Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15654 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/06/2017, (ud. 17/03/2017, dep.23/06/2017),  n. 15654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3148-2016 proposto da:

A.F., P.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TIBULLO 13, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO LARUSSA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FABRIZIO CRISCUOLO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente pro

tempore del Consiglio dei Ministri, MINISTERO DELLA SALUTE

(OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS),

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS) in persona dei rispettivi

Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3220/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 11/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2017 dal Consigliere Dott. IRENE AMBROSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto;

udito l’Avvocato CLAUDIO LA RUSSA;

udito l’Avvocato FABRIZIO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato PAOLO GENTILI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.A. e A.F. propongono ricorso per revocazione, con querela di falso in via incidentale, articolato in quattro motivi avverso la sentenza di questa Corte 11 febbraio 2013, n. 3220 con cui era stato accolto nei loro confronti, con cassazione e rinvio alla Corte di merito, il ricorso proposto dagli odierni intimati (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle finanze) avverso la sentenza della Corte di appello di Roma 19 maggio 2010, n. 4494 di accoglimento del loro appello incidentale, con condanna delle controparti al risarcimento del danno da inadempimento dello Stato per mancato recepimento delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in tema di specializzazioni mediche.

Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri intimati. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti prospettano gravi irregolarità nell’iscrizione a ruolo del ricorso originario, definito dalla sentenza oggetto di revocazione, consistenti nel mancato rilievo della tardività del deposito degli atti degli originari ricorrenti, avvenuto in tempo successivo al termine previsto a pena di improcedibilità e a quello per la costituzione di essi all’epoca contro ricorrenti, ma soprattutto nell’attribuzione di un numero di ruolo generale al ricorso (il numero 6645), apparentemente avvenuto il 30 gennaio 2012, incompatibile con la progressione numerica delle iscrizioni a ruolo e soprattutto rilevabile solo dopo la scadenza dei termini per il relativo deposito e per la costituzione di essi all’epoca contro ricorrenti i quali, così non rinvenendo l’iscrizione a ruolo generale, non avevano potuto svolgere alcuna attività difensiva nel giudizio di legittimità conclusosi con la cassazione con rinvio.

In particolare, i ricorrenti deducono:

– con il primo motivo, un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 1 ritenendo essere la pronunzia impugnata l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra configurando tale dolo nell’uso cosciente di timbri o annotazioni tardivi, benchè privi di qualsiasi numerazione cronologica o sottoscrizione del cancellerie, volti a retrodatare l’epoca di deposito al fine di scongiurare la pronuncia di improcedibilità e nella consapevolezza dell’intenzione delle controparti che avevano notificato il controricorso, di resistere al ricorso, impedendo loro ogni possibilità di difesa;

– con il secondo motivo, un vizio revocatorio a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 3, per il ritrovamento di un documento decisivo non potuto produrre per fatto dell’avversario e consistente nell’attestazione a firma del dirigente amministrativo della cancelleria della Corte di cassazione in data 19 marzo 2012 della mancata iscrizione a ruolo del ricorso, preesistente alla sentenza impugnata, rinvenuto dal P. in data 8 gennaio 2016;

– con il terzo motivo, un vizio revocatorio a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4 prospettato nel mancato rilievo della tardività della iscrizione a ruolo del ricorso n. 6645/12 r.g.;

– con il quarto motivo, un vizio revocatorio a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 2, per essere le prove, in base a cui è resa la sentenza impugnata, state riconosciute false dopo la sua pronunzia, tale ultima circostanza risultando documentalmente. Spiegavano, infine, querela di falso in via incidentale denunciando la falsità dei timbri apposti senza numerazione e senza sottoscrizione di cancelliere sulla nota di iscrizione del ricorso n. 6645/12 r.g. e sui fogli di copertina del fascicolo d’ufficio anche interni.

2. Il ricorso per revocazione è, per un verso, inammissibile e, per l’altro, infondato.

E’ inammissibile quanto ai motivi di revocazione attinenti ai casi diversi dal n. 4 dell’art. 395 c.p.c. tenuto conto che, per espressa formulazione dell’art. 391-ter c.p.c., i motivi di revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., nn. 1, 2, 3, e 6 possono essere proposti avverso le decisioni con le quali la Corte di cassazione “ha deciso la causa nel merito”, espressione, questa, che non può che riferirsi alle pronunce nelle quali la medesima Corte faccia uso del potere di decidere la causa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e cioè nei casi in cui accolga il ricorso e decida nel merito, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto. Siffatta ipotesi non ricorre all’evidenza nel caso di specie, atteso che la sentenza impugnata ha accolto parzialmente il ricorso proposto, cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte di merito.

E’ infondato quanto al motivo di revocazione attinente al caso previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4.

Per consolidato orientamento di questa Corte l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione, pur potendo cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve consistere in un errore di natura percettiva, cioè in una svista materiale e deve avere carattere decisivo, nel senso che in mancanza di esso la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata.

Venendo alla fattispecie in esame, il caso di revocazione prospettato non costituisce errore di fatto.

Secondo i ricorrenti, il ricorso, dopo essere stato loro notificato, non sarebbe stato depositato nel termine prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, a pena di improcedibilità e ciò risulterebbe dalla attestazione rilasciata dalla Cancelleria della Corte di cassazione di mancata iscrizione a ruolo del ricorso nel periodo dal 16 gennaio 2012 al 19 marzo 2012.

Ma questo fatto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, risulta irrilevante nel caso di specie; difatti, nella nota di deposito e iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione, allegata al fascicolo di parte della Presidenza del Consiglio e delle Amministrazioni ricorrenti, datata 27.01.2012 e sottoscritta dal difensore dell’Avvocatura generale dello Stato, risulta che il ricorso è stato notificato il 16 gennaio 2012 e, in calce, è certificato l’avvenuto deposito del ricorso avverso la sentenza n. 4994/2010 della Corte di appello di Roma nella Cancelleria di questa Corte in data 30 gennaio 2012 a firma della funzionaria B.A.M..

A fronte di tale certificazione, del tutto irrilevante appare l’attestazione della Cancelleria circa la mancata iscrizione a ruolo del ricorso de quo nel periodo dal 16 gennaio 2012 al 19 marzo 2012, tenuto conto che l’iscrizione a ruolo è atto interno ed adempimento di natura amministrativa della Cancelleria e l’eventuale ritardo con cui è effettuata resta del tutto indifferente per la parte, la quale abbia tempestivamente depositato il ricorso.

Il ricorso per revocazione va dunque respinto.

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dei contro ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1200,00 per compensi, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 17 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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