Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15654 del 01/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/07/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 01/07/2010), n.15654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TECNO IMPIANTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA

47, presso lo studio dell’avvocato GEREMIA RINALDO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DUTTO FRANCA, JORIO

GUIDO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI,

CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1370/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/10/2006 r.g.n. 1521/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato GEREMIA RINALDO; udito l’Avvocato LUIGI CALIULO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al Tribunale di Cuneo in data 15.5.2003 la società Tecno Impianti s.r.l. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 1.853.663,32 a titolo di contributi Inps per il periodo compreso tra il maggio 1996 e l’ottobre 2000, sanzioni ed interessi.

La società ricorrente, rilevato che la pretesa contributiva traeva origine dal verbale di accertamento n. (OMISSIS), contestava le risultanze dell’accertamento ispettivo, che aveva rilevato la sussistenza di un’ipotesi di intermediazione vietata ex L. n. 1369 del 1960 in relazione a lavori affidati, alla Cooperativa Work &

Service; chiedeva quindi in via la declaratoria di nullità del ruolo per insussistenza del debito.

L’Inps, costituendosi ritualmente in giudizio, ribadiva integralmente la pretesa contributiva dedotta nella cartella chiedendo la reiezione dell’ opposizione.

La concessionaria Gec spa non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

Dopo l’audizione di vari testi, con sentenza 7.6. – 13.6.2005 il Tribunale, in accoglimento del ricorso, revocava la cartella opposta e compensava le spese di lite.

2. Con ricorso depositato in data 28.7.2005 l’Inps ha proposto appello avverso la sentenza notificata in data 30.6.2005 chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione.

La Tecno Impianti srl si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione dell’appello.

Con sentenza del 14 settembre – 4 ottobre 2006, la Corte, in accoglimento dell’appello, ha respinto l’opposizione proposta avverso la cartella esattoriale; ha condannato la TECNO IMPIANTI srl a rimborsare all’INPS le spese di entrambi i gradi.

4. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l’originario ricorrente.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo la società denuncia la violazione degli artt. 2697, 2700, 2721 c.c., nonchè degli artt. 422 e 414 c.p.c., unitamente al vizio di motivazione. Secondo la ricorrente la Corte d’appello è pervenuta a ritenere il presupposto di fatto dell’interposizione fittizia nella manodopera con una motivazione lacunosa ed insufficiente.

Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art, 360 c.p.c., n. 3, della L. 23 ottobre 1960 n. 1369, art. 1, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Contesta l’affermazione del la Corte di Appello di Torino, secondo cui sussistevano i presupposti di fatto della interposizione nella prestazione di lavoro.

2. Il ricorso – i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente – non può essere accolto sia perchè inammissibile per inidoneità dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c., sia perchè comunque infondato trattandosi di valutazioni di merito nella ricostruzione del presupposto di fatto dell’interposizione fittizia.

3. Sotto il primo profilo deve considerarsi che la ricorrente ha articolato i seguenti quesiti di diritto quanto al primo motivo: se il disposto dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui stabilisce che chi vuoi far valere un diritto in giudizio debba provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, sia applicabile e possa considerarsi rispettato anche nell’ipotesi di opposizione a cartella esattoriale, in relazione alle affermazioni dell’INPS della sussistenza di fatti non avvenuti in presenza dei funzionari INPS verbalizzanti, ma risultanti solo dal verbale redatto dai funzionari INPS in sede ispettiva; 2) se, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali o dell’ispettorato del lavoro facciano piena prova ai sensi dell’art. 2700 c.c., dei soli fatti che il funzionario attesti essere avvenuti in sua presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale relativo sia liberamente apprezzabile e valutabile dal Giudice; 3) se nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale l’onere della prova della sussistenza delle violazioni e dei riscontri riferiti dai funzionari dell’INPS incomba sull’INPS stessa in qualità di attore sostanziale del procedimento; 4) se deposizioni testimoniali precise, univoche e concordanti di più testi possano essere considerate prive di rilievo perchè contrastanti con riscontri documentali meramente asseriti dai funzionari INPS in sede di verbale di accertamento.

5) se la sentenza impugnata sia viziata per erronea interpretazione delle risultanze probatorie.

Con il secondo motivo poi la società ricorrente ha posto i seguenti quesiti: 1) se la violazione del divieto sancita dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, ricorra soltanto nell’ipotesi in cui, tra l’impresa appaltante e i soci lavoratori dell’ appaltatore, sia ravvisabile un rapporto di subordinazione e non, anche, se tale rapporto di lavoro abbia carattere formale e sostanziale autonomo; 2) se la presunzione sancita dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3, vada interpretata nel senso dell’insufficienza per l’individuazione della suddetta fattispecie vietata di un conferimento minimo di capitale, macchine e attrezzature, occorrendo invece che i mezzi e gli strumenti postigli a disposizione dal committente siano di tale rilevanza da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’ appaltatore; 3) se la sentenza impugnata sia viziata per erronea applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, con riferimento ai fatti di causa.

Si tratta di quesiti che sono generici, ovvero costituiscono mera trasposizione di norme di legge, ovvero evocano l’apprezzamento di fatto delle risultanze di causa e comunque non hanno carattere risolutivo della controversia.

D’altra parte, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, manca la “chiara indicazione del fatto controverso” ex art. 366 bis c.p.c., Questa Corte (Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652) ha affermato in proposito che, atteso che, secondo quanto dispone l’art. 366 bis c.p.c., nel caso di denuncia di vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, il motivo è inammissibile allorquando il ricorrente non indichi le circostanze rilevanti ai fini della decisione, in relazione al giudizio espresso nella sentenza impugnata. Cfr. anche Cass., sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897, che ha precisato che, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris, rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso.

4. D’altra parte la sentenza impugnata perviene all’accoglimento dell’appello all’esito di accertamento di fatto che risulta incensurabile in quanto assistito da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

La Corte d’appello ha infatti puntualmente ricostruito le vicende dei rapporti intercorsi tra la Tecno Impianti e la cooperativa Work &

Service quali emergevano dalla copiosa documentazione acquisita nel corso dell’ispezione del 31.1.2001, prodotta dall’Inps in causa e mai contestata nel corso del giudizio.

In particolare, con valutazione tipicamente di merito delle risultanze di causa, che mostravano che l’attività di pulizia delle caldaie veniva svolta dai soci lavoratori della Work & Service, ciascuno dei quali, munito di furgone e attrezzatura, si recava presso i vari clienti secondo un predeterminato schema organizzativo, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la presunzione sancita dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3.

In proposito questa Corte (Cass., sez. lav., 15 luglio 2009, n. 16488, ha affermato che al fine di ravvisare la fattispecie dell’interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante da luogo ad una presunzione legale di sussistenza della fattispecie vietata dalla legge n. 1369 del 1960 quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore. Cfr. anche Cass., sez. lav., 21 luglio 2006, n. 16788, secondo cui l’ipotesi di appalto di manodopera è configuratale sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal citato art. 1, comma 3 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un’autonoma organizzazione – da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli -, in particolare nel caso di attività esplicate all’interno dell’azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un’organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell’esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito.

Nella specie la Corte d’appello ha considerato che, sulla base dell’usufrutto costituito con la scrittura del 1.5.1996, la Work &

Service fruiva sistematicamente di macchine ed attrezzature fornite dalla Tecno Impianti; nel verbale ispettivo si dava atto che la cooperativa non era proprietaria di beni mobili ed immobili, nè questo dato di fatto era stato contestato nel corso del giudizio;

peraltro verso non era mai stato dedotto (nè era stata offerta sul punto alcuna prova) che i soci della Work & Service avessero versato alla cooperativa le quote sociali o l’avessero finanziata in qualche modo.

La Corte d’appello ha poi ritenuto che i soci lavoratori della cooperativa ricevessero gli ordini e le disposizioni organizzative da M.C. (ed eventualmente da O.P.), ossia dallo stesso soggetto che risultava di fatto contitolare della Tecno Impianti e titolare della cooperativa.

In definitiva – secondo la Corte d’appello – c’era un imprenditore, e cioè la Tecno Impianti, nelle persone dei soci O. e M., che, pur mantenendo la direzione organizzativa, i rapporti con gli enti pubblici e la gestione dei capitali, nel 1996 dava origine ad un nuovo soggetto (la cooperativa) demandando alla stessa le mere prestazioni di attività; l’utilizzo dell’interposto avveniva non solo con la fornitura allo stesso dei capitali, delle macchine e delle attrezzature necessarie, ma anche dotandolo del personale necessario, trasferendo i dipendenti della stessa Tecno Impianti e facendo loro assumere la veste di soci lavoratori della cooperativa al fine di fruire delle agevolazioni previste per le cooperative di produzione e lavoro.

Pertanto, in relazione ai soci lavoratori della cooperativa, quali risultanti negli elenchi allegati al verbale ispettivo, i versamenti contributivi dovevano dunque essere effettuati dalla Tecno Impianti quale effettivo datore di lavoro.

5. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di Cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione liquidate in Euro 11,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010

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