Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15656 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. I, 15/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 15/07/2011), n.15656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26000/2009 proposto da:

N.L. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

27/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, N.L., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 27-03-2009, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto liquidazione delle spese giudiziali.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alle spese, il ricorrente, con un motivo, sostiene l’applicabilità delle tariffe previste per i procedimenti contenziosi, con un altro, lamenta violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU: i motivi sono inammissibili per inadeguatezza dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c., in quanto si configurano come interrogativi circolari, tautologie, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta (tra le altre, Cass. S.u. n. 28536 del 2008).

Altrettanto inammissibili, altri motivi che sulle medesime questioni sollevano vizi di motivazione, in quanto privi di una specifica sintesi, omologa al quesito di diritto, tale da individuare esattamente il fatto controverso e la sua rilevanza ai fini decisori (tra le altre, Cass. N. 2694 del 2008).

Con altri motivi, il ricorrente lamenta insufficiente liquidazione delle spese.

Anche tali motivi appaiono inammissibili per non autosufficienza. Il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere la sua nota spese, indicando esattamente quanto gli sarebbe spettato rispetto alla liquidazione del primo giudice, dunque quale era il pregiudizio occorso. Egli si è limitato ad indicare astrattamente voci di tariffe professionali, senza riferimenti specifici all’attività svolta. (al riguardo Cass. N. 9098 del 2010; Cass. N. 14744 del 2007; n. 17059 del 2007).

Non vi è censura sulla parziale compensazione delle spese del giudizio di merito.

Va conclusivamente dichiarato inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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