Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15653 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 22/07/2020), n.15653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10851-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A., M.M. O MA., M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5772/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 7944/16, sez. 61, accoglieva il ricorso proposto da M.P., M.A. e M.M. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) con cui si era rettificato, ai sensi della L. n. 211 del 2004, art. 1, comma 335, il classamento di due immobili dei contribuenti, siti in microzona 19 Parioli, con l’attribuzione di una maggiore rendita catastale

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 5772/2017, “in riforma parziale della sentenza impugnata, annulla(va) l’atto impugnato in primo grado”.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

I contribuenti non hanno resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Lo stesso, pur essendo proposto nei confronti dei contribuenti M., è rivolto verso una diversa sentenza.

Come dianzi riportato, infatti, la sentenza della CTR Lazio nella presente causa riguardante i contribuenti è la numero 5772/17, invece la sentenza oggetto dell’impugnazione è la numero 5183/17 riguardante il condominio di (OMISSIS) e concerne l’avviso di accertamento (OMISSIS) diverso da quello per cui è causa.

Le argomentazioni svolte non sono pertanto in nulla afferenti alla controversia oggetto della presente causa.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA