Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15659 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 04/06/2021), n.15659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18880/2020 proposto da:

M.R.H., alias H.M.R., elettivamente

domiciliato in Roma, piazzale Gregorio VII n. 16, presso lo studio

dell’Avvocato Giovanni Marchese, che lo rappresenta e difende giusta

procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 921/2020 della Corte d’appello di Milano

depositata il 17/4/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/4/2021 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Milano, con decreto del 9 febbraio 2019, rigettava il ricorso proposto da M.R.H., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata in data 17 aprile 2020, riteneva inammissibile l’appello proposto dal richiedente asilo, poichè, a seguito delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6 il decreto emesso dal Tribunale era impugnabile soltanto tramite ricorso per cassazione.

3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso M.R.H. prospettando un unico motivo di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 30-bis e 50 c.p.c.: la Corte di merito avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità del gravame, omettendo di concedere all’appellante la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice competente.

Doveva infatti valere – in tesi di parte ricorrente – il principio secondo cui l’appello proposto dinanzi a un giudice diverso da quello previsto come competente non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è invece idoneo a instaurare un valido rapporto processuale che può proseguire innanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della traslatio iudicii.

E ciò a prescindere dal fatto che il giudice competente sia diverso per territorio o per grado, secondo un criterio di competenza orizzontale o verticale, in quanto in entrambi i casi si è in presenza di un errore che, cadendo esclusivamente sull’individuazione del giudice dinnanzi al quale deve essere proposto appello, incide non sull’esistenza del potere di impugnazione, ma sul modo di esercizio di tale potere.

5. Il motivo non è fondato.

Non è in discussione che il ricorso con cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale, essendo stato depositato il 13 settembre 2018, fosse soggetto alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis.

Difatti il D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 46 del 2017, nell’introdurre – all’art. 6, comma 1, lett. g) – tale norma, ha previsto – al suo art. 21, comma 1 – che il nuovo procedimento trovasse applicazione alle cause sorte dopo il centottantesimo giorno dalla data della sua entrata in vigore (vale a dire alle controversie instaurate successivamente al 18 agosto 2017; cfr. Cass. 18295/2018), fra cui rientra il procedimento in esame, introdotto in data posteriore.

Ciò posto, parte ricorrente sollecita l’applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della traslatio iudicii (Cass., Sez. U., 18121/2016).

La sentenza evocata osserva espressamente che “la nozione di “competenza funzionale” propria del giudice di appello, nella quale si intrecciano criteri di competenza “orizzontale” e “verticale”, induce a ritenere applicabile il principio della translatio iudicii non solo nella ipotesi di erronea individuazione del giudice territorialmente competente, ma anche in quella di erronea individuazione del giudice competente per grado.

In entrambi i casi, infatti, si è in presenza di un errore che cade esclusivamente sulla individuazione del giudice dinanzi al quale deve essere proposto l’appello avverso la decisione di primo grado, e che, quindi, non incide sulla esistenza del potere di impugnazione, ma solo sul modo di esercizio di tale potere.

Pertanto una volta che si riconosca effetto conservativo all’atto di appello proposto dinanzi a un giudice territorialmente incompetente, non si vede per quale ragione debba escludersi il medesimo effetto nel caso di gravame (sempre che la scelta del mezzo di impugnazione sia corretta) proposto ad un giudice non corrispondente per grado a quello indicato dall’art. 341 c.p.c.”.

Il necessario presupposto della traslatio iudicii per l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. è quindi la corretta scelta del mezzo di impugnazione.

In altri termini l’errore deve riguardare esclusivamente l’individuazione del giudice dinanzi al quale deve essere proposto l’appello avverso la decisione di primo grado.

L’effetto conservativo e la traslatio iudicii rimangono invece esclusi quando sia stato esperito un rimedio diverso da quello concesso dalla legge, quale il ricorso per cassazione piuttosto che l’appello (Cass. 5666/1984) o, come nel caso di specie, l’appello invece che il ricorso per cassazione, in quanto in questo caso l’errore investe l’individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare e non del giudice a cui rivolgersi.

Non è dunque possibile conservare alcun effetto a un mezzo che, ispirandosi a presupposti processuali del tutto diversi (posto che appello e ricorso per cassazione sono due strumenti di impugnazione ontologicamente diversi, in quanto il primo è strumento di impugnazione a critica libera da esercitare secondo le modalità previste dall’art. 342 c.p.c., mentre il secondo è uno strumento di impugnazione a critica vincolata, esperibile nei limiti previsti dall’art. 360 c.p.c.), è di per sè inidoneo a introdurre una rituale impugnazione.

Occorre perciò ribadire che qualora l’appello sia inammissibile, in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello correttamente esperibile, non può operare la transiatio iudicii, perchè l’impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l’instaurazione di un regolare rapporto processuale; nè l’appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacchè difetta dei requisiti di validità dell’atto nel quale dev’essere convertito, essendo il ricorso di legittimità mezzo di impugnazione a critica vincolata strutturalmente diverso (cfr. Cass. 5712/2020, Cass. 25078/2016).

6. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto. La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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