Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15659 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21672-2017 proposto da:

S.C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO

23, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONIO ANGELELLI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C., C.O., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO TROIANI, che le rappresenta e difende unitamente agli

avvocati FRANCESCO MATTINA, ALBERTO MATTINA giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 470/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Brescia con la sentenza n. 470 del 28 marzo 2017 ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Bergamo del 15 aprile 2015, ed ha accolto in parte la domanda proposta da S.C.D. volta ad ottenere l’adempimento del legato disposto in suo favore da parte della defunta D.S.A., nei confronti delle eredi C.C. ed C.O.a, contenendo la condanna, pur a fronte di un legato dell’importo di Euro 80.000,00, nella somma corrispondente alla quota di eredità pervenuta alle eredi.

Si evidenziava che in data 23 febbraio 2011 si era aperta la successione ab intestato della de cuius, la quale aveva lasciato come eredi, tra gli altri, C.C. ed C.O., le quali avevano acquistato ex lege l’eredità, essendo rimaste nel possesso dei beni ereditari, senza provvedere alla redazione dell’inventario nel termine di legge.

In data 28 ottobre 2011 era stato però pubblicato un testamento olografo, nel quale la de cuius poneva a carico degli eredi un legato in favore di S.C.D. dell’importo di Euro 80.000,00, e che solo in epoca successiva le appellanti avevano accettato l’eredità con beneficio di inventario, inventario dal quale era emerso l’esiguo valore economico dei beni relitti.

Secondo i giudici di appello non poteva essere condivisa la valutazione del Tribunale secondo cui la limitazione di responsabilità posta dall’art. 483 c.c., comma 2, costituisce un’eccezione in senso stretto, e che era quindi tardiva, essendo stata sollevata oltre il termine di cui all’art. 166 c.p.c..

Viceversa, la previsione in esame costituisce un presidio di ragionevolezza nella disciplina successoria in quanto vuole impedire che l’erede possa rispondere di obbligazioni delle quali non conosceva l’esistenza al momento dell’accettazione pura e semplice dell’eredità.

In tal caso si dispone una riduzione automatica della responsabilità debitoria nel soddisfacimento dei legati ereditari nei limiti del valore dell’eredità, al netto della quota di legittima.

Trattasi però di un’eccezione in senso lato, e ciò perchè la deduzione dell’ignoranza del testamento non è un atto giuridico ma la negazione di un fatto, ed in base all’art. 2697 c.c. la conoscenza costituisce un fatto positivo della pretesa del legatario sul quale incombe l’onere della dimostrazione.

Inoltre, si tratta di una limitazione della responsabilità che consegue dall’impossibilità di poter revocare l’accettazione dell’eredità compiuta nell’ignoranza del testamento.

Avverso tale sentenza propone ricorso S.C.D. sulla base di due motivi.

Le intimate resistono con controricorso.

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 166,167,183 c.p.c. anche in relazione all’art. 2697 c.c..

Si deduce che inizialmente le convenute avevano semplicemente contestato la domanda attorea, invocando ai fini della limitazione della responsabilità, la peraltro tardiva, accettazione con beneficio di inventario.

Solo allorquando, con le memorie di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, l’attrice aveva evidenziato come l’accettazione beneficiata fosse intervenuta allorchè le C. erano già divenute eredi pure e semplici, per non avere redatto l’inventario nei tre mesi dall’apertura della successione, pur essendo nel possesso dei beni ereditari, nel secondo termine di cui all’art. 183 c.p.c., invocavano la previsione di cui all’art. 483 c.c., comma 2.

Si sostiene quindi che la possibilità di applicare la norma de qua costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto, e come tale non poteva essere presa in esame dal giudice di merito.

Il motivo è infondato.

L’art. 483, comma 2 c.c. prevede che, stante l’impossibilità di impugnare per errore l’accettazione dell’eredità, tuttavia se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso, oltre il valore dell’eredità o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta.

Nella fattispecie la sentenza gravata ha ritenuto che, attesa l’apertura della successione alla data del 23 febbraio 2011, alla data in cui era stato pubblicato il testamento della quale la S. è beneficiaria, le controricorrenti fossero già divenute eredi pure e semplici ai sensi dell’art. 485 c.c., non potendo quindi spiegare efficacia la successiva accettazione beneficiata. Tuttavia, si è ritenuto che, poichè il testamento era stato pubblicato solo in data 28/10/2011, ricorrevano i presupposti per invocare la norma de qua.

La ricorrente contesta tale soluzione sostenendo che la mancata conoscenza del testamento da parte delle eredi accettanti, costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto, e che quindi non potesse essere tardivamente allegata dalle convenute.

Tuttavia tale conclusione non è condivisibile.

