Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15654 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 04/06/2021), n.15654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20823/2020 proposto da:

K.I., rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Galletti, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Bernardo Botti,

in Roma, via Gramsci, n. 169, come da mandato in calce al ricorso

per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ufficio territoriale del Governo, Prefettura di Treviso, nella

persona del Prefetto pro tempore;

Questura di Treviso, nella persona del Questore pro tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Treviso n. 137/2020,

depositata il 21 aprile 2020, comunicata il 23 aprile 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con ordinanza del 16 aprile 2020, il Giudice di pace di Treviso ha rigettato il ricorso presentato da K.I., nato a (OMISSIS) ((OMISSIS)), avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Treviso emesso in data 12 dicembre 2020.

2. Il Giudice di pace ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale dell’istante in ragione delle numerose condanne penali emesse nei suoi confronti e che non era stata provata la convivenza in Italia con un parente entro il 2 grado.

3. K.I. ricorre per la cassazione dell’ordinanza con atto affidato a due motivi.

4. Le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per avere il Giudice di pace omesso di confrontarsi con tutti i rilievi proposti, rilevando nello specifico il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine all’asserita pericolosità sociale, il difetto di concretezza del giudizio reso dal giudice di primo grado circa l’attualità della pericolosità sociale ascrittagli; l’omessa motivazione e valutazione della durata e del soggiorno nel territorio nazionale e della situazione familiare e lavorativa del ricorrente rappresentata al giudice di primo grado.

Si duole il ricorrente che la pronuncia in esame era del tutto inconferente al caso in esame, riguardando l’ipotesi del trattenimento illegale nel territorio dello Stato a mente dell’art. 13, comma 2, lett. b) T.U. immigrazioni, ipotesi diversa da quella prevista dall’art. 13, comma 2, lett. c) T.U. immigrazioni, che atteneva all’allontanamento per pericolosità sociale dello straniero, in forza della quale il Prefetto di Treviso aveva ritenuto di adottare l’impugnato provvedimento di allontanamento e che il Giudice di pace non aveva operato una valutazione specifica del livello di pericolosità sociale, basandosi unicamente sull’esistenza di precedenti condanne interamente espiate.

1.1 Il motivo è fondato.

1.2 Questa Corte, invero, ha già avuto occasione di chiarire che in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), il Giudice di pace, per verificare l’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalla predetta norma, non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all’esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, verificando in concreto l’attualità della pericolosità sociale (Cass., 31 luglio 2019, n. 20692; Cass., 14 maggio 2013, n. 11466).

In particolare, detto riscontro secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 116 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) va condotto sulla base dei seguenti criteri: a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) attualità della pericolosità dello straniero; c) necessità di esaminare globalmente l’intera personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita di relazione.

Il Giudice di pace, inoltre, nella verifica della concreta sussistenza dei presupposti della pericolosità sociale, ha dei poteri di accertamento pieni, sia pure circoscritti all’ambito fattuale dedotto dalle parti, e non limitati da una insussistente discrezionalità dell’amministrazione (Cass., 5 luglio 2017, n. 16626).

1.3 Il Giudice di pace di Treviso non si è attenuto ai predetti principi, essendosi limitato ad affermare che la pericolosità era data dalla persistente gravità della condotta già posta in essere dal ricorrente, come documentata in atti da parte resistente, peraltro già accertata e sanzionata dalle numerose pronunce di condanna penale emesse nei suoi confronti e in assenza di prova contraria del ricorrente, in tal modo omettendo del tutto di verificare la fondatezza della valutazione di pericolosità sociale formulata dal predetto, sia sotto il profilo della riconducibilità dei fatti accertati ad una delle ipotesi di pericolosità sociale definite dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1 il quale fa riferimento a: “1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”, nessuna delle quali viene chiaramente e specificamente richiamata; sia sotto il profilo dei criteri della attualità della pericolosità e della valutazione globale della personalità dell’interessato, alla luce anche degli elementi allegati dal medesimo nel giudizio.

La commissione di reati, infatti, come affermato da questa Corte anche con riferimento a comportamenti comunque violenti, non può essere automaticamente ricondotta ad ipotesi di pericolosità sociale conclamata, qualora non si enuclei un quadro di elementi eloquenti circa la predetta pericolosità, desumibili da valutazioni tratte dalla concretezza degli episodi della condotta di vita e dalla personalità complessiva dello straniero (Cass., 31 luglio 2019, n. 20692).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), e l’errata applicazione del T.U. immigrazione da parte del giudice di primo grado con riferimento al divieto di espulsione nei confronti di stranieri conviventi con parenti entro il 2 grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, omettendo di considerare quanto evidenziato in sede di discussione, nonchè i documenti prodotti dalla difesa già in sede di convalida e sottoposti all’attenzione del giudice di primo grado.

Si duole il ricorrente che il Giudice di pace non abbia tenuto conto della circostanza che egli era stato ospitato dalla sorella S.E., cittadina italiana, presso l’immobile sito a (OMISSIS), realizzando in tal modo la condizione ostativa all’espulsione di cui all’art. 19, comma 2, lett. c) T.U. immigrazioni, riscontrata dal certificato di famiglia rilasciato dalle competenti Autorità albanesi, apostillato e con traduzione asseverata.

2.1 Il motivo è inammissibile, perchè censura la valutazione operata dal giudice di merito secondo cui mancava la prova della convivenza con la sorella cittadina italiana, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), sollecitando, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato idoneamente motivato e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità.

3. In conclusione, va accolto il primo motivo e l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa l’ordinanza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia al Giudice di pace di Treviso, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA