Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15657 del 01/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 01/07/2010), n.15657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Palma

Balsamo del foro di Catania come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA, in persona dell’Amministratore pro

tempore Dott. C.S., elettivamente domiciliato in

Roma, Via G. Pisanelli n. 4, presso l’Avv. Vincenzo Scorsone,

rappresentato e difeso dall’Avv. Giustolisi Salvatore del foro di

Catania come da procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso n. 18913/2007 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Palma

Balsamo del foro di Catania come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA, in persona dell’Amministratore pro

tempore Dott. C.S., elettivamente domiciliato in

Roma, Via G. Pisanelli n, 4, presso l’Avv. Vincenzo Scorsone,

rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Giustolisi del foro di

Catania come da procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 20/07 della Corte di Appello di

Catania del 12.01.2006/3.06.2006 nella causa n. 1593 R.G. 2003.

Udita la relazione della causa svolte nella pubblica udienza del

12.05.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. FUZIO Riccardo,

che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito

l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso, ritualmente depositato, S.S. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Catania del 25.11.2001, che aveva rigettato la sua domanda nei confronti del CONSORZIO DI BONIFICA n. 9 Catania intesa ad ottenere la qualifica di quadro dall’aprile 1994, per avere svolto mansioni superiori a quelle corrispondenti alla 7^ fascia svolte dal 1991, e le conseguenti differenze retributive.

Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 20 del 2006, la quale ha ritenuto che allo S. non potesse essere riconosciuta la qualifica di quadro, non avendo provato, in relazione all’art. 2 del CCNL, di essersi avvalso, successivamente all’attribuzione della 7^ fascia dal 1991, dell’opera di collaboratori aventi inferiore inquadramento.

2. Lo S. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 29.05.2 007, sulla base di due motivi.

Il Consorzio resiste con controricorso, notificato il 5.07.2007, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

3. Lo stesso S. ha proposto altro ricorso per Cassazione, notificato il 3.05.2007, non iscritto a ruolo, cui resiste il Consorzio con controricorso, notificato l’8.06.2007, iscritto d’ufficio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale n. 16422/07 il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del CCNL per dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 31.07.1994.

In particolare lo S. sostiene che la disposizione collettiva prevede per l’attribuzione della qualifica di quadro unicamente che il dipendente risponda direttamente al dirigente del settore e non l’ulteriore requisito che il dipendente si avvalga di addetti a fasce funzionali inferiori.

Il motivo è infondato Il giudice di appello ha interpretato l’art. 2 del CCNL nel senso che dalla formulazione della norma collettiva si evince che la qualifica di quadro va attribuita a coloro che rispondono direttamente al personale dirigente, ma che comunque si avvalgono per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti di dipendenti appartenenti a fasce funzionali inferiori.

Seguendo questa linea interpretativa il giudice di appello ha ritenuto che la qualifica di quadro non spettasse allo S., non essendo stato provato che egli si avvalesse di collaboratori appartenenti a fasce funzionali inferiori addetti a quel settore.

Il ricorrente si è limitato ad opporre una diversa opzione interpretativa rispetto a quella fornita dal giudice di appello, sorretta da congrua e logica motivazione e quindi non censurabile in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo lo S. denuncia vizio di motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che il giudice di appello ha operato una strana e contraddittoria ricostruzione delle deposizioni testimoniali, il cui attento esame avrebbe consentito di accertare che presso il settore “pratiche espropriativi e reparto spese”, di cui esso ricorrente aveva la responsabilità, il coordinamento e il controllo, vi erano addetti altri dipendenti appartenenti alle fasce funzionali inferiori alla settima.

Anche questo motivo è privo di pregio e va disatteso.

Le esposte doglianze, contenute nel ricorso principale, sono prive di pregio e vanno disattese, in quanto la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta – tra le risultanze probatorie – di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, sono tutte attività riservate al giudice di merito, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (ex plurimis Cass. sentenza n. 9834 del 1995; Cass. sentenza n. 10896 del 1998). Il che nel caso di specie si è verificato, avendo ritenuto il giudice di appello, sulla base delle deposizioni dei testi S. e P., che lo S. non si era avvalso dell’opera di collaboratori aventi inferiore inquadramento, come richiesto dalla richiamata disposizione collettiva.

Il ricorso incidentale n. 18913/07 può ritenersi assorbito, trattandosi di impugnativa tra le stesse parti riguardante la medesima sentenza e perciò non avente propria autonomia.

3. In conclusione il ricorso principale è destituito di fondamento e va rigettato, mentre va dichiarato assorbito il ricorso incidentale.

Ricorrono giustificate ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie connessa all’interpretazione delle disposizioni collettive in questione, per compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010

 

 

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