Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15653 del 01/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/07/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 01/07/2010), n.15653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COOPERATIVA AGRUVA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. CALDERINI 68,

presso lo studio dell’avvocato UCCELLA GIUSEPPE, rappresentata e

difesa dall’avvocato POLACCO ANGELO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

e sul ricorso 30348-2006 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CERVETERI 18,

presso lo studio dell’avvocato TOMAINO GIOVANNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ELIA MARIA CANDIDA, giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COOPERATIVA AGRUVA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. CALDERINI 68,

presso lo studio dell’avvocato UCCELLA GIUSEPPE, rappresentata e

difesa dall’avvocato POLACCO ANGELO, giusta delega a margine del

ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1083/2 005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/09/2005 R.G.N. 1797/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.S. chiedeva, con ricorso al Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del lavoro, depositato l’11 febbraio 1997, che la Cooperativa Agruva s.r.l. -presso la cui dipendenza di (OMISSIS) egli aveva lavorato con la qualifica di operaio comune dal 1971 al 1995 e dalla quale era stato licenziato in data 13 luglio 1995 – fosse condannata al pagamento di L. 27.781.441 per differenze retributive tra quanto corrispostogli e quanto spettantegli secondo le tariffe del CCNL applicabile per il periodo 1985/1995.

La società convenuta contestava il ricorso, deducendo che essa si era costituita in cooperativa solo nel 1984; che il M. aveva lavorato nei magazzini di (OMISSIS): che non erano state indicate mansioni e attività espletate dal ricorrente; che il conteggio esibito era incompleto; che il credito vantato era comunque prescritto sino al 3 maggio 1992.

Il Tribunale, con sentenza del 29 giugno – 9 agosto 2001, rigettava la domanda e compensava le spese di lite. In particolare il Tribunale osservava che, se pur fosse incontestabile la prestazione di lavoro del M., con le mansioni di bracciante agricolo, in favore della Cooperativa resistente dal 1985 al 1995, in esecuzione di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, e pur non potendosi ritenere operativa la prescrizione quinquennale perchè non v’era nella specie stabilità reale trattandosi di una serie di rapporti a tempo determinato, destinati in ragione della loro configurazione normale ad esaurirsi alla scadenza del termine senza nessuna garanzia in ordine alla loro riattivazione, il ricorrente aveva omesso di allegare il contratto collettivo di lavoro cui aveva fatto riferimento per il calcolo delle differenze retributive nei conteggi allegati al ricorso, e non v’ era quindi neanche un parametro di confronto per determinare la giusta retribuzione, come richiesto dal ricorrente stesso.

2. Proponeva appello, con ricorso depositato l’11 dicembre 2001, il M., chiedendo la riforma della decisione e l’accoglimento della sua originaria domanda, col favore delle spese del doppio grado.

L’appellante censurava la decisione del Tribunale, deducendone l’erroneità per non avere il primo giudice tenuto conto della mancata contestazione dei conteggi da parte della resistente; per non avere ritenuto quale valido parametro di confronto per la determinazione della giusta retribuzione le tabelle retributive fornite dalla FISBA-CISL; per avere omesso di valutare la richiesta di audizione di un rappresentante di categoria al fine di un’esatta quantificazione del credito.

Si costituiva, con memoria depositata il 1^ marzo 2003. la società appellata, resistendo al gravame e chiedendone la reiezione, col favore delle spese del grado.

La Corte d’appello di Catanzaro, con ordinanza del 20 novembre 2003, invitava il ricorrente a produrre il CCNL di cui chiedeva l’applicazione e sulla cui base erano stati redatti i conteggi allegati al ricorso.

Il contratto veniva prodotto in data 17 settembre 2004 e quindi la causa era decisa dalla Corte territoriale che con sentenza del 28 aprile – 30 settembre 2009, in parziale accoglimento dell’appello e riforma dell’impugnata sentenza, condannava la Coop. Agruva s.r.l. al pagamento,in favore di M.S., della complessiva somma di Euro 6.083.55, oltre accessori di legge dalla maturazione delle singole differenze retributive dovute dal 17 aprile 1992 al 13 luglio 1995 e sino al soddisfo; rigettava nel resto il ricorso compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio.

4. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la cooperativa con due motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata che propone ricorso incidentale con quattro motivi.

