Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15660 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7223-2018 proposto da:

B.V., B.F., L.F.,

B.C., B.P., B.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE ALPI 8, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO GROTTA, rappresentati e difesi dall’avvocato

SALVATORE FERRARA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.C.G., D.D., D.P.,

C.E., C.M.C., C.F., DI.PA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2181/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

B.R., B.V. e B. Giuseppe convenivano davanti al Tribunale di Sciacca, D.D., D.C.G., nonchè Be.Vi., D.P. e Di.Pa. per sentire dichiarare la nullità del testamento olografo pubblicato il 4 aprile 2008 con atto per Not. Bo. (rep. n. 26977) a firma di Be.Ca. – sorella degli attori – per difetto del requisito dell’olografia e per assenza dell’oggetto, e di conseguenza, far dichiarare l’apertura della successione legittima della defunta Be.Ca. e devolvere l’eredità secondo legge.

Chiedendo il rigetto della domanda attorea, si costituivano in giudizio solo D.D. e D.C.G., affermando, con distinte comparse di risposta, la piena validità ed autenticità del testamento impugnato; al contrario, rimanevano contumaci gli altri convenuti.

Atteso l’esito negativo della notifica nei confronti di Di.Pa. – inizialmente effettuata ai sensi dell’art. 138 c.p.c., ed a seguito della quale il convenuto sembrava abitare a Palermo – la richiesta di notifica veniva reiterata ex art. 140 c.p.c., allegando il certificato di residenza del destinatario.

Su richiesta di parte convenuta, inoltre, il Tribunale disponeva il rinnovo della notificazione nei confronti di Di.Pa., la quale veniva effettuata ex art. 138 c.p.c. e, all’esito negativo di questa, ai sensi dell’art. 143 c.p.c..

Disattesa l’eccezione di estinzione del giudizio per inesistenza di quest’ultima notifica, e ritenuta sufficientemente istruita la causa, con la sentenza n. 269/2012 il Tribunale di Sciacca accoglieva la domanda attorea e per l’effetto dichiarava l’apertura della successione legittima di B.C.; infine, condannava in solido le parti convenute alla rifusione delle spese di lite.

Appellavano la pronuncia di primo grado D.D., D.C.G. e B.P., mentre rimanevano contumaci Be.Vi., nonchè Di.Pa. – seppur raggiunto dalla notifica a mani proprie della sentenza.

Con la citazione in appello, in particolare, le appellanti eccepivano la nullità della sentenza impugnata e ne chiedevano la riforma nel merito.

In particolare, riproponevano l’eccezione di estinzione del giudizio di primo grado, per irritualità delle modalità di notificazione ex art. 143 c.p.c. e per la tardività nell’espletamento dell’attività processuale ordinata dal giudice. Si costituivano chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado, B.R. e B.V. e, in qualità di eredi di B.G.A., L.F. e B.F., B.C. e B.P..

La Corte d’Appello di Palermo con la sentenza n. 2181/2017, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva il gravame in quanto dagli atti risultava che la prima notifica dell’atto di citazione era stata tentata a Sciacca e che dalla relata dall’ufficiale giudiziario emergeva che la mancata notifica derivava dal fatto che Di.Pa. abitasse di fatto a Palermo. In seguito a ciò, sosteneva la Corte, gli attori avevano notificato la citazione ex art. 143 c.p.c., senza però previamente compiere ulteriori indagini al fine di reperire l’effettiva residenza del D., e dunque agendo sulla base di mere valutazioni soggettive e non su circostanze di tipo oggettivo, disattendendo così quanto affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità.

La Corte, nel motivare l’accoglimento dell’appello, evidenziava come fosse erroneo il ricorso alla procedura di notifica ex art. 143 c.p.c., non avendo il Tribunale tenuto conto sia dell’assoluta mancanza di richieste di informazioni intese a reperire il D., sia la differenza tra le situazioni di assenza momentanea e di definitivo allontanamento, soprattutto in quanto l’indirizzo in Sciacca del D. era desumibile dagli stessi atti degli appellati.

Per l’effetto la causa era rimessa al giudice di primo grado. Avverso la pronuncia di appello grado propongono ricorso per cassazione B.R., B.V., B.F., B.C., B.P. e L.F. e si affidano a tre motivi di ricorso.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Col primo motivo di ricorso si lamenta la “nullità insanabile ex art. 158 c.p.c. della sentenza per violazione dell’art. 276 e art. 132 c.p.c., comma 3 (360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

Afferma parte ricorrente che la sentenza sarebbe nulla ictu oculi ai sensi dell’art. 158 c.p.c., per violazione dell’art. 276, c.p.c., in quanto alla camera di consiglio del 24/10/17 risulta aver partecipato, in qualità di presidente, il Dott. P., non presente all’udienza di precisazione delle conclusioni, come riportato nella narrazione del fatto; questi ha poi provveduto a sottoscrivere la sentenza impugnata, pur non facendo parte del collegio giudicante, rendendo così evidente la nullità insanabile della sentenza impugnata.

Col secondo motivo di ricorso si contesta la “mancata considerazione della notifica effettuata nel giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Vizio della motivazione della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso da parte della Corte territoriale consisterebbe nella mancata disamina della relata di notifica contenuta a pagina 6 del documento comprendente l’atto di citazione, da cui si sarebbe potuto evincere che il procedimento notificatorio si era perfezionato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nei termini previsti dall’art. 163 bis c.p.c.

La circostanza relativa all’omessa notifica di cui all’art. 140 c.p.c., ad un corretto esame degli atti di causa, aveva formato oggetto di discussione tra le parti, e la sua decisività emergerebbe chiaramente dalla motivazione della sentenza d’appello. Qualora, infatti, la Corte avesse esaminato la relata di notifica compiuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non avrebbe potuto dichiarare la nullità della notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., avendo peraltro ritenuto fondata l’eccezione degli appellanti, proprio sul presupposto che il ricorso alla notificazione ex art. 143 c.p.c. richiederebbe una precedente notifica ex art. 140, c.p.c., che invece l’odierna parte ricorrente aveva correttamente compiuto e che la Corte ha omesso di esaminare.

Col terzo motivo di ricorso ci si duole della “violazione dell’art. 143 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

La Corte territoriale avrebbe ritenuto nulla la notifica ex art. 143 c.p.c. sul presupposto che gli appellati avrebbero omesso di effettuare ulteriori indagini per accertare l’effettiva irreperibilità di Di.Pa. e, diversamente, avrebbero direttamente proceduto a compiere la notifica ai sensi del disposto dell’art. 143 c.p.c..

Ciò sarebbe in profondo contrasto con le condotte tenute dagli odierni ricorrenti che avrebbero rinnovato la notifica dell’atto di citazione, inizialmente ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e solo in un successivo momento, ex art. 143 c.p.c..

Il primo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento e ciò comporta, di conseguenza, l’assorbimento delle restanti due doglianze.

Invero ai sensi dell’art. 276 c.p.c., comma 1, alla deliberazione della decisione possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione, e la norma va interpretata nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. Dunque, in grado di appello, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale (cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni), conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo (v. Cass. n. 4925/2015).

Da ciò ne consegue che la sottoscrizione, e il successivo deposito in cancelleria, di un provvedimento giudiziale da parte di un presidente di collegio diverso da quello risultante dall’epigrafe del provvedimento, integra un vizio di costituzione del giudice in quanto riconducibile ad una costituzione del collegio non coincidente con quella che, nel riservarsi la decisione, appariva quale unico collegio abilitato a pronunciarsi, e che comporta pertanto la nullità della sentenza (nullità nella fattispecie, che, stante la pacifica sottoscrizione da parte del consigliere relatore – estensore, tuttavia va configurata quale nullità sanabile, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, a seguito della decisione delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 11021/2014; tale pronuncia ha infatti chiarito che, la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni – del presidente del collegio ovvero del relatore – è affetta da nullità sanabile, poichè si versa in un caso di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell’atto al giudice, superando quindi la diversa e più rigorosa interpretazione sostenuta in passato, cfr. Cass. n. 23632/2015 e Cass. n. 9113/2004).

Rileva in tal senso la circostanza che, come emerge in maniera evidente dalla lettura del verbale dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 30 giugno 2017, all’esito della quale la causa è stata riservata in decisione dalla Corte d’Appello, il collegio era presieduto dalla Dott.ssa Pellingra e ciò trova corrispondenza anche nell’intestazione della sentenza oggi gravata.

Tuttavia, la stessa sentenza se risulta correttamente firmata dalla Dott.ssa Terramagra, quale consigliere estensore, reca la sottoscrizione del Dott. P., che non risultava tra i componenti del collegio che risulta avere introitato la causa in decisione.

Ancorchè non emerga la prova se effettivamente il Dott. P. abbia preso parte alla camera di consiglio all’esito della quale la decisione è stata adottata, risulta in ogni caso la ricorrenza della nullità della sentenza per essere priva della sottoscrizione di chi all’atto delle conclusioni ricopriva la qualità di presidente del collegio e che risultava esser tale anche dall’intestazione del provvedimento.

Il motivo deve essere accolto e la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento degli altri motivi.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, ed assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 23 luglio 2020

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