Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15653 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11209/2015 proposto da:

K.E., V.T.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ANTONIO PISANO 16, presso il Dott. VINCENZO LEOPOLDO,

rappresentati e difesi dall’avvocato GAETANO OTTATO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANPAOLO

BUONO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5115/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

10/12/2014, depositata il 23/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO;

udito l’Avvocato Andrea Provini (delega avvocato Giampaolo Buono)

difensore del controricorrente che ha chiesto i rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– K.E. convenne in giudizio S.V., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in ragione delle opere edili abusive che il convenuto aveva realizzato, sul fondo finitimo a quello attoreo, in violazione delle norme edilizie e antisismiche;

– nella resistenza del convenuto e con l’intervento adesivo volontario di V.T.M. (comproprietaria del fondo attoreo), il Tribunale di Napoli, accolse la domanda, condannando lo S. al risarcimento del danno in favore dell’attore, liquidato in Euro 50 mila, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

– in accoglimento del gravame proposto dallo S., la Corte di Appello di Napoli ha respinto la domanda, ritenendo che il convenuto non avesse aperto vedute sul fondo attoreo;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre K.E. e V.T.M. sulla base di un unico motivo;

– resiste con controricorso S.V., che ha depositato memoria;

Atteso che:

– l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 872 c.c. e segg. e art. 112 c.p.c., per essere la Corte di Appello incorsa nel vizio di extrapetizione, pronuciando in ordine alla sussistenza di vedute, quando con la domanda attorea si era lamentato un danno da illegittimità del fabbricato del convenuto per contrasto con la normativa edilizia e urbanistica) è manifestamente fondato, in quanto la Corte territoriale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno sul presupposto della insussistenza delle vedute, mentre l’attore aveva chiesto il risarcimento del danno conseguente alla illegittimità del fabbricato del convenuto e al deprezzamento del valore del suo fondo ai sensi dell’art. 872 c.c. (secondo i principi di cui a Sez. 2, Sentenza n. 6045 del 11/03/2013, Rv. 625754; Sez. 2, Sentenza n. 24387 del 01/12/2010, Rv. 615001), indipendentemente dall’esistenza di vedute, come il medesimo attore aveva peraltro ribadito con la comparsa di risposta in appello laddove ebbe a precisare di non avere lamentato una veduta esercitata dal fondo del convenuto;

– il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio;

– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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