Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15656 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9050/2015 proposto da:

D.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato MAURO MAZZONI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M., S.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE CORTINA D’AMPEZZO 269, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO DE SANTIS, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE

PALMIERI giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

17/12/2014, depositata il 07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO;

udito l’Avvocato Sergio Tassini (delega avvocato Mauro Mazzoni)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Giuseppe Palmieri difensore dei controricorrenti che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi rigettò le domande proposte da D.B.A., nei confronti di L.M. e S.A., volte ad ottenere la declaratoria della sussistenza di servitù di passaggio in favore del fondo attoreo e a carico del fondo dei convenuti, la rimozione della rete metallica da questi ultimi installata e il risarcimento del danno; compensò tra le parti le spese della lite;

– sul gravame proposto in via principale dall’attore e in via incidentale dai convenuti, la Corte di Appello rigettò l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, pose a carico dell’attore le spese del primo grado del giudizio, oltre a quelle del giudizio di appello;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre D.B.A. sulla base di tre motivi;

– resistono con controricorso L.M. e S.A.;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonchè l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio) appare inammissibile, in quanto verte sulla interpretazione degli atti negoziali acquisiti e sulla valutazione delle prove, apprezzamenti che sono riservati al giudice di merito e che sono insindacabili in sede di legittimità;

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Appello riformato la statuizione con la quale il Tribunale aveva disposto in ordine alle spese del primo grado del giudizio in assenza di impugnazione sul punto) appare manifestamente infondato, in quanto dalla sentenza di appello – non contestata dal ricorrente sul punto – risulta che i convenuti avevano proposto appello incidentale sulle spese;

– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, in relazione alla liquidazione dei compensi del giudizio) appare inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo il ricorrente indicato i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 22983 del 29/10/2014, Rv. 632686; Sez. 6-2, Sentenza n. 18190 del 16/09/2015, Rv. 636873);

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Considerato che:

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del relatore, in quanto le osservazioni mosse con riferimento al primo motivo non fanno che ribadire censure sull’accertamento del fatto da parte del giudice di merito, come tali inammissibili in sede di legittimità, mentre le osservazioni relative al terzo motivo non superano l’immanente difetto di autosufficienza della doglianza, nella quale non vengono indicati i parametri che – a dire del ricorrente – il giudice di merito avrebbe dovuto applicare;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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