Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1566 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 1566 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso 12177-2016 proposto da:
S.I.T.A. IMMOBILIARE S.R.L. in persona del legale
rappresentante pro tempore DINO ORSINI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo
studio dell’avvocato GOFFREDO GOBBI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUGGERO
SONINO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

2017
2281

contro

SITA COMPOSITI S.R.L. in persona del suo legale
rappresentante pro tempore ENRICO BOCCI,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAMPITELLI
3, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO FELICE

Data pubblicazione: 23/01/2018

COLELLA, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati MARCO GIUSEPPE CONSONNI, PAOLO AURELIO
EMILIO CANAL giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente-

VENEZIA, depositata il 23/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;

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avverso la sentenza n. 3071/2015 del TRIBUNALE di

Rilevato che:
Sita Compositi s.r.l. propose opposizione innanzi al Tribunale di
Venezia avverso l’atto di precetto intimato da S.I.T.A. Immobiliare
s.r.l. per l’importo di Euro 121.841,90, pari alla penale giornaliera di
euro 875,45 stabilita per il mancato rilascio alla scadenza di un
immobile concesso in comodato gratuito in data 5 febbraio 2009, con

compravendita, in base al quale S.I.T.A. Immobiliare aveva venduto
a Sita Compositi la propria azienda avente sede nell’immobile oggetto
del comodato. Con sentenza di data 23 settembre 2015 il Tribunale di
Venezia accolse l’opposizione e dichiarò nullo l’atto di precetto.
Premise il Tribunale che con l’atto stipulato il 5 febbraio 2009 era
stato concesso l’immobile in comodato fino al 31 gennaio 2011
all’acquirente dell’azienda per consentirgli di proseguire senza
soluzione di continuità l’attività aziendale e nel contempo ricercare
una diversa sistemazione, con previsione di penale per il caso di
mancato rilascio alla scadenza, e che con la clausola n. 3 della
scrittura privata del 20 dicembre 2010 era stato stabilito che
«S.I.T.A. si impegna a non mettere in esecuzione sino al 31 gennaio
2013 il titolo esecutivo relativo al comodato per l’utilizzo dei locali da
parte di Sita Compositi e consente che la penale giornaliera sia
ridotta a Euro 66 al giorno dall’1/2/2011 al 31/1/2012 e a Euro 73
dall’1/2/2012 al 31/1/2013. L’importo così determinato verrà
corrisposto in rate trimestrali anticipate». Osservò quindi che con la
clausola in esame le parti avevano introdotto un corrispettivo per il
godimento dell’immobile, seppur chiamato ancora «penale», in
quanto la penale presupponeva un inadempimento, mentre laddove
inadempimento non vi fosse, come nel caso di specie, l’importo
stabilito non era collegato all’inadempimento dell’obbligo di consegna
e rappresentava piuttosto il corrispettivo del godimento dell’immobile
e che ove le parti avessero inteso disporre una sorta di proroga del

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rogito notarile e concluso contestualmente a contratto di

termine di consegna si sarebbero limitate alla proroga, rimandando il
pagamento della penale al caso ed al tempo dell’inadempimento, ma
mai avrebbero previsto il pagamento della somma a prescindere dalla
mancata riconsegna. Aggiunse che il nuovo accordo andava
qualificato come locazione novativa rispetto all’originario comodato,
dove

Valiquid novi era rappresentato dal carattere oneroso del

riconsegna, nel caso di reperimento di diversa sistemazione per la
prosecuzione dell’attività, da effettuare mediante lettera
raccomandata sei mesi prima della data delle riconsegna, con
previsione in mancanza di tempestivo avviso della corresponsione
della penale, rientrava nello schema della locazione, in quanto a
tutela dell’interesse della proprietaria a non trovarsi improvvisamente
con l’immobile libero prima della scadenza e nell’impossibilità di
reperire immediatamente il nuovo conduttore (interesse che non vi
sarebbe stata ragione di tutelare nel comodato gratuito). Osservò
inoltre il Tribunale che il rinvio per quanto non espressamente
derogato al contratto di comodato del 5 febbraio 2009 era da
intendere ad un diverso e specifico atto e che ulteriore sintomo della
volontà novativa era la bozza di locazione, successiva all’accordo del
20 dicembre 2010 e non andata a buon fine. Concluse nel senso che
venuto meno il comodato veniva meno anche il titolo fatto valere nel
precetto e tale conclusione rendeva superfluo affrontare l’eccezione di
manifesta eccessività della penale sollevata dall’opponente.
Avverso detta sentenza propose appello S.I.T.A. Immobiliare. Con
ordinanza di data 21 marzo 2016 la Corte d’appello di Venezia
dichiarò inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348

bis cod. proc.

civ..
Ha proposto ricorso per cassazione S.I.T.A. Immobiliare s.r.l.
sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte

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rapporto, prima non previsto, e che l’obbligo di preavviso della

intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 375, comma 2, cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria.

Considerato che:
vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità ed
improcedibilità del ricorso sollevate nel controricorso. La ricorrente ha
depositato copia con asseverazione di conformità del difensore della

comunicata. Il termine per l’impugnazione decorre da tale
comunicazione, sicché non sussisteva l’onere di depositare anche la
successiva relazione di notificazione (peraltro la produzione da parte
della controricorrente della relazione di notificazione farebbe
comunque venir meno l’onere processuale – v. Cass. Sez. U. 2
maggio 2017, n. 10648). La ricorrente ha inoltre indicato il contenuto
dei motivi di appello proposti.
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 1362 e 1382 cod. civ.. Osserva la ricorrente che sia dal
senso letterale delle parole che dalla lettura complessiva della
scrittura emergeva che era interesse di S.I.T.A. Immobiliare
realizzare la trasformazione della destinazione urbanistica
dell’immobile e di Sita Compositi avere del tempo per il trasferimento
di mezzi e attività e che unica volontà delle parti era quella di evitare
l’imminente esecuzione per il rilascio.
Il motivo è inammissibile. L’interpretazione di un atto negoziale è
tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito,
incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei
canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt.1362 e
seguenti cod. civ. o di motivazione viziata. Pertanto onde far valere
una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale
riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica
indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse
contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali

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comunicazione all’indirizzo di posta elettronica e della ordinanza

considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore
conseguenza dell’ inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi
sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di
motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una
interpretazione diversa (Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; 26 ottobre
2007, n. 22536). La ricorrente non ha indicato in modo specifico in

interpretazione e si è limitata a giustapporre all’interpretazione del
Tribunale un diverso risultato interpretativo.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 1384 cod. civ.. Osserva la ricorrente che la mancata
riconsegna dell’immobile alla data del 30 gennaio 2011 resta un
inadempimento di Sita Compositi, sicché il pagamento risulta stabilito
non per il godimento ma per il risarcimento del danno, e che S.I.T.A.
Immobiliare, lungi dal rinunciare al titolo, si è solo impegnata a
metterlo in esecuzione dopo il 31 gennaio 2013
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 1230 cod. civ.. Osserva la ricorrente che non sussistevano i
presupposti della novazione, sia sotto il profilo dell’aliquid novi che
dell’animus novandi e della causa novandi, stante anche il rinvio al
precedente contratto, e che il preavviso risultava previsto al solo fine
di rendere possibile a S.I.T.A. Immobiliare di avere il tempo per
riprendere le iniziative dirette alla trasformazione della destinazione
d’uso dei terreni, come riconosciuto dallo stesso Tribunale. Aggiunge
che è inidonea a dare luogo ad una vicenda novativa la previsione di
un termine per l’esecuzione, con modificazioni accessorie
all’obbligazione, e che l’esistenza di una bozza di contratto di
locazione mai sottoscritta è la conferma che giammai era intervenuta
la volontà di modificare il rapporto. Infine, anche volendo immaginare
una volontà novativa, la locazione sarebbe nulla perché mai
registrata.

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quale modo il giudice di merito si sia discostato dai criteri legali di

I motivi secondo e terzo sono inammissibili. Le censure sono
riferite esclusivamente al giudizio di fatto del giudice di merito,
giudizio che è impugnabile solo nei limiti del vizio motivazionale, o
della violazione delle regole ermeneutiche nella misura in L)Auel
giudizio riguardi il contenuto dell’accordo contrattuale, ma non per
violazione di norme quali l’art. 1384 o l’art. 1230. Ciò che la

identificazione, nella situazione di fatto in concreto accertata, della
ricorrenza degli elementi costitutivi d’una determinata fattispecie
normativamente regolata. Trattasi di censura inammissibile ai sensi
dell’art. 360 n. 3, giacché tale valutazione non comporta un giudizio
di diritto ma un giudizio di fatto, da impugnarsi, se del caso, sotto il
profilo del vizio di motivazione (Cass. 30 marzo 2005, n. 6653; 29
aprile 2002, n. 6224). Fermo il rispetto delle coordinate di
qualificazione, spetta al giudice di merito valutare se ricorrano nel
concreto della situazione di fatto accertata gli elementi costitutivi
della fattispecie legale. La denuncia della violazione di legge è
consentita nei limiti del mancato rispetto delle coordinate di
qualificazione nel processo sussuntivo. La ricorrente ha invece
censurato il giudizio relativo alla ricorrenza degli elementi di fatto
della fattispecie legale (peraltro alla pagina 26 del ricorso si
attribuisce alla motivazione della decisione del Tribunale un passo che
non è contenuto nel testo della sentenza).
Da ultimo, quanto alla dedotta nullità della locazione per
mancanza di registrazione, la ricorrente non ha specificatamente
indicato se sia stato proposto un motivo di appello avente per
contenuto la nullità denunciata. In mancanza di tale specificazione
non può valutarsi se la questione sia ancora sub iudice o su di essa si
sia formato il giudicato interno nel senso della validità della locazione.
Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.. Osserva la

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ricorrente denuncia non è un errore di sussunzione, ma l’erronea

ricorrente che il Tribunale ha completamente omesso la valutazione
della penale e che la misura della penale era congrua.
Il motivo è inammissibile. Ha osservato il Tribunale che
l’accoglimento dell’opposizione a precetto rendeva superfluo l’esame
dell’eccezione di manifesta eccessività della penale. Trattasi di
pronuncia di assorbimento. La ricorrente non ha impugnato tale

intercettando quindi quanto statuito dal Tribunale.
I primi tre motivi di ricorso sono stati proposti anche con
riferimento all’ordinanza resa ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ..
Trattandosi di denuncia non di vizi propri dell’ordinanza il ricorso va
dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in Euro7.800,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

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pronuncia ma si è lamentatc dell’omessa pronuncia, non

dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13.

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