Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15660 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/06/2017, (ud. 18/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8831-2015 proposto da:

D.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato ROSANNA SERAFINI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANPAOLO TANCREDI,

GIORGIO STELLA RICHTER giusta procura speciale del Dott. Notaio

P.A. in APRICENA il 26/2/2015 rep. n. 338;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia

per le vittime della strada, in persona dei procuratori Dr.

D.M.G. e Dr. P.R., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1510/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 15/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 15/10/2014, la Corte d’appello di Bari, in accoglimento dell’appello proposto dalla Allianz s.p.a. (già Ras s.p.a.), quale impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da D.M.R. nei confronti della Allianz s.p.a., nella qualità indicata, per il risarcimento dei danni sofferti dall’attrice a seguito di un sinistro stradale verificatosi a causa di un veicolo rimasto non identificato;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver ritenuto i genitori dell’attrice affetti da incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., ha conseguentemente ritenuto inammissibile l’assunzione delle dichiarazioni rese dai testimoni de relato indicati dai testimoni incapaci;

che, venendo meno tali prove dichiarative, era rimasta priva di fondamento la domanda risarcitoria proposta dalla D.;

che, in ogni caso, tanto le deposizioni dei genitori dell’attrice, quanto quelle rese dai testimoni de relato, dovevano ritenersi del tutto inattendibili, tenuto conto delle circostanze di fatto indicate in motivazione;

che, avverso la sentenza d’appello, D.M.R. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;

che la Allianz s.p.a., nella qualità spiegata, resiste con controricorso cui ha fatto seguito il deposito di ulteriore memoria;

considerato, che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 246 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per erroneità e inconferenza della motivazione circa un fatto decisivo (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto affetti da incapacità a testimoniare i genitori dell’attrice, attesa l’insussistenza di alcun interesse degli stessi idoneo a legittimarne la partecipazione al presente giudizio;

che il motivo è infondato, quando non inammissibile;

che, infatti, con riguardo al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, la corte territoriale, nel descrivere e valutare compiutamente le posizioni creditorie concretamente vantate dai genitori dell’attrice per effetto del sinistro oggetto d’esame (e dagli stessi effettivamente esercitate stragiudizialmente), e nell’affermarne conseguentemente l’incapacità a testimoniare, si è correttamente allineata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale l’interesse a partecipare al giudizio previsto come causa d’incapacità a testimoniare dall’art. 246 cod. proc. civ. si identifica con l’interesse a proporre la domanda e a contraddirvi previsto dall’art. 100 c.p.c., sicchè deve ritenersi colpito da detta incapacità chiunque si presenti legittimato all’intervento in giudizio, senza che possa distinguersi tra legittimazione attiva e legittimazione passiva, tra legittimazione primaria e secondaria (intervento adesivo dipendente), tra intervento volontario e intervento su istanza di parte (Sez. L, Sentenza n. 14963 del 23/10/2002, Rv. 558035 – 01);

che, in particolare, la sussistenza di detta incapacità va valutata indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell’interesse a partecipare al giudizio che determina l’incapacità stessa, con la conseguenza che la presenza di una fattispecie estintiva del diritto azionabile, quale la prescrizione o la transazione, non fa venir meno il coinvolgimento nel processo e non fa, pertanto, riacquistare la capacità a testimoniare (Sez. L, Sentenza n. 14963 del 23/10/2002, cit. e successive conformi);

che, con riguardo al vizio denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente si è inammissibilmente doluta di un preteso vizio motivazionale al di fuori dei limiti imposti dal nuovo testo della norma processuale citata (applicabile all’odierno giudizio ratione temporis), laddove limita la denuncia del vizio motivazionale in sede di legittimità al solo omesso esame di un fatto decisivo controverso tra le parti, nella specie neppure adeguatamente dedotto e allegato;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 257 c.p.c., comma 1, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per erroneità della motivazione circa un fatto decisivo (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto estensibile la nullità delle dichiarazioni rese dai testimoni incapaci alle dichiarazioni dei testimoni de relato, risalendo, la chiamata di questi ultimi a deporre, all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, in nessun modo condizionato dall’eventuale ritenuta inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal teste principale;

che il motivo è inammissibile per carenza di interesse;

che, al riguardo, indipendentemente dall’eventuale fondatezza della doglianza così rassegnata dalla ricorrente, è appena il caso di evidenziare come la corte territoriale abbia in ogni caso dato atto in modo espresso della radicale inattendibilità obiettiva dei testi di riferimento escussi, giustificando tale valutazione sulla base di specifici indici di fatto dotati di obiettiva concretezza e razionale controllabilità, sì da escludere che la deposizione dagli stessi resa potesse in qualunque misura confortare la prospettazione in fatto sostenuta dall’attrice a fondamento della rivendicazione risarcitoria originariamente avanzata;

che, con il terzo e il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per illogicità e carenza della motivazione circa un punto decisivo (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale ritenuto inattendibili le deposizioni rese dai testimoni de relato sulla base di una motivazione illogica, oltre che contraria ai principi giuridici dettate dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. la sentenza della Corte EDU del 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia) in ordine alla valutazione, in sede d’appello, delle deposizioni testimoniali diversamente giudicate in primo grado;

che entrambi i motivi sono inammissibili;

che, sul punto, osserva il collegio come nel caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

che, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

che, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianze della ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già omissioni rilevanti ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo al contenuto delle deposizioni esaminate, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativi, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

che, da ultimo, il principio espresso nella sentenza della Corte EDU richiamata dalla ricorrente deve ritenersi strettamente legato alle valutazioni compiute dal giudice d’appello in sede penale, non risultando in alcun modo estensibile ai criteri che presiedono alla valutazione della prova in sede civile;

che sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza delle doglianze avanzate dalla D., dev’essere disposto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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