A tal fine va richiamata l’ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, ed in particolare quanto affermato da Cass. S.U. n. 10531/2013 a mente della quale l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario integra una eccezione in senso lato, in quanto il legislatore non ne ha espressamente escluso la rilevabilità d’ufficio e tale condizione non corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo, ma rileva quale fatto da solo sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio dell’erede con quello del defunto. Ne consegue che, ove tale fatto sia già documentato in atti, il beneficio è liberamente invocabile dalla parte – anche in assenza di specifica allegazione e con forme diverse da quelle previste dall’art. 484 c.c. – pure nel giudizio d’appello ed è rilevabile d’ufficio dal giudice a favore degli altri chiamati all’eredità, senza che rilevi l’eventuale contumacia degli stessi, operando l’effetto espansivo previsto dall’art. 510 c.c. fino a quando essi non abbiano manifestato una accettazione pura e semplice ovvero siano decaduti dal beneficio, salva la facoltà di accettare avvalendosi espressamente del beneficio, ovvero di rinunciare all’eredità.

La necessità di limitare il campo delle eccezioni in senso stretto a quelle espressamente delineate come tali dal legislatore ovvero a quelle corrispondenti all’esercizio in via di azione di un diritto potestativo (cfr. Cass. S.U. n. 11377/2015), evidenzia la correttezza della soluzione alla quale è pervenuta la Corte distrettuale che ha escluso che la limitazione di responsabilità invocata dalle coeredi fosse stata tardivamente dedotta, proprio perchè era riconducibile al novero delle eccezioni in senso lato.

La sentenza gravata ha puntualmente individuato la ratio dell’istituto di cui all’art. 483 c.c., comma 2, che costituisce un presidio di ragionevolezza al fine di evitare un’esposizione dell’erede per i legati disposti in un testamento di cui ignorava l’esistenza al momento dell’accettazione.

Trattasi a ben vedere di un meccanismo legale che per la stessa formulazione della norma, opera un’automatica limitazione di responsabilità dell’erede, e che prescinde dalla necessità di una manifestazione di volontà della parte interessata di avvalersene.

Come sottolineato anche dalla dottrina, pur trattandosi di norma inserita nella disciplina che concerne l’errore all’atto dell’accettazione, che non assume rilevanza in materia di accettazione dell’eredità, risolve la questione dell’ignoranza dell’erede, che appunto darebbe vita ad un’ipotesi di errore, non già con l’attribuzione di un’azione di annullamento (che ove ammessa, costituirebbe oggetto di un’eccezione in senso stretto), ma prevedendo una modifica legale degli effetti dell’accettazione, che prescinde quindi da una manifestazione di volontà.

Il precedente delle Sezioni Unite in tema di limitazione di responsabilità derivante da accettazione con beneficio di inventario, che appunto si ricollega a monte ad una manifestazione di volontà dell’erede che deve ricorrere alle forme previste dagli artt. 484 c.c. e s.s., induce a ritenere che la soluzione dei giudici di merito, secondo cui si tratterebbe di eccezione in senso lato, svincolata come tale dal regime delle preclusioni di cui all’art. 167 c.p.c., meriti di essere condivisa, e che pertanto fosse possibile in tutto il corso del giudizio di primo grado (e sin anche in grado di appello) invocare la ricorrenza dei presupposti per l’operatività della previsione in esame.

Nel caso di specie, peraltro, i giudici di merito, hanno ritenuto che la successione cronologica degli eventi deponesse per la ricorrenza degli elementi fattuali necessari per invocare la limitazione di responsabilità, evidentemente reputando che non fosse stata dimostrata la conoscenza del testamento al tempo dell’accettazione (da intendersi non in senso oggettivo, e riferita quindi alla possibilità di conoscenza per la generalità dei consociati, ma con precipuo ed esclusivo riferimento alla persona dell’erede accettante), dovendosi altresì escludere la ricorrenza del vizio di violazione della norma in tema di riparto dell’onere della prova.

Il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Si deduce che la ricorrente aveva contestato che le appellanti fossero ignare del testamento nel quale era stata indicata come legataria, e che ciò si ricavava da elementi presuntivi connotati da gravità precisione e concordanza.

Si richiamano i conflittuali rapporti avuti tra la de cuius ed i figli, sino a poco prima della morte, i quali denoterebbero la conoscenza del testamento da parte dei secondi.

Il motivo è inammissibile in quanto sollecita una diversa ricostruzione dei fatti di causa da parte del giudice di legittimità, sostenendo che gli elementi presuntivi addotti consentirebbero di superare la diversa ricostruzione operata dal giudice di merito e fondata sulla successione cronologica degli eventi, essendo peraltro riservata alla valutazione del giudice di merito la possibilità di ricorrere o meno alla prova presuntiva.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore delle controricorrenti che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 23 luglio 2020

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