Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15661 del 01/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 01/07/2010), n.15661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.B., elettivamente domiciliata presso in Roma, Via

Giuseppe Ferrari n. 2, presso lo studio dell’Avv. Antonini Giorgio,

che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv.

Sechi Ottavio del foro di Oristano come da procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Riccio

Alessandro, Nicola Valente e Giuseppina Giannico per procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 8/06 della Corte di Appello di

Cagliari del 16.11.2005 – 13.01.2006 nella causa n. 165 R.G. 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25.05.2010 dal Consigliere Dott. De Renzis Alessandro;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. PATRONE

Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso, depositato il 17.04.2002, C.B., conveniva in giudizio l’INPS per sentir riconoscere il diritto all’assegno di invalidita’ civile, con la condanna dell’ente convenuto al pagamento del relativo importo.

Si costituiva l’INPS eccependo in via pregiudiziale l’improcedibilita’ della domanda per difetto della preliminare procedura amministrativa e, nel merito, chiedendo il rigetto della stessa domanda.

All’esito il Tribunale di Oristano con sentenza del 5.04.2004 rigettava il ricorso.

Tale decisione, appellata dalla C., e’ stata confermata dalla Corte di Appello di Cagliari con sentenza n. 8 del 2006, che ha ritenuto non soddisfatto l’onere probatorio, non avendo la ricorrente neppure allegato uno dei fatti costitutivi, unitamente al requisito sanitario, del diritto azionato ed avendo prodotto tardivamente, dopo la sentenza di primo grado, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ circa il non possesso di redditi.

La C. ricorre per Cassazione con un motivo. L’INPS resiste con controricorso.

2. Con l’unico motivo la C., nel lamentare violazione o comunque erronea applicazione dell’art. 421 c.p.c., sostiene che il giudice di appello non ha fatto buongoverno della richiamata norma di rito, in quanto avrebbe potuto attivare i suoi poteri di ufficio disponendo l‘ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice di procedura civile, tanto piu’ che nel caso di specie essa ricorrente non avrebbe potuto provare il requisito reddituale se non in via di autocertificazione.

Il motivo e’ infondato.

Al riguardo va osservato che nel rito del lavoro i mezzi istruttori, preclusi alle parti, possono essere ammessi ex officio, ma suppongono la preesistenza di alti mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell’integrazione affidata al giudice (cfr Cass. n. 17178 del 37 luglio 2006).

Orbene alla stregua dell’esposto principio correttamente il giudice di appello ha ritenuto di non poter esercitare i propri poteri officiosi, non avendo la parte ricorrente neppure allegato il possesso negativo del reddito, non avendo la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ alcuna valenza probatoria secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ed in ogni caso risultando prodotta tardivamente, come e’ stato evidenziato nella sentenza impugnata.

3. In conclusione il ricorso e’ destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, essendo stato depositato il ricorso introduttivo il 17 aprile 2002, per cui va applicato l’art. 152 anzidetto nella formulazione previgente al 2003 (in questo senso Cass. n. 27323 del 2005, Cass. n. 6324 del 2004; Cass. n. 4657 del 2004). Va precisato al riguardo che trova applicazione il nuovo art. 152 disp. att. c.p.c., che ha introdotto limiti di reddito non inferiori ad una certa soglia ai fini dell’esonero dalle spese, ai giudizi il cui ricorso introduttivo della fase di primo grado sia successivo al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010

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