Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15657 del 27/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9395/2015 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO

FARINA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

– intimati –

B.N., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 61,

presso lo studio dell’avvocato CATERINA MAFFEY, rappresentato e

difeso dall’avvocato FERDINANDO FRASCA giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

PU.AN.MA.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1566/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI del

16/09/2014, depositata i113/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– P.E. convenne in giudizio Pu.An.Ma., chiedendo dichiararsi il suo acquisto per usucapione della proprietà dell’edificio sito in (OMISSIS) intestato alla convenuta;

– la Pu. resistette alla domanda, eccependo che l’attore era mero locatario dell’immobile, concessogli dal precedente proprietario B.M.; chiese, in via riconvenzionale, la condanna del P. e di B.N. (quale erede di B.M.) a rifonderle le spese sostenute per l’acquisto dell’immobile;

– B.N., chiamato in causa dalla P., chiese il rigetto sia della domanda principale che di quella riconvenzionale;

– il Tribunale di Foggia (Sezione distaccata di Cerignola) accolse la domanda principale e rigettò quella riconvenzionale;

– sui gravami proposti in via principale dalla Pu. e in via incidentale dal P. e dal B., la Corte di Appello di Bari – in riforma della pronuncia di primo grado – rigettò la domanda attorea, ritenendo che l’attore non avesse fornito la prova del possesso ad usucapionem, neanche sotto il profilo della interversione del possesso;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre P.E. sulla base di un unico motivo;

– resiste con controricorso B.N., che propone altresì ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi;

Pu.An.Ma., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

Atteso che:

– l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., nonchè la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello erroneamente valutato le prove relativamente alla sussistenza del possesso ad usucapionem) appare inammissibile, in quanto sottopone alla Corte – nella sostanza – profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, dovendosi peraltro escludere tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, figure – queste – che circoscrivono l’ambito del motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831);

– ritenuto che il ricorso incidentale condizionato appare rimanere assorbito nella declaratoria di inammissibilità del ricorso principale;

Ritenuto che il ricorso principale può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato”;

Considerato che:

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del relatore, in quanto il motivo di ricorso si risolve nella critica dell’accertamento del fatto compiuta dal giudice di merito e nella sollecitazione di un riesame delle prove, che non possono trovare spazio nel giudizio di legittimità;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

– il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito nella inammissibilità del ricorso principale;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012 , art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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