Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15657 del 23/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 23/07/2020), n.15657
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20521-2018 proposto da:
M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANTONINO NOVELLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– inumato –
avverso il decreto n. R.G. 2825/2017 del TRIBUNALE di CALTANISSIMA,
depositato il 21/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE
ANTONIO PIETRO.
Fatto
RITENUTO
che M.N., cittadino del Togo, ricorre avverso decreto del Tribunale di Caltanissetta, in data 21 maggio 2018, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Diritto
CONSIDERATO
che il primo motivo si risolve in una impropria richiesta di riesame di incensurabili apprezzamenti di fatto compiuti dal tribunale, in ordine alla valutazione di contraddittorietà e non credibilità del racconto del richiedente protezione, la quale costituisce ratio decidendi autonoma e autosufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato;
che gli altri due motivi, riguardanti il fondo della domanda di protezione internazionale e umanitaria, sono assorbiti (Cass. n. 4892/2019, 28862/2018 ed altre) e comunque inammissibili, risolvendosi nell’impropria censura di apprezzamenti di fatto adeguatamente compiuti dai giudici di merito, i quali hanno escluso la violazione indiscriminata nel paese di origine alla luce delle informazioni acquisite, risultando dunque non pertinente la doglianza di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.;
che il ricorrente non deduce specifiche ragioni di vulnerabilità che possano utilmente sostenere la domanda di protezione umanitaria rigettata dai giudici di merito;
non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020