Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15658 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 04/06/2021), n.15658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17389/2020 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dagli Avvocati Tiziana Aresi, e Massimo Carlo Seregni, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 36/2020 della Corte d’appello di Milano,

depositata l’8/1/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/4/2021 dal cons. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 18 maggio 2017, rigettava il ricorso proposto da O.O., cittadino della (OMISSIS) proveniente dal (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

Il richiedente asilo aveva raccontato, a suffragio della propria domanda, di essersi allontanato dal proprio paese di origine in quanto temeva di essere ucciso, come già era avvenuto ai suoi familiari, a causa di un conflitto con i parenti per un terreno, dato che era già stato oggetto di una magia in conseguenza della quale aveva avuto un incidente stradale, riportandone ferite al viso.

2. La Corte d’appello di Milano, a seguito dell’impugnazione del richiedente asilo, condivideva – fra l’altro e per quanto qui di interesse – la valutazione di non credibilità già espressa dal primo giudice, rilevava che negli Stati del sud della (OMISSIS) i conflitti erano prevalentemente determinati da motivazioni economiche e, di conseguenza, rigettava la richiesta di protezione sussidiaria avanzata dal migrante.

3. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 8 gennaio 2020, ha proposto ricorso O.O. prospettando due motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3, a mente del quale la domanda del richiedente asilo deve essere esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel paese di origine e, ove occorra, nei paesi di transito.

La Corte d’appello, a dispetto di tale disposto normativo, non avrebbe assolutamente approfondito o valutato le vicende vissute dal richiedente asilo nei paesi di transito, nonostante siano ormai conosciuti e denunciati da diverse organizzazioni internazionali i costanti abusi, le violazioni dei diritti umani e le torture subite dai migranti durante il viaggio verso l’Italia.

5. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente fa riferimento – per il vero in termini generali e non personalizzati – a costanti abusi, violazioni dei diritti umani e torture subite dai migranti durante il loro viaggio verso l’Italia.

La sentenza impugnata non fa però il minimo cenno a una simile questione, che dalla lettura decisione non risulta fosse stata posta dall’appellante (dato che la Corte di merito si è limitata registrare che l’ O. aveva dichiarato di essere arrivato in Italia attraverso la Libia).

Nè dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che il richiedente asilo, nel corso del giudizio di merito, avesse allegato di aver subito simili trattamenti nel corso del suo viaggio.

Sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013).

6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e art. 14, lett. c): la Corte d’appello – in tesi di parte ricorrente – non avrebbe apprezzato la credibilità del racconto del migrante facendo reale applicazione dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, dato che si era limitata a richiamare tale normativa ed a ritenerla non applicabile al caso di specie.

I giudici distrettuali non avrebbero neppure proceduto all’acquisizione di informazioni precise e aggiornate sulla situazione generale esistente nel paese di origine del richiedente asilo, malgrado la sua vicenda si inserisse in un drammatico quadro socio-politico.

In ogni caso doveva ritenersi sussistente il requisito del grave danno previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), tenuto conto sia del clima di indiscriminata violenza e disorganizzazione sociale, sia dello scarso controllo sociale esistenti nel paese di origine.

7. Il motivo è inammissibile.

7.1 La valutazione di affidabilità del richiedente asilo è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019).

Il giudice di merito si è ispirato a questi principi laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante in sede amministrativa e giudiziale, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. c, appena citato – che il racconto offerto dalla richiedente asilo risultava contraddittorio in una pluralità di punti.

Una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito.

Censure di questo tipo si riducono, infatti, all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019).

7.2 Il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del migrante esimeva poi il giudice di merito dall’assumere informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine, in mancanza di una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio.

In vero secondo la giurisprudenza di questa Corte, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poichè tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (v. Cass. 24575/2020, Cass. 6738/2021).

7.3 il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), individua come rilevante al fine di ravvisare il danno grave richiesto per la concessione della protezione sussidiaria l’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (situazione che implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia; Cass. 14006/2018).

Non assumono, invece, alcun rilievo il clima di indiscriminata violenza o disorganizzazione sociale, non derivante però da conflitto armato, o la condizione di scarso controllo sociale addotte dalla censura in esame, non solo perchè non rientrano nella definizione sopra riportata (Cass. 14350/2020), ma anche perchè non risultano essere mai stata allegate avanti al giudice di merito.

8. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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