Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15659 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. I, 15/07/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 15/07/2011), n.15659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16989/2005 proposto da:

L.N.L., nella qualità di titolare dell’omonima ditta,

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARATOZZOLO Francesco, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CERDA;

– intimato –

sul ricorso 21401/2005 proposto da:

COMUNE DI CERDA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VAL DI LANZO 7 9, presso l’avvocato IACONO

QUARANTINO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUPO

FRANCESCO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.N.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1378/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

G. IACONO QUARANTINO, per delega, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento del gravame del Comune di Cerda e in totale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta da quel Comune al decreto ingiuntivo ottenuto dal sig. L.N.L., titolare dell’omonima impresa edile, per il pagamento di L. 257.391.120 – di cui L. 103.230.400 e L. 112.134.880 quali rate di acconto e L. 42.025.840 a titolo di anticipazione ai sensi del D.M. 29 dicembre 1990 – oltre interessi, in relazione a lavori appaltatigli.

In particolare e per quanto ancora rileva, la Corte ha ritenuto, in relazione alle due rate di acconto sul corrispettivo dell’appalto, che il giudice di primo grado avesse errato nell’affermare che l’onere della prova dell’inesatto adempimento dell’appaltatore, dedotto dal committente in via di eccezione, gravasse sul secondo e non sul primo.

Il sig. L.N. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il Comune di Cerda ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale per un motivo, e con memoria.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorsi principale e incidentale vanno previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. – Con il primo motivo del ricorso principale si censura la soluzione data dai giudici di appello alla questione dell’onere della prova dell’exceptio non rite adimpleti contractus.

2.1. – Il motivo è infondato.

Va confermata, in mancanza di nuovi argomenti di critica da parte del ricorrente, la soluzione accolta nella sentenza impugnata, che si rifà a Cass. Sez. Un. 13533/2001 (emessa a composizione di contrasto di giurisprudenza).

Secondo tale arresto, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui – continuano le Sezioni Unite – sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento, perchè anche in tal caso l’eccezione si fonda sull’allegazione dell’inadempimento di un’obbligazione, al quale il debitore di quest’ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall’esatto adempimento.

3. – Con il secondo motivo del ricorso principale si ripropone la tesi dell’insussistenza dei presupposti stabiliti dalla L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, art. 64, comma 3, per il pagamento degli acconti.

3.1. – Il motivo è inammissibile perchè la questione è stata, correttamente, ritenuta dai giudici d’appello assorbita dall’accertamento del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’appaltatore.

4. – Con il ricorso incidentale il Comune lamenta l’omessa pronunzia sulla propria domanda di restituzione della somma di L. 145.255.760, pagata in esecuzione del decreto ingiuntivo, e in ordine alle spese del primo grado del giudizio, dalla Corte d’appello poste a carico del L.N. ma non liquidate.

4.1. – Il motivo è fondato quanto al primo profilo, relativo alla domanda – effettivamente proposta anche in grado di appello, come risulta dagli atti, e non presa in considerazione dai giudici – di restituzione della somma pagata in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. E’ invece assorbito quanto al secondo profilo, atteso che la cassazione della sentenza impugnata, conseguente all’accoglimento del primo profilo, travolge formalmente la statuizione accessoria relativa alle spese processuali, sulle quali dovrà comunque pronunziarsi nuovamente il giudice di rinvio.

5. – In conclusione, respinto il ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, in accoglimento della prima censura di cui al ricorso incidentale, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvedere sulla domanda del Comune di Cerda di ripetizione delle somme pagate in esecuzione del decreto opposto.

Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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