Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15659 del 23/06/2017

Cassazione civile, sez. III, 23/06/2017, (ud. 18/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15659

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4839-2015 proposto da:

C.M., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

SERGIO TREDICINE, FRANCESCO ROMANELLI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10078/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 03/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 3/7/2014, il Tribunale di Napoli, in parziale riforma della decisione del primo giudice, ha rigettato nel merito la domanda proposta da C.M. nei confronti della Generali Business Solutions s.c. p.a., quale procuratrice della Generali Assicurazioni s.p.a., impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, diretta alla condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale;

che, a sostegno della decisione assunta, il giudice d’appello – pur riformando la decisione del primo giudice, sul punto concernente la procedibilità della domanda della C. – ha ritenuto, nel merito, che l’attrice non avesse adeguatamente assolto ai doveri di diligenza indispensabili ai fini dell’identificazione del presunto responsabile del sinistro dedotto in giudizio, avendo solo tardivamente provveduto alla denuncia del fatto e avendo precedentemente omesso segnatamente all’atto del relativo ricovero ospedaliero per i necessari soccorsi – la segnalazione della riconducibilità del fatto a un conducente rimasto sconosciuto;

che, per effetto di tali premesse, il tribunale ha conseguentemente evidenziato l’insussistenza dei presupposti di fatto per l’accoglimento della domanda;

che, avverso la sentenza d’appello, C.M. propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi d’impugnazione;

che nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

considerato, che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa o apparente motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere il giudice d’appello contraddittoriamente affermato, da un lato, la necessità della presentazione di una denuncia, dopo il sinistro, al fine di sollecitare l’indagine per l’identificazione dell’investitore e, dall’altro, la possibilità di comprovare la mancata identificazione del responsabile del sinistro anche solo per via testimoniale;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, comma 1, lett. a), (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente attribuito un valore decisivo, ai fini del rigetto della domanda, al difetto di diligenza della vittima nell’identificazione del responsabile del sinistro, atteso l’esclusivo rilievo della circostanza della riconducibilità del sinistro alla responsabilità di un veicolo rimasto non identificato, e per avere altresì ritenuto, in modo altrettanto erroneo, la tardività della proposizione della querela, nonostante quest’ultima fosse stata comunque inoltrata prima della scadenza del termine previsto dal codice penale per la relativa proposizione;

che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2054 e 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., nonchè per insufficiente e contraddittoria motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere il giudice d’appello erroneamente trascurato la considerazione della deposizione testimoniale resa nel corso del giudizio dal teste Ce.Gi., dalla quale erano emerse con chiarezza, tanto le occorrenze del sinistro, quanto la circostanza dell’impossibilità per la ricorrente di rilevare direttamente elementi utili per l’identificazione dell’investitore;

che tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono infondati, quando non inammissibili;

che, infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (che questo Collegio condivide integralmente e fa proprio, ritenendo di doverne assicurare continuità), in caso di sinistro stradale causato da veicolo rimasto non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sè, a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;

che, allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sè stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto, potendo entrambe le suddette circostanze, al più, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro (Sez. 3, Sentenza n. 20066 del 02/09/2013, Rv. 627683 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007, Rv. 599825 – 01);

che, alla luce di tale orientamento, osserva il collegio come il giudice di appello – dopo aver espressamente escluso l’obbligo della vittima di compiere indagini volte all’identificazione dell’investitore, e che l’azione civile sia condizionata alla conclusione delle indagini penali -, nel conformarsi ai richiamati principi di diritto, abbia complessivamente orientato le linee argomentative della motivazione elaborata nel senso della ritenuta mancata acquisizione di prove idonee a dar conto, in termini chiari ed univoci, dell’effettiva attribuibilità del sinistro denunciato dall’attrice al fatto di un veicolo rimasto non identificato;

che, in particolare, le evidenziate circostanze costituite dalla tardività nella presentazione della denuncia da parte della danneggiata, e quella relativa all’omessa segnalazione, all’atto del relativo ricovero ospedaliero per i necessari soccorsi, della riconducibilità del fatto a un conducente rimasto sconosciuto, devono ritenersi tali da aver assunto, nel discorso del giudice a quo, il carattere di specifici elementi di valutazione istruttoria idonei a convincere dell’effettiva inattendibilità obiettiva della prospettata ipotesi di verificazione dei fatti secondo la versione fornita dalla ricorrente a fondamento dell’istanza risarcitoria originariamente avanzata;

che, ciò posto, le censure critiche avanzate dalla ricorrente avverso la motivazione dettata dal giudice d’appello devono ritenersi del tutto destituite di fondamento, dovendo, da un lato, escludersi che il tribunale abbia disatteso la domanda risarcitoria della C. sul mero presupposto (in sè) dell’asserita negligenza della danneggiata nell’identificazione del responsabile del fatto (avendo piuttosto inserito, la considerazione di tale circostanza, tra le altre, in un quadro integrato di valutazione istruttoria complessivamente orientata alla ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini dell’esame della fondatezza della domanda) e, dall’altro, apparendo le doglianze dell’odierna ricorrente unicamente destinate a sollecitare questa Corte al compimento di una rivalutazione, o di una rilettura, nel merito, degli elementi istruttori complessivamente acquisiti nel corso del giudizio, secondo i termini di un’impostazione critica inammissibile in sede di legittimità, siccome estranea alle competenze istituzionali della Corte di cassazione;

che, sulla base di tali argomentazioni, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui non segue l’adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo alcun intimato svolto difese in questa sede.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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