Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1566 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 23/01/2020), n.1566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8560-2019 proposto da:

PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CATANZARO;

– ricorrente –

contro

P.F., N.T., genitori del minore P.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato SERGIO ALGIERI;

– controricorrenti –

avverso il decreto N. R.G. 1517/2018 della CORTE D’APPELLO di

CATANZARO, depositato l’01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 1.3.2019, la Corte d’appello di Catanzaro sezione per i minorenni, in accoglimento del proposto reclamo, ha autorizzato P.F. e N.T. cittadini albanesi alla permanenza del territorio nazionale nell’interesse del figlio minore L. (nato a Cosenza il (OMISSIS)), ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, tenuto conto della tenera età del bambino e del fatto che lo stesso ha già iniziato il percorso di vaccinazioni obbligatorie previste in Italia e da completare entro il secondo anno di vita, la cui interruzione potrebbe esser fonte di grave pregiudizio per il minore.

Per la cassazione, ricorre il Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro con un motivo, con cui deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3. P.F. e N.T., anche quali esercenti la responsabilità genitoriale del minore, hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rilevato che la questione della nullità della notifica del ricorso risulta sanata dalla costituzione degli intimati, e considerato che l’emissione del parere favorevole del PG non esclude la legittimazione dell’Ufficio di procura a proporre ricorso (in tesi melius re perpensa), lo stesso va rigettato.

2. Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, prevede che il Tribunale per i minorenni possa rilasciare – anche in deroga alle disposizioni che regolano il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale – un’autorizzazione temporanea all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di un minore, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore medesimo e tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute. La pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 21799 del 25/10/2010, cui ha fatto seguito la costante giurisprudenza di Sezione Prima, ha chiarito che siffatta autorizzazione non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo ed obiettivamente grave che deriva o deriverà allo stesso dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute sia fisica che psichica (Cass. n. 2648/2011; n. 13237/2011; n. 14125/2011, par. 2; Cass. 17739/2015, par. 9; n. 24476/2015, riv. 638154-01; n. 25419/2015, rv. 638177-01; n. 4197/2017; n. 29795/2017, par. 5).

La disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, non può, dunque, essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, ma il giudice del merito deve accertare la sussistenza di “gravi motivi” basati su una situazione oggettiva attuale o futura dedotta, attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell’allontanamento improvviso del familiare (Cass. n. 17861/2017, rv. 64505201). La parte, dal canto suo, ha l’onere di dedurre in modo specifico il grave disagio psico-fisico del minore che da tale allontanamento discenderebbe (Cass. n. 26710/2017, rv. 64656601). Va, ancora, ricordato che la giurisprudenza ha interpretato in senso ampio la disposizione di cui all’art. 31, comma 3 (Cass. n. 19785 del 2019), tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicchè la norma non esige la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla salute del minore, ma comprende qualsiasi danno grave che lo stesso potrebbe subire, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle condizioni di vita che abbia incidenza sulla sua personalità: peggioramento cui il detto soggetto sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui il medesimo è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione (Cass. n. 4197 del 2018). E, da ultimo con la recente sentenza n. 15750 del 2019, le Sezioni Unite hanno ribadito tali principi, nell’affermare che la deroga alle disposizioni che regolano il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale, riguardano indistintamente tutte le disposizioni del testo unico, includendo nel suo raggio di operatività l’art. 4, comma 3, e l’art. 5, commi 5 e 5-bis, i quali fanno riferimento ai soggetti con precedenti penali ostativi.

3. A tali principi risulta conforme il provvedimento impugnato, laddove la diversa tesi del PG ricorrente, che afferma non dimostrato il rischio sanitario per il minore in caso di rientro in Albania coi genitori, per esser documentata, da un recente studio condotto dall’Istituto Superiore di Sanità, l’esistenza di un programma di vaccinazioni, e così nega l’esistenza dei gravi motivi legittimanti l’emissione del provvedimento, presuppone un giudizio di merito diverso da quello cui è pervenuta la Corte territoriale, che qui non è ulteriormente apprezzabile.

4. Non si fa luogo a statuizioni sulle spese, data la natura di parte solo in senso formale del Procuratore ricorrente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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