Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1566 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. II, 24/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 24/01/2011), n.1566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.A. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dagli avv.ti Zanettin Pierantonio del Foro di Vicenza e Maria

Cristina D’Alessandro presso la quale è elettivamente domiciliato in

Roma, via Flaminia n. 366, giusta procura a margine del ricorso e

dichiarazione di mutamento di domicilio depositata il 22/9/2005.

– ricorrente –

contro

B.G. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avv. Maiolino Angelo del Foro di Bassano del Grappa e dall’avv.

Marzi Massimo del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso

quest’ultimo in Roma, via G. Ferrari n. 35, giusta procura stesa su

foglio unito al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 181/05,

pubblicata il 1 febbraio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal consigliere Bruno BIANCHINI;

udito l’avv. Pierantonio Zanettin con delega depositata, difensore

del ricorrente;

udito l’avv. Maiolino Angelo, difensore del controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Russo

Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.A., con citazione notificata il 3 luglio 1997, convenne innanzi al Tribunale di Bassano del Grappa B.G. chiedendo che fosse accertata l’intervenuta usucapione di un terreno sito in agro del Comune di Lusiana, intestato al convenuto, che era posseduto da decenni dalla propria famiglia e, da ultimo, dal padre L.G., al cui possesso intendeva unire il proprio, iniziato nel 1995, alla morte del predetto. Il B., nel costituirsi, negò l’esistenza del possesso utile all’usucapione, producendo altresì copia di una scrittura apparentemente sottoscritta il 28 settembre 1986 dal defunto genitore dell’attore, con la quale si sarebbero regolati i reciproci rapporti e, in particolare, il defunto L.G. avrebbe riconosciuto che i terreni sarebbero stati di proprietà di esso convenuto. Svolse domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per ritardata consegna del predio. All’esito della istruttoria l’adito Tribunale, con sentenza n. 7/2001, respinse entrambe le domande in quanto ritenute non provate. La Corte d’Appello di Venezia, adita su impugnazione del L., nella resistenza del B., pronunziò sentenza n. 181/2005, con la quale, a seguito di nuovo esame delle prove per testi esperite in prime cure, respinse il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il L., sulla base di tre motivi; ha resistito il B. con controricorso.

Non sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Va preliminarmente delibata l’eccezione di carenza di interesse nel ricorrente determinata, secondo il B., dal fatto che non sarebbero state sottoposte a censura tutte le ragioni poste a corredo della pronunzia del Tribunale, confermate dalla Corte di Appello: in particolare osserva il B. che la Corte territoriale sostanzialmente ritenne assorbito l’esame della valenza probatoria da attribuire alla convenzione del 28 settembre 1986 – oggetto di specifico motivo di appello -, avendo ritenuto non conferenti di un’interversione del possesso le testimonianze svolte. Ciò avrebbe determinato la necessità, per il ricorrente L., di reiterare la critica in relazione anche al motivo di gravame assorbito, atteso che altrimenti, se pure fossero state riscontrate fondate le argomentazioni contenute nel ricorso, esse avrebbero potuto al più far ritenere realizzati i presupposti del possesso valido per usucapire, solo da data immediatamente successiva a quella dell’indicata dichiarazione, fermo restando che, in mancanza di titolo, il termine per usucapire sarebbe rimasto quello ventennale, non trascorso al momento della notifica della citazione.

2 – L’eccezione è infondata.

Va invero data applicazione al principio, costantemente affermato in sede di legittimità, secondo il quale al giudizio di cassazione non è applicabile il disposto dell’art. 346 c.p.c. (cfr. Cass. 3908/2000); va altresì messo in evidenza l’altro principio in forza del quale non può formarsi giudicato su una questione esplicitamente dichiarata od implicitamente considerata assorbita dal giudice di merito. Appare quindi evidente che, seguendo la prospettazione del L. – che, sola, può fornire il canone interpretativo della permanenza dell’interesse alla pronunzia di legittimità – in caso di accoglimento del ricorso, la questione della rilevanza della scrittura privata potrebbe comunque essere riproposta in sede di rinvio, facendo dunque permanere l’interesse del ricorrente alla decisione di questa Corte sugli altri cennati profili.

1 – Il ricorrente, con il primo motivo, fa valere la “insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5; giudizio di equivalenza circa l’attendibilità dei testi introdotti; omessa motivazione in ordine ai rilievi critici esposti dal ricorrente sull’attendibilità e contraddittorietà dei testi introdotti dal B.”, assumendo che la Corte d’Appello, senza adeguata motivazione, avrebbe formulato un giudizio di equivalenza – quanto a valore probatorio – tra le testimonianze addotte da esso ricorrente e quelle dell’attuale resistente; si duole in particolare che la Corte territoriale non abbia accolto le articolate censure formulate in sede di appello, dirette a dimostrare, da un lato, l’interesse dei testi di controparte a sostenere le tesi del B. e, dall’altro, la maggiore credibilità dei propri testimoni.

1/a – La censura non merita accoglimento in quanto il vizio di insufficiente motivazione è riscontrabile solo quando non sia ripercorribile l’iter argomentativo seguito dal primo giudice: nei caso di specie la Corte veneziana, lungi dall’aver formulato un mero giudizio di “equivalenza” tra le contrapposte ricostruzioni del rapporto tra la famiglia del L. ed il fondo, ha analizzato, riportandone i passi salienti, le divergenti testimonianze, giungendo alla conclusione del non risolvibile contrasto tra i testi (di cui quelli a parte actoris costituiti da vicini confinanti e quelli di parte convenuta, dalla moglie, dal figlio e dalla sorella del B.), con motivazione congrua e lineare e quindi non suscettibile di riesame in sede di legittimità.

2 – Con secondo motivo il L. censura la gravata decisione assumendo la “violazione di legge con riferimento agli artt. 1165 e 2944 cod. civ.” da parte della Corte veneziana, là dove avrebbe riconosciuto valore interruttivo del possesso valido ai fini dell’usucapione alla prestazione, da parte dei propri danti causa, precedenti possessori, di generi alimentari ed altri servizi, asseritamente in conto affitto, omettendo dunque di considerare le diverse interpretazioni della finalità di tali condotte (per esempio per riconoscenza o per coltivare rapporti di buon vicinato).

2/a – Anche tale motivo non può trovare accoglimento, atteso che la Corte distrettuale non ha affatto ritenuto interrotto il corpus possessionis con le condotte sopra illustrate ma ha invece giudicato che le stesse costituissero la prova – stante la non concludenza sul punto delle testimonianze indotte dal L. – della insussistenza dell’elemento psicologico che deve necessariamente accompagnare la relazione di fatto del preteso usucapente con l’immobile.

3 – Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 – elementi oggettivi posti a fondamento della domanda di usucapione del tutto trascurati dalla sentenza impugnata” assumendo che alcune circostanze, (presentazione di domanda di sanatoria urbanistica e pagamento dell’ICI sui fabbricati edificati sul terreno in questione) il cui esame sarebbe stato pretermesso dalla Corte territoriale, sarebbero state incompatibili con la mera detenzione a titolo di affitto.

3/a – Neppure la censura sopra illustrata è fondata.

Va innanzi tutto messo in rilievo che seguendo l’intestazione formale del motivo, lo stesso sarebbe inammissibile in quanto non di omessa motivazione si tratterebbe, quanto di omessa pronunzia, impingendo dunque nel vitium in procedendo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4;

valutando peraltro il contenuto sostanziale del motivo e scendendo all’esame dell’atto di appello – a ciò essendo abilitata la Corte nella prospettiva del diverso vizio sopra illustrato – emerge che delle condotte sintomatiche di una interversione del possesso di cui s’è detto si parla solo a fol 27 del gravame, e ciò, per dedurne l’insanabile contrasto con la convenzione del 26 settembre 1986 – la cui analisi occupa la maggior parte dell’appello (da fol 10 a fol 28) (cfr. “perchè mai L.G., se era a conoscenza che i beni immobili erano di proprietà altrui, ha ritenuto di presentare al Comune di Lusitana la domanda di condono edilizio per i corpi di fabbrica realizzati abusivamente? Perchè mai i L. hanno versato le imposte gravanti sull’immobile in particolare l’Imposta Comunale sugli Immobili (come risulta dall’allegato sub 4 dell’atto di citazione)?”).

3/b – Stante tale situazione appare evidente che la Corte territoriale ha ritenuto – per implicito ma altrettanto correttamente – che non fosse stato neppure formalizzato uno specifico motivo di appello sul punto, così che non può sussistere il vizio oggetto di censura.

4 – Il ricorso va respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 1.600,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Cassazione, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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