Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15661 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 04/06/2021), n.15661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10255/2020 proposto da:

T.L., elettivamente domiciliato in Vicenza, presso lo studio

dell’avv. Massimo Rizzato, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4946/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2021 dal Dott. Roberto Bellè.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da T.L. nei riguardi dell’ordinanza con cui il Tribunale di Venezia aveva a propria volta disatteso la domanda proposta al fine di ottenere il riconoscimento della c.d. protezione “sussidiaria” (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, lett. a) o, in subordine, del permesso per ragioni umanitarie;

la Corte territoriale riteneva non credibile, per genericità, lacunosità e carenza di prova, il racconto con cui il ricorrente aveva esposto di essere fuggito dal Gambia per una denuncia di usurpazione formalizzata contro di lui dallo zio e per il timore di essere ucciso dalla matrigna, persona potente, presso cui egli dopo la morte dei genitori era andato a vivere con il proprio fratello, poi effettivamente fatto uccidere dalla donna;

quanto alla domanda di protezione c.d. sussidiaria, la Corte d’Appello, sulla base anche dell’esplicita citazione di fonti aggiornate al 2018, escludeva sia l’esistenza di una violenza indiscriminata, sia il rischio di trattamenti inumani, rimarcando anche il mancato ricorso dell’istante agli organismi di giustizia “recentemente ammodernati” dal nuovo Presidente del Paese;

T.L. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo;

il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione in giudizio per l’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in tema di protezione sussidiaria, ritenendo “utopico” ipotizzare che il nuovo governo del (OMISSIS) potesse rimediare a situazioni quale quella esposta in ricorso, trattandosi di processo evolutivo appena iniziato;

il ricorrente segnala poi la sussistenza di una situazione di violenza, alimentata dalla presenza sul territorio di truppe di sostegno del neo-presidente, come attestavano alcune notizie di cronaca;

il motivo è inammissibile;

esso consiste, già allorquando sostiene l’incapacità del nuovo governo di assicurare protezione, nella prospettazione di un’ipotesi difensiva di merito, certamente impropria rispetto al giudizio di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148) e poi, quanto a fatti concreti, riferisce di alcuni specifici episodi di violenza (uno scontro a fuoco nel villaggio di (OMISSIS), con un morto e sei feriti, l’uccisione di una donna da un proiettile vagante a (OMISSIS); una protesta degenerata in uno scontro a fuoco con la Polizia nel villaggio di (OMISSIS), con due morti e ventisei feriti) che non hanno alcuna decisività nel sovvertire il giudizio complessivo sviluppato dalla Corte territoriale sulle condizioni del Paese di provenienza e sull’assenza di condizioni di violenza indiscriminata o conflitto armato, richieste dalla norma, le quali palesemente non possono essere ravvisate sulla base di pochi singoli e specifici eventi violenti;

nulla sulle spese, in quanto il Ministero si è limitato al deposito di “atto di costituzione”, senza svolgere attività difensiva.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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