Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1566 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2021, (ud. 24/02/2020, dep. 26/01/2021), n.1566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonello – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27746-2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

T.C., e F.G. rappresentati e difesi dall’avv.

Paolo Puri elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rona

via XXIV Maggio n. 43;

– controricorrenti –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 413/.01/12 depositata il 16/10/2012;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24.02.2020

dal Consigliere Dott. Catello Pandolfi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

T.C. e F.G. hanno presentato ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Lazio n. 413/01/12 depositata il 16.10.2012.

La vicenda trae origine dalla notifica a T.C. in data 3.011.2001 di un avviso di accertamento, con cui l’Ufficio deduceva maggiori ricavi e maggior reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2006, accertati induttivamente mediante l’applicazione degli studi di settore.

I contribuenti opponevano l’atto impositivo e la CTP di Viterbo respingeva il ricorso. Il successivo appello aveva lo stesso esito. T.C. impugnava tale sentenza e la Corte di Cassazione accoglieva il gravame rinviando al giudice di merito sul presupposto che l’accertamento in questione non potesse essere fondato sul solo scostamento tra quanto dichiarato ed i parametri previsti dallo studio di settore, applicabile al caso specifico.

La CTR, quale giudice di rinvio, ha adottato la sentenza qui impugnata dall’Agenzia delle Entrate, che ha basato il ricorso su di un unico motivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Hanno resistito i contribuenti con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

E’, in primo luogo, da rigettare l’eccezione sollevata dai resistenti di inammissibilità per difetto di autosufficienza.

Ritiene, per contro, la Corte che il ricorso abbia dettagliatamente riassunto i termini della controversia e dei motivi posti a base della impugnativa, inserendo nel “corpo” del ricorso lo stralcio dell’avviso di accertamento riportante le ragioni per le quali l’Ufficio aveva ritenuto di non condividere le deduzioni (riportate nell’atto stesso), esposte dal contribuente in sede di contraddittorio. Ne discende l’inutilità di trascrivere o allegare anche il relativo verbale, di cui i resistenti censurano la mancanza. Il ricorso è, dunque, rispondente alle esigenze di autosufficienza, consentendo al Collegio, dalla sua sola lettura, di inquadrare l’ambito della doglianza, di documentarla e valutarne la fondatezza o meno.

L’Ufficio lamenta il fatto che il Giudice regionale, ritenendo che l’accertamento fosse basato esclusivamente sull’automatica applicazione dello studio di settore, avesse omesso di esaminare l’esito del contraddittorio nonchè i motivi per i quali l’Amministrazione riteneva che quanto dedotto, in quella circostanza, dal contribuente non potesse influire sull’esito dell’accertamento. Offrendo, come più diffusamente si dirà, proprio gli elementi valutativi, ritenuti dal giudicante mancanti.

Giova premettere che, considerata la data del 16.10.2012 di deposito della sentenza impugnata, il motivo di ricorso va esaminato alla stregua della sua riformulazione, ai sensi del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1 lett. b), convertito con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134. Motivo che, pur nella nuova stesura, è da ritenersi ammissibile perchè, al di là del riferimento, pure posto, alla insufficienza della motivazione, l’Ufficio, in sostanza, lamenta l’omesso esame di eventi costituenti fatti in senso storico/naturalistico. Tali sono: l’avvenuto contraddittorio con il contribuente e la prova della inutilizzabilità dei beni strumentali, il cui valore è stato considerato dall’Ufficio (ma contestato dalla parte) nella quantificazione della pretesa tributaria.

Ciò precisato, nel merito il ricorso è fondato.

Ora, la CTR, quale giudice del rinvio, ha accolto, come detto, l’appello del contribuente in quanto “l’accertamento è fondato sul mero scostamento dai risultati degli studi di settore, senza che l’ufficio accertatore abbia fatto emergere anche in sede contenziosa altri elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell’impresa accertata la presunzione indotta dal rilevante scostamento del reddito e dei ricavi dichiarati rispetto ai parametri”.

Aggiunge, il Giudicante, che l’Ufficio non aveva tenuto conto che il contribuente avesse fatto “constare l’obsolescenza dei beni strumentali” senza che i verificatori avessero dato conto dei motivi in base ai quali erano state disattese le argomentazioni da lui addotte.

La CTR ha ritenuto, dunque, di non aver potuto trarre dalla “presunzione indotta dal rilevante scostamento” diverse conclusioni, non avendo l’Ufficio addotto ulteriori elementi oltre alla sola applicazione dei “parametri”.

Invero, lo svolgimento della procedura accertativa offre un quadro molto diverso e rivela, piuttosto, l’omesso esame da parte della CTR di decisive sequenze fattuali, delle quali non v’è traccia nella sentenza impugnata, benchè presenti nelle risultanze processuali.

Ne discende che non trova riscontro l’assunto che l’avviso di accertamento fosse frutto dell’automatica ed esclusiva applicazione dei parametri previsti dallo studio di settore. Ed, infatti, la sua applicazione è stata integrata dall’esito del contraddittorio e dalle valutazioni da parte dell’Ufficio delle circostanze esposte dal contribuente. Valutazioni agevolmente desumibili dallo “stralcio” dell’avviso di accertamento, per autosufficienza, incorporato nel ricorso, ma ignorate dal Giudicante.

Da tale estratto del documento si evince, in particolare, che la tesi del resistente, circa l’errore in cui sarebbe incorso l’Ufficio nel calcolare, per quantificare la capacità contributiva effettiva, anche il valore di beni strumentali, in gran parte obsoleti, era stata doverosamente esaminata e motivata mente disattesa.

Gli accertatori, a fronte della deduzione, avevano, infatti, richiamato il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, art. 4, comma 3 per affermare che il loro valore andava indicato secondo il costo storico, senza che fosse normativamente prevista l’esclusione dal computo dei beni (in quanto) inutilizzati o inutilizzabili per vetustà. E comunque, anche a voler ritenere tale principio implicitamente desumibile dalla ratio della disposizione, la prova della obsolescenza, da parte del contribuente che la deduceva, dei beni diveniva determinante, ma essa non è stata fornita. La stessa decisione impugnata, del resto, si è limitata ad affermare che il contribuente aveva fatto “constare” l’obsolescenza dei beni strumentali, per cui la loro reale inutilizzabilità è rimasta una mera, indimostrata affermazione.

La lamentata omissione, dell’esame proprio di quei fatti la cui (supposta) mancanza aveva impedito alla CTR di non poter condividere la presunzione nascente dal pur “rilevante scostamento”, risulta confermata dalla suindicata ricostruzione della vicenda. La CTR ha, in sostanza, disatteso la stessa ordinanza di questa Corte, del 12 ottobre 2010 n. 21036, di rinvio, la quale aveva riaffermato il principio che l’accertamento mediante studi di settore non potesse basarsi sul solo “scostamento”, che imponesse il contraddittorio e l’esame da parte dell’A.F. delle deduzioni del contribuente. Il giudicante avrebbe dovuto, quindi, valutare se i principi richiamati dall’ordinanza fossero stati, in ispecie, osservati e se la sequenza procedimentale in essa richiamata fosse stata rispettata, non omettendo di esaminare quanto acquisito e riversato nel processo. L’esame si è invece arrestato al primo stadio.

Il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame alla stregua dei principi richiamati ed anche per la definizione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la definizione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA