FUBELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato PIRAS che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 7.3.2007) la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con la quale è stata accolta la domanda proposta da S.M. contro C.A. per il rilascio di immobile da costei occupato perchè assegnatole in sede di separazione personale dal coniuge B.M., nonchè la domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti di quest’ultimo (condannato al pagamento della somma di L. 1.000.000 mensile in favore della moglie).

Contro la sentenza di appello il B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati con memoria.

Resiste con controricorso C.A. la quale ha eccepito l’inammissibilità dei motivi perchè privi dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c..

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata, così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.1.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente è fondata perchè la sentenza impugnata è stata pubblicata dopo il 2 marzo 2006, talchè, a pena di inammissibilità, in relazione a tutti i motivi di ricorso con i quali è denunciata la violazione di norme di diritto (il primo ed il terzo) avrebbero dovuto essere formulati pertinenti quesiti di diritto e, in relazione al vizio di motivazione denunciato con il secondo motivo, avrebbe dovuto essere formulata la chiara sintesi del fatto controverso ex art. 366 bis c.p.c..

Quesiti e sintesi del tutto omessi nel ricorso che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del soccombente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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