Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15654 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11330/2015 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIER

LUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PAOLO TOSSA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMO PAVESIO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

V.A., quale titolare del Mondo Casa Immobiliare,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso

lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALFREDO GALULLO giusta delega in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3849/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO

29/10/2014, depositata il 29/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO;

udito l’Avvocato Carolina Valensise difensore del controricorrente e

ricorrente incidentale che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Ritenuto che:

– V.A. convenne in giudizio B.M., chiedendo la condanna del medesimo al pagamento della somma di Euro 11.538,00 oltre IVA, a titolo di provvigione per l’attività di mediazione svolta in occasione della stipulazione del contratto col quale il convenuto aveva acquistato un immobile dalla impresa costruttrice Improta s.r.l.;

– il convenuto resistette alla domanda, chiedendone il rigetto;

– il Tribunale di Vigevano rigettò la domanda attorea, ritenendo non provato lo svolgimento della pretesa attività di mediazione;

– in accoglimento del gravame proposto dal V., la Corte di Appello di Milano accolse la domanda attorea, determinando in euro tremila il compenso dovuto dal convenuto all’attore;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre B.M. sulla base di un unico motivo;

– resiste con controricorso V.A., che propone altresì ricorso incidentale affidato a un motivo;

– il ricorrente principale ha depositato memoria;

Atteso che:

– l’unico motivo del ricorso principale (col quale si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di Appello ritenuto provata l’attività di mediazione svolta dall’attore) appare manifestamente infondato, in quanto la censura si riduce ad una richiesta di riesame delle prove valutate dai giudici di merito, che è inammissibile in sede di legittimità, risultando la motivazione esauriente ed esente da vizi logici e giuridici;

– l’unico motivo del ricorso incidentale (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1755 c.c., comma 2, per avere la Corte di Appello ritenuto provato l’accordo tra le parti per un compenso pari a tremila Euro) appare manifestamente fondato, in quanto la Corte territoriale ha posto a base della decisione una scrittura privata concernente un accordo intercorso tra la società venditrice e il V., che non riguarda il rapporto tra il V. e il B.;

– il ricorso principale va, pertanto, rigettato, mentre va accolto il ricorso incidentale, con conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata;

– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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