Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15656 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 22/07/2020), n.15656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 15362-2019 proposto da:

M.G., M.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA AMITERNO 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

GUBBIOTTI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

Contro

ATER – AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCACCHI, che

la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 10717/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 07/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il ricorso in atti, M.L. e M.G. chiedono la correzione dell’errore materiale contenuto nell’epigrafata sentenza di questa Corte, nel cui dispositivo sarebbe stato “omesso l’ordine al Conservatore dei Registri immobiliari di Roma di provvedere, in conseguenza dell’esito del giudizio, alle relative annotazioni e quindi all’aggiornamento delle trascrizioni con cancellazione di quella della domanda giudiziale originaria”.

Premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte “l’errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 c.p.c. e ss., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicchè non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica” (Cass., Sez. 1, 9/09/2005, n. 179770) e che nella specie, attesi i vincoli altrimenti pregiudizievoli connessi al regime della pubblicità immobiliare, occore disporre la chiesta integrazione.

PQM

Accoglie il ricorso ed ordina che nel dispositivo della sentenza n. 10717/17 di questa Corte al rigo cinque dopo il segno di interpunzione “;” e prima della parola “condanna” siano inserite le seguenti parole:

“ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma la cancellazione della trascrizione dell’atto di citazione eseguita in data 11.3.1982 al n. 18558 di registro generale e al n. 13635 di formalità;”

Manda la cancelleria perchè faccia annotazione della disposta integrazione sull’originale di detta sentenza.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

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