Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15655 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11545/2015 proposto da:

P.M.C., G.D., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato BIAGIO DE FRANCESCO giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PI.SI., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL

RINASCIMENTO, 11, presso lo studio dell’avvocato AMMINA LABBATE,

rappresentata e difesa dall’avvocato VALENTINA SARNO giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 267/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

28/03/2014, depositata il 07/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO;

udito l’Avvocato Biagio De Francesco difensore dei ricorrenti che ha

chiesto raccoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Ritenuto che:

– Pi.Si. convenne in giudizio G.D. e P.M.C., chiedendo di essere reintegrata nel possesso del suolo e del materiale di risulta dei quali era stata spogliata a seguito della demolizione e ricostruzione del muro di confine compiuta dai convenuti quali proprietari del fondo finitimo; chiese ancora la condanna dei convenuti al ripristino dell’originario muro e al risarcimento del danno;

– nella resistenza dei convenuti., il Tribunale di Lecce (Sezione distaccata di Tricase) accolse la domanda attorea limitatamente all’appropriazione del materiale di risulta e condannò i convenuti al risarcimento del danno, liquidato in Euro 868,00, da maggiorarsi con gli interessi legali;

– sul gravame proposto in via principale dalla Pi. e in via incidentale dai convenuti, la Corte di Appello di Lecce condannò i convenuti a rivestire il fronte del muro lato-masseria con le vecchie pietre rimaste in loco, confermando nel resto la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorrono G.D. e P.M.C. sulla base di un unico motivo;

– resiste con controricorso Pi.Si.;

Atteso che:

– l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1168, 880, 881, 882, 2727, 2728 e 2729 c.c. e artt. 112, 113, 115, 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che il vecchio muro demolito fosse di proprietà della Pi. e per non aver verificato la sussistenza dei presupposti per la chiesta reintegrazione nel possesso) appare manifestamente fondato, sia perchè la Corte territoriale ha erroneamente fondato la sua pronuncia sulla asserita proprietà del muro piuttosto che sulla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione possessoria promossa dall’attrice, sia perchè non è configurabile uno spoglio del materiale di risulta;

– il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio;

– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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