Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15655 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. I, 15/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 15/07/2011), n.15655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.I., elettivamente domiciliate in Roma, Via Barberini

n. 86, presso l’avv. SCATENA Ilaria, unitamente all’avv. Claudio

Defilippi che lo rappresenta e difende per procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Torino n. 1461,

pubblicato il 6 novembre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

maggio 2011 dal Relatore Pres.Dott. Ugo VITRONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 1 ottobre – 6 novembre 2008 la Corte d’Appello di Torino condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 4.000,00 in favore di P.I. in parziale accoglimento della domanda formulata con ricorso depositato il 15 gennaio 2008 con il quale si chiedeva la corresponsione della somma di Euro 16.0000,00 a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lui promosso dinanzi alla Pretura di La Spezia con citazione notificata il 18 marzo 1999, definito in primo grado con sentenza del 12 settembre 2003 e tuttora pendente in appello. Osservava la Corte che nella specie il termine di durata ordinaria del processo presupposto, considerato nelle due fasi, poteva ritenersi superato al la data del ricorso introduttivo della domanda di e qua riparazione in misura di tre anni (rectius: quattro anni) con il riconoscimento di un equo indennizzo nella misura innanzi indicata.

Contro il decreto ricorre per cassazione P.I. con due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura il decreto impugnato per non aver tenuto conto dell’in tera durata del processo.

La censura è destituita di fondamento poichè la L. n. 89 del 2001, art. 2, impone di corre lare l’equa riparazione al solo periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo e tale modalità di calcolo non esclude la compatibilità di tale disciplina con gli impegni assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione CEDU (Cass. 26 a prile 2005, n. 8603; 14 febbraio 2008, n. 3716 e successiva giurisprudenza conforme). Nella specie il periodo eccedente la durata ragionevole del processo è stata correttamente determinata detraendo dall’intera durata il periodo di tre anni per il giudizio di primo grado e quello di due anni per il giudizio di appello.

Con il secondo motivo viene censurata la mancata osservanza dei parametri cui sia attiene la Corte europea nella liquidazione dell’equa riparazione per la non ragionevole durata del processo.

Anche tale censura è destituita di fondamento poichè la liquidazione di un’equa riparazione in ini sura di Euro 1000,00 per ogni anno eccedente la ragionevole durata del processo corrisponde pienamente ai parametri cui si attiene la giurisprudenza della Corte europea e superano quelli adottati da questa Corte, la quale liquida Euro 750,00 per i primi tre anni di eccedenza ed Euro 1.000,00 per gli anni successivi.

In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in Euro 800,00 per onorari oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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