Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15660 del 01/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 01/07/2010), n.15660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.O. – R.A. – R.A.L. –

RA.AN. eredi di R.S., elettivamente

domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’Avv. Lo Presti Vittorio del foro di

Catania come da procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti RICCIO

Alessandro, Nicola Valente e Giuseppina Giannico per procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1022/05 della Corte di Appello di

Catania del 6.12.2005/29.12.2005 nella causa n. 473 R.G. 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. De Renzis Alessandro;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. PATRONE

Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 4.02.2003, R.O. e gli altri litisconsorzi in epigrafe, nella qualita’ di eredi di R. S., premesso di avere esperito negativamente il procedimento amministrativo, convenivano l’INPS e il Ministero dell’Economia e Finanze per sentir riconoscere il diritto del proprio dante causa all’indennita’ di accompagnamento, con la condanna dei convenuti al pagamento in proprio favore dei ratei maturati fino alla morte dell’avente diritto. Si costituiva l’INPS contestando le avverse deduzioni ed argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze eccepiva – in via preliminare – il proprio difetto di legittimazione passiva e – nel merito – chiedeva il rigetto della domanda.

All’esito, espletata consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale di Catania con sentenza del 24.03.2004 accoglieva il ricorso e condannava l’INPS – ritenuto l’unico legittimato passivo – al pagamento ai ricorrenti, pro quota, quali eredi, dei ratei di pensione di inabilita’ e dell’indennita’ di accompagnamento dal 1 febbraio 1991 sino al decesso del dante causa, con detrazione delle somme corrisposte a titolo di quest’ultima indennita’ dal 1995, oltre accessori.

Tale decisione veniva impugnata dall’INPS, che si doleva del mancato esame dell’eccepita prescrizione decennale e della decadenza per l’esperimento dell’azione giudiziaria, e’ stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1022 del 2005, che ha condannato l’INPS alla corresponsione a favore degli appellati dei ratei di pensione e di indennita’ di accompagnamento dal 25.02.1993, con detrazione delle somme di indennita’ di accompagnamento corrisposte dal 1 gennaio 1995, oltre accessori.

La Corte di Appello ha ritenuto, nell’accogliere la relativa eccezione dell’INPS, prescritti i ratei di pensione anteriori al decennio decorrente dal 25.02.2003, data di notifica del ricorso giudiziario.

Gli eredi di R.S. ricorrono per Cassazione con cinque motivi. L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 434 e 442 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello ha erroneamente disatteso l’eccezione di nullita’ e di inammissibilita’ dell’atto di appello per genericita’ dei motivi.

Il motivo e’ infondato, essendosi i ricorrenti limitati a richiamare genericamente l’atto di appello, non soddisfacendo in tal modo al principio di autosufficienza, cha caratterizza il ricorso per cassazione, ed alla regola della completezza e specificita’ di ogni censura contenuta in detto ricorso.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, ed in particolare con riguardo ad omessa motivazione riguardante l’eccezione di prescrizione e di decadenza sollevata dall’INPS. Il motivo e’ infondato, avendo il giudice di appello puntualizzato che nella memoria difensiva di primo grado l’INPS aveva sollevato l’eccezione di prescrizione del “credito azionato” da parte del ricorrente.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello ha erroneamente dichiarato infondata l’inammissibilita’ dell’eccezione di prescrizione in riferimento ai ratei di pensione e di indennita’ di accompagnamento, proposta dall’INPS per la prima volta in appello.

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2935 c.c., in riferimento alla L. n. 533 del 1973, art. 7 sostenendo che nel caso di specie i giudici di appello avrebbero dovuto far decorrere la prescrizione decennale dalla data dell’esaurimento del procedimento amministrativo con l’emissione del provvedimento esplicito intervenuto il 4 aprile 1997.

Anche queste censure, che possono essere esaminate congiuntamente stante la loro connessione, sono prive di pregio e vanno disattese.

I giudici di appello hanno correttamente ritenuto prescritti i ratei anteriori al decennio decorrente dal 25.02.2003, data di notificazione del ricorso giudiziario, non avendo incidenza il decorso dei termini endoprocedimentali sul decorso di quelli esterni al procedimento amministrativo posti a pena di decadenza (cfr. Cass. n. 16732 del 2003, Cass. n. 1583 del 2004).

4. Con il quinto motivo i ricorrenti, nel lamentare violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2946 c.c., osservano che il giudice di appello erroneamente non ha ritenuto di individuare come atto interruttivo, idoneo ad interrompere la prescrizione, il ricorso amministrativo contro il verbale di visita medica, propedeutico all’azione giudiziaria. Anche questa censura non coglie nel segno, richiamandosi quanto detto in precedenza circa l’irrilevanza del decorso dei termini nell’ambito del procedimento amministrativo al di fuori di esso. Va peraltro aggiunto che sul punto A. i ricorrenti si sono limitati a contrapporre alla motivata valutazione dei giudici di appello, riguardante la non idoneita’ del ricorso avverso il verbale di visita medica ad interrompere la prescrizione, un diversa classificazione nei termini giuridici di tale atto, tanto piu’ che il verbale in questione non risulta riportato e trascritto in tutti i suoi elementi (ivi compresa la data e la sua comunicazione).

5. In conclusione il ricorso e’ destituito di fondamento e va rigettato.

Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio di cassazione, in considerazione delle non conformi decisioni dei giudici di merito.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010

 

 

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