Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15654 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 22/07/2020), n.15654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30876-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FIMCO SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1497/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Bari, con sentenza n. 514/15, sez. 17, rigettava il ricorso proposto dalla Fimco spa avverso la cartella di pagamento (OMISSIS) per ires e altro 2009.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Puglia che, con sentenza 1497/2017, accoglieva parzialmente l’impugnazione limitatamente alla mancata motivazione circa il calcolo degli interessi.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

La contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce che il contenuto della cartella di pagamento è determinato, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, da apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e che gli interessi quantificati nella cartella sono quelli iscritti a ruolo.

Con il secondo motivo deduce che la misura degli interessi è determinata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, e che, quindi, non necessita apposita motivazione.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

Va premesso che, come accertato dai giudici di merito, la cartella oggetto di causa è stata emanata a titolo di liquidazione delle imposte e degli interessi e sanzioni dovuti sulla base della stessa dichiarazione della società contribuente ed il cui pagamento era stato omesso o ritardato.

In siffatta ipotesi questo Collegio non può che riportarsi all’orientamento anche di recente confermato da questa Corte che ha ribadito che con la cartella di pagamento “l’Ufficio è nella condizione di formulare le proprie richieste in forza del semplice richiamo alla dichiarazione stessa, nonchè agli specifici titoli afferenti le singole somme (da rilevare, nello stesso senso, che la cartella impugnata contiene altresì la specifica indicazione, quanto alle ritenute, di quelle operate e non versate ovvero versate soltanto in parte, con indicazione delle relative date) senza necessità di indicare ulteriormente i fatti costitutivi dell’obbligazione fiscale.

Se è vero, infatti, che nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis citato, la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene per la prima volta a conoscenza della pretesa fiscale, è altrettanto indiscutibile che, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente nella propria dichiarazione, così come nell’ipotesi in cui vengano richiesti (anche) gli interessi e le sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. (Cass. Sez. 5, n. 26671 del 18/12/2009, Rv. 610912 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 22402 del 22/10/2014, Rv. 632860 – 01; Sez. 6 – 5, n. 14236 del 07/06/2017, Rv. 644434 – 01).

Va, in conclusione, ribadito il principio secondo cui “La cartella di pagamento emessa all’esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione” (Cass. Sez. 5, n. 15564 del 27/07/2016, Rv. 640655 – 01). (Cass. 6812/19 vedi anche Cass. 14236/17 e Cass. 23240/17).

Conseguentemente a quanto fin qui esposto, anche il secondo motivo risulta manifestamente fondato.

La già citata giurisprudenza ha infatti precisato che “quanto, infine, al profilo motivazionale concernente il calcolo delle sanzioni e degli interessi, va osservato che, poichè il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20), risolvendosi calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta. (Cass. 6812/19 vedi anche Cass. 14236/17 e Cass. 23240/17).

Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio alla CTR Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla CTR Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

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