Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15655 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/06/2017, (ud. 23/03/2017, dep.23/06/2017),  n. 15655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26656-2014 proposto da:

D.B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA

1178, presso lo studio dell’avvocato NELIDE CACI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE DANILE giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1255/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. IRENE AMBROSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. SGROI CARMELO che ha concluso

chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 26 agosto 2013 la Corte di appello di Palermo ha rigettato l’impugnazione proposta da D.B.C. avverso la decisione del Tribunale della stessa città con la quale era stata respinta la sua domanda, proposta nei confronti del Ministero della Salute, di risarcimento dei danni subìti a seguito del contagio da “Epatite C” avvenuto a seguito di trasfusione di sangue eseguita nell’anno 1983 durante un ricovero ospedaliero perchè decorso il temine di prescrizione quinquennale.

Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto infondato il gravame proposto in relazione alla asserita erroneità della sentenza di prime cure per non aver tenuto conto della interruzione del termine di prescrizione. In particolare, ha affermato sulla base delle emergenze istruttorie, per un verso, che la ricorrente risultò positiva al virus della HCV già nell’anno 1991 e che nel gennaio dell’anno 1998 acquisì la piena consapevolezza della irreversibilità e gravità del danno subìto allorquando, dopo un periodo di silenzio anamnestico, la stessa venne nuovamente sottoposta alla ricerca dell’HbsAg, risultato positivo (circostanze di cui si da atto nel documento redatto dall’Ufficio 7^ del Ministero della Salute in data 12 aprile 2005); per l’altro, ha rilevato il giudicato esterno costituito dalla sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento del 26 gennaio 2005 con la quale il Ministero della Salute venne condannato a corrispondere alla D.B. l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 1 ritenuto allora non decorso il termine ordinario di prescrizione “essendo pacifico che la ricorrente ha avuto conoscenza del danno nel 1991”.

Avverso questa decisione D.B.C. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Ha resistito con controricorso il Ministero della salute. Ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta “Violazione artt. 329, 342, 343 e 112 c.p.c., art. 111 Cost., comma 2, e violazione del giudicato interno” posto che il giudice di prime cure aveva fissato il termine di decorrenza della prescrizione dalla data della domanda di indennizzo proposta il 4 luglio 2000, capo della sentenza che non aveva formato oggetto di impugnazione e sul quale di conseguenza si era formato giudicato interno. In conclusione, secondo la ricorrente “in presenza dell’atto interruttivo costituito dalla lettera raccomandata del 25 maggio 2005, la Corte d’appello, rilevando il giudicato interno, avrebbe dovuto riformare la sentenza del Tribunale di Palermo affermando che il decorso della prescrizione era stato interrotto e quindi nessuna prescrizione maturata”.

2. Con il secondo motivo lamenta “Erronea applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c.” per aver la Corte di appello fatto decorrere la prescrizione, non dalla domanda di indennizzo (presentata nel 2000), così come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, quanto dalla data della conoscenza del contagio (avvenuta nel gennaio 1998).

3. Con il terzo motivo lamenta “Erronea applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.. Inesistenza del giudicato esterno” per avere erroneamente rilevato il giudicato esterno, senza tenere conto del giudicato interno e senza, quindi, coordinare il principio della rilevabilità di ufficio del giudicato con il sistema delle impugnazioni.

4. Con il quarto motivo lamenta “Insufficiente motivazione” in ordine alla sussistenza del giudicato o all’individuazione di una diversa decorrenza del termine prescrizionale.

5. Con il quinto motivo lamenta “Violazione dell’art. 91 c.p.c.”.

6. I motivi possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione e sono, per un verso, inammissibili e, per l’altro, infondati.

6.1. Sono inammissibili nella parte in cui lamentano l’insufficienza della motivazione alla luce di quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass. civ., Sez. Un., Sentenze nn. 8053 e 8054 del 7 aprile 2014, RRvv. 629830 e 629833; v. anche Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 dell’8 ottobre 2014, Rv. 632914).

Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 26 agosto 2013 il controllo sulla motivazione è dunque possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento a quello della sufficienza.

6.2. Sono infondati nella parte in cui lamentano, sotto diversi profili, la declaratoria di prescrizione del diritto al risarcimento confermata dal giudice di appello.

In primo luogo, del tutto destituite di fondamento, sono la pretesa violazione del giudicato interno, del “principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, del “divieto di reformatio in peius” nonchè della “connessa necessità di impugnazione incidentale”, tenuto conto che l’amministrazione appellata ha reiterato l’eccezione di intervenuta prescrizione, accolta dalla sentenza di primo grado, come risulta dalle conclusioni riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata e, quindi, alcun effetto abdicativo o preclusivo si è determinato, idoneo a consolidare un giudicato interno.

In secondo luogo, parimenti infondata è la doglianza relativa alla dedotta inesistenza del giudicato esterno atteso che il giudice di appello, pur confermando l’intervenuta prescrizione del diritto che dal giudice di prime cure veniva fatta decorrere dal 4 luglio 2000 (data in cui la ricorrente, vittima del contagio, aveva proposto la domanda amministrativa per il conseguimento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992), ha ritenuto di fondare la motivazione su un duplice ordine di argomenti, ciascuno dei quali idoneo, di per se solo, a sorreggere la decisione. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto di far risalire il dies a quo del termine prescrizionale, da un lato, all’anno 1991 allorquando la ricorrente risultò positiva al virus della HCV (sulla base di un giudizio diagnostico della commissione medica); dall’altro, al gennaio dell’anno 1998 allorchè la stessa acquisì la piena consapevolezza della irreversibilità e gravità del danno subito essendosi nuovamente sottoposta, dopo un periodo di silenzio anamnestico, alla ricerca dell’HbsAg, risultato positivo (circostanze desunte dall’esame di un documento redatto dall’Ufficio 7^ del Ministero della Salute in data 12 aprile 2005); ha poi anche rilevato il giudicato esterno desunto da un enunciato contenuto in una sentenza definitiva del Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento del 26 gennaio 2005 (resa all’esito di un precedente giudizio tra la ricorrente e il Ministero della Salute, con la quale quest’ultimo venne condannato a corrisponderle l’indennizzo ex L. n. 210 del 1992 a decorrere dal 1.07.2000) nel quale si dava per pacifico il fatto che la ricorrente avesse avuto conoscenza del danno nel 1991.

Pertanto, seppure si volesse seguire la critica della ricorrente in ordine alla inesistenza del giudicato esterno motivata sulla non identità del petitum e della causa petendi del precedente giudizio rispetto all’oggetto dell’odierno giudizio, in ogni caso resterebbe intatta l’altra ratio decidendi secondo la quale, già dal 1998, sarebbe decorsa la prescrizione. Pure infondate sono, infine, le doglianze formulate con riferimento a quest’ultima ratio, limitandosi la ricorrente a proporre al riguardo una generica distinzione dei termini “malattia” e “danno” senza specificatamente contro dedurre rispetto al dato dirimente della accertata positività al test HbsAg di cui ebbe piena consapevolezza nel gennaio 1998.

7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare quelle del giudizio di cassazione in favore del contro ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali sino al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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