Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15657 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/06/2017, (ud. 18/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15657

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17456-2014 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliata in NAPOLI, VIA GRAMSCI 19,

presso lo studio dell’avvocato VALERIO MINUCCI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA a mezzo della propria mandataria e

rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A. in persona dei

procuratori speciali, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TARVISIO, 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FARSETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANA VERDE giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6295/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 15/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 15/5/2013, il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato improcedibile la domanda proposta da S.L. nei confronti della Generali Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonchè di St.An. ed V.A., per il risarcimento di danni subiti a seguito di un sinistro stradale;

che, a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha rilevato l’effettiva mancata produzione, da parte dell’originaria attrice, dell’atto di costituzione in mora imposto dal D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 283, 286 e 287 non avendo la S. provveduto, neppure in appello, alla tempestiva richiesta della ricostruzione degli atti mancanti del proprio fascicolo di parte, con la conseguente irritualità del nuovo deposito di documenti, peraltro avvenuto senza alcuna attestazione del rituale deposito dei documenti prodotti in primo grado;

che, avverso la sentenza d’appello, la S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione, illustrato da successiva memoria;

che la Generali Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

considerato, che, con il ricorso proposto, la S. censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115, 157, 165, 345 e 347 c.p.c., nonchè degli artt. 72 e 74 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere il tribunale erroneamente ritenuto irrituale la produzione in appello della documentazione smarrita dal primo giudice, non potendo ritenersi subordinata, tale produzione (finalizzata alla ricostruzione della documentazione smarrita), alla previa autorizzazione del giudice, essendosi la ricorrente avveduta dello smarrimento, da parte della cancelleria del primo giudice, solo dopo il deposito della sentenza di primo grado, e non essendo stata opposta alcuna valida contestazione, ad opera delle controparti, avverso detta produzione in appello, da ritenersi, peraltro, comunque rituale ai sensi dell’art. 345 c.p.c.;

che, sotto altro profilo, la ricorrente si duole dell’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’utilizzabilità della documentazione depositata in appello, siccome priva della sottoscrizione del cancelliere sulla fotocopia del foliario prodotta, trattandosi, nella specie, di mera irregolarità formale non ritualmente contestata dalle controparti;

che il ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati;

che, preliminarmente, osserva il collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, l’obbligo del giudice di sollecitarne la ricerca con i mezzi a sua disposizione e di disporre, eventualmente, l’attività ricostruttiva del contenuto dei medesimi, è sottoposto alla duplice condizione: 1) che detti documenti siano stati ritualmente prodotti in giudizio, e che 2) l’omesso inserimento di essi nel fascicolo non debba, o possa, essere attribuito alla condotta volontaria della parte (cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 1806 del 29/01/2016, Rv. 638538; Sez. 1, Sentenza n. 21938 del 12/10/2006, Rv. 594884 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10598 del 02/08/2001, Rv. 548728 – 01);

che, nel caso di specie, a fronte del dedotto smarrimento del documento invocato dall’odierna ricorrente, il giudice d’appello ha correttamente evidenziato l’irritualità della successiva produzione in appello dello stesso documento da parte della S., essendo propriamente mancata, nel corso del giudizio d’appello, la preliminare fase (necessariamente rimessa all’impulso della parte interessata) concernente la verifica della legittima e tempestiva produzione di detto documento nel corso del giudizio di primo grado, nonchè l’accertamento dell’effettivo mancato reperimento dello stesso nel fascicolo d’ufficio per fatto non ascrivibile alla condotta volontaria della parte interessata;

che, pertanto, in assenza di tali necessari presupposti, del tutto legittimamente il giudice d’appello ha ritenuto non ritualmente introducibile la successiva fase concernente l’attività di ricostruzione del fascicolo di parte, non avendo l’interessata fornito la prova dell’avvenuta tempestiva produzione del documento invocato nel corso del giudizio di primo grado, stante l’avvenuta mera produzione di un indice del fascicolo di parte (asseritamente depositato in primo grado) privo della necessaria sottoscrizione del cancelliere;

che, peraltro, pur dovendo ritenersi corretta la decisione del giudice d’appello, circa la non introducibilità della fase concernente l’attività di ricostruzione del fascicolo di parte in assenza della prova dell’avvenuta tempestiva produzione del documento oggetto di contestazione nel corso del giudizio di primo grado, osserva il Collegio come il Tribunale abbia erroneamente escluso l’acquisibilità della documentazione in esame in conformità al dettato dell’art. 345 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis al caso di specie);

che, al riguardo, secondo il recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, la nozione di prova nuova e indispensabile, secondo il testo dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, è quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017, Rv. 643939 – 01);

che, pertanto, in ossequio a tale interpretazione dell’art. 345 c.p.c. (nella versione nella specie applicabile), il giudice d’appello, lungi da rifiutare l’acquisizione della documentazione offerta dall’appellante (e di fatto riconosciuta come “nuova”, in assenza di alcuna valida dimostrazione della relativa pregressa produzione nel corso del giudizio di primo grado), avrebbe dovuto dare ingresso alla prova invocata dall’interessata là dove ne avesse riconosciuto l’effettiva idoneità ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato;

che, pertanto, in accoglimento (sotto tale profilo) del ricorso, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato, affinchè provveda alla decisione della controversia in conformità ai richiamati principi di diritto, oltre alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato, cui rimette altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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