Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15659 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9783-2015 proposto da:

A.L., A.S., AN.SA.,

A.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GORIZIA 51-B, presso

lo studio dell’avvocato FERRUCCIO ZANNINI, che li rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.V., AN.LU., AN.AN.,

C.C., AN.FI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 45, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SABBATANI

SCHIUMA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIACOMO SUMMA, giusta procura estesa a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

A.I., A.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5603/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

18/07/2014, depositata il 12/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO;

udito l’Avvocato Ferruccio Zannini difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– A.G., A.I., A.L., nonchè – nella qualità di eredi di An.Le. – An.Sa., A.S. e A.A., convennero in giudizio An.Lu., An.Fi. e An.An. (nella qualità di eredi di A.T.), nonchè C.C. e C.V. (nella qualità di eredi di An.Gi.), chiedendo dichiararsi l’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà esclusiva di alcune unità immobiliari ereditate, unitamente ai convenuti, dai comuni danti causa An.Sa. e G.C.;

– i convenuti resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto; chiesero, in via riconvenzionale, la dichiarazione di apertura della successione di An.Sa. e G.C. e la divisione dell’asse ereditario;

– il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva, accolse parzialmente le domande di usucapione proposte da A.L., A.I. e A.G., rigettando invece quella proposta da An.Sa., A.S. e A.A., per difetto di prova della loro qualità di eredi di An.Le.;

– sul gravame proposto in via principale dagli attori e in via incidentale dai convenuti, la Corte di Appello di Roma confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorrono A.L., An.Sa., A.S. e A.A. sulla base di tre motivi;

– resistono con controricorso An.Lu., An.Fi., An.An., C.C. e C.V.;

– A.I. e A.G., ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva.

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, per avere la Corte di Appello ritenuto – a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012 – soppresso il potere del giudice di appello di ammettere nuove prove ritenute indispensabili, nella specie copia del testamento olografo di An.Le.) appare manifestamente infondato, in quanto l’applicabilità del nuovo testo dell’art. 345 c.p.c. è retta dal principio tempus regit actum, trattandosi di norma processuale e non essendo applicabile il regime transitorio di cui all’art. 54 detto D.L., comma 2 (espressamente riservato a modifiche apportate dal medesimo D.L. a diverse disposizioni del codice di procedura civile), con la conseguenza che il giudice di appello – nella specie – non aveva il potere di ammettere il nuovo documento sotto il profilo della sua indispensabilità;

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 – 116 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto non provato il possesso ad usucapionem di An.Le.) risulta assorbito nel rigetto del primo motivo;

– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto non provato il possesso ad usucapionem, da parte di A.L., relativamente al garage identificato in catasto con la particella 499) appare inammissibile, perchè mira a censurare la valutazione delle prove acquisite da parte del giudice di merito, valutazione che è insindacabile in sede di legittimità, dovendo peraltro nella specie escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, che circoscrivono l’ambito del motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831);

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Considerato che:

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del Relatore, dovendosi in ogni caso rilevare, con riferimento al primo motivo, che il documento che i ricorrenti pretendevano di produrre in appello non è decisivo (per le ragioni evidenziate a p. 6 della sentenza impugnata) e, con riferimento agli altri due motivi, che essi si riducono a censure relative ad accertamenti in fatto, inammissibili in sede di legittimità;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna La, partii, ricorrente: al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte d4 ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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