Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1566 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1566 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 2037-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

DE CRISTOFARO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE
CASTELLO LUIGI con studio in NAPOLI VIA TOMMASO BLANC
22 (avviso postale) giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 27/01/2014

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/2005 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 04/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
GrIerale Dott. SERGIO QEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

VALITUTTI;

RITENUTO IN FATTO.
1. A seguito dell’emissione di cartella di pagamento per
omesso versamento di IVA, per gli anni di imposta 1992 e
1993, venivano notificato il 31.10.01 a De Cristofaro
Paolo, titolare dell’omonima ditta individuale, due avvisi di mora, con i quali veniva intimato al medesimo il
pagamento dell’imposta non versata, oltre agli interessi
2. Gli atti suindicati venivano impugnati dal contribuente dinanzi alla CTP di Napoli, che accoglieva il ricorso.
2.1. La CTR della Campania, con sentenza n. 135/49/05,
depositata il 4.11.05, rigettava, altresì, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta la
qualificazione dell’eccezione proposta dal De Cristofaro
come eccezione di decadenza dell’Ufficio dal potere di
riscossione, e non come eccezione di prescrizione, ad onta del tenore letterale delle espressioni adoperate – al
riguardo – dal contribuente.
3. Per la cassazione della sentenza n. 135/49/05 ha,
quindi, proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi. Il De Cristofaro ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con i due motivi di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente- l’Agenzia
delle Entrate denuncia l’omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione
all’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché la violazione dell’art.
112 c.p.c.„ in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
1.1. Avrebbe, invero errato la CTR a parere del ricorrente, nel ritenere, peraltro senza adeguata motivazione,
che l’eccezione proposta dal contribuente – secondo il
quale le cartelle di pagamento notificate “oltre i termini prescrizionali previsti dalla legge”, ovverosia “a distanza di circa dieci anni dalla loro maturazione” fossero affette da nullità – fosse qualificabile come eccezione di decadenza, e non di prescrizione, ad onta

e alle relative sanzioni.

-2

.

dell’inequivoco tenore letterale dell’espressione adoperata dal contribuente medesimo.
1.2. Il giudice di appello sarebbe, inoltre, incorso un
ultrapetizione, nel riconoscere verificatasi la decadenza
per decorso del termine quadriennale, previsto dagli
artt. 17 d.P.R. 602/73 e 57, co. l del d.P.R. n. 600/73,
laddove la parte aveva eccepito la prescrizione decennail potere di rilevare d’ufficio il diverso istituto non
invocato dalla parte.
2. Le censure sono infondate.
2.1. In tema di estinzione del credito tributario, infatti, l’eccezione di prescrizione fondata sulla natura privatistica della pretesa non può ritenersi caducata per il
fatto che, a seguito dell’inquadramento del caso controverso, da parte del giudice, nell’ambito di un rapporto
di natura tributaria sia applicabile il diverso istituto
della decadenza del potere impositivo. Ciò in quanto il
principio di conservazione della domanda (e, quindi, della eccezione) comporta che – mutato il quadro normativo
di riferimento, per il carattere eminentemente pubblicistico del rapporto tributario – la volontà espressa dalla
parte privata, fondata sul decorso del tempo senza l’adozione da parte dell’ente creditore di atti idonei a manifestare, in forma recettizia, la volontà di agire per il
pagamento, muti anch’essa di qualificazione giuridica e
possa, quindi, fermi gli stessi fatti, essere inquadrata
nel corrispondente istituto di diritto tributario (Cass.
2943/10).
2.2. Ne consegue che, avendo la CTR operato nell’ambito
dell’esercizio del potere istituzionalmente attribuito al
giudice di qualificazione giuridica dei fatti, nei limiti
delle allegazioni delle parti (Cass. 814/87; 1814/87;
9143/07) – operabile d’ufficio – non può in alcun modo
ritenersi che il giudice di appello sia incorso in un vizio motivazionale, che concerne il giudizio di fatto effettuato dal giudice di merito, né – tanto meno – in un
caso di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.

le, ai sensi dell’art. 2946 c.c., e non avendo il giudice

,

– 3 –

3.

ESENTE DA ..?..EGISTRAZIONE
AI SENSI DEL
_ N, 5
N13I

Per tutti i motivi esposti, pertanto, il ricorso deve

essere rigettato.
4. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico
della ricorrente, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del
200,00 per esborsi ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 2.12.2013.

presente giudizio, che liquida in 1.600,00, oltre ad e

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