La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale ed ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è articolato in due motivi con cui la ricorrente denuncia rispettivamente la violazione del combinato disposto dell’art. 437 c.p.c., comma 2, art. 420 c.p.c., comma 5, e art. 414 c.p.c. – per aver la Corte d’appello, con l’ordinanza del 20 novembre 2003, invitato l’appellante a produrre il contratto collettivo sulla base del quale era stato redatto il conteggio delle rivendicate differenze retributive, ancorchè lo stesso dovesse considerarsi ormai decaduto – nonchè la violazione dell’art. 134 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, (oltre al vizio di motivazione) per non aver la Corte territoriale illustrato i motivi per esercitare il potere d’ufficio di cui all’art. 437 c.p.c..

2. Il ricorso incidentale è articolato in quattro motivi con cui l’intimato denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. (per aver la Corte d’appello omesso di considerare che la società appellata non aveva proposto appello incidentale in ordine alla questione della prescrizione), dell’art. 2697 c.c. (per mancanza della prova della cd. stabilità reale del rapporto al fine della decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi); lamenta la mancata decisione in ordine ad altri motivi dell’appello; denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., in ordine al regolamento delle spese processuali.

3. I giudizi promossi con i due ricorsi, principali ed incidentale, vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa pronuncia impugnata.

4. Il ricorso principale – i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente – è infondato.

L’art. 425 – che in generale prevede la richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali – in particolare, all’ultimo comma, facoltizza il giudice a richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.

Questa Corte (Cass., 23 settembre 1988. n. 5207) ha affermato in proposito che l’assunzione delle informazioni ed osservazioni dei rappresentanti delle associazioni sindacali può avvenire anche in sede di appello, non applicandosi ad esse, che non sono mezzi di prova, il divieto di cui all’art. 437 cod. proc. civ., comma 2; ciò vale – può ora aggiungersi – anche per la richiesta alle associazioni sindacali del testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro.

Quindi il potere officioso del giudice d’appello, riconosciuto dall’art. 437 c.p.c., comma 2, può ritualmente essere esercitato invitando le parti a produrre il contratto collettivo, ove non ne risulti contestata – com’è nella specie – l’applicabilità al rapporto.

In proposito questa Corte (Cass., sez. lav., 4 settembre 1981, n. 5045) ha precisato che nelle cause soggette al rito del lavoro la produzione di un contratto collettivo nel giudizio d’appello, non configurando una prova costituenda (vietata a norma dell’art. 437 c.p.c.), può essere disposta dal giudice nell’ambito dei poteri integrativi, di cui agli artt. 421 e 425 c.p.c., ove non attenga ad un’eccezione in senso proprio (la cui proponibilità è vietata dall’art. 432 c.p.c., comma 2) riservala alla sola disponibilità della parte, ma agli stessi requisiti di fondatezza della domanda, in quanto il contratto collettivo sia stato implicitamente richiamato in primo grado come fonte integrativa della disciplina legislativa e faccia parte degli elementi di fatto già acquisiti.

Cfr. anche Cass., sez. lav., 4 dicembre 1982, n. 6620, secondo cui l’acquisizione del contratto collettivo può, ai sensi dell’art. 437 cod. proc. civ., comma 2, essere ordinata, anche d’ufficio, dal giudice di appello.

E’ vero che recentemente Cass., sez. un., 20 aprile 2005, n. 8202 ha affermato che nel rito del lavoro – in base al combinato disposto dell’art. 416 cod. proc. civ., comma 3, che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare – onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 – e art. 437 cod. proc. civ., comma 2, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova, fra i quali devono annoverarsi anche i documenti – l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dal l’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo).

Infatti, pur in disparte la considerazione che la stessa pronuncia delle Sezioni Unite aggiunge che tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 cod. proc. civ.,, comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa (e tale era il caso di specie) – comunque per l’acquisizione del contratto collettivo applicabile al rapporto è espressamente previsto il potere d’ufficio del giudice ex art. 425 c.p.c., comma ultimo, applicabile anche al giudizio d’appello.

Quindi comunque era, attivabile il potere officioso ex art. 437 c.p.p., comma 2, (cfr. giurisprudenza) trattandosi di una “lacuna”, giacchè il ricorrente aveva prodotto in primo grado un conteggio redatto sulla base delle tariffe sindacali e non vi era stata da parte della società convenuto una specifica contestazione della corrispondenza tra questo ed il contratto collettivo.

5. Il ricorso incidentale è infondato in tutti i suoi motivi.

Innanzi tutto va rilevato (quanto al primo motivo) che nella specie non occorreva l’appello incidentale. Questa Corte (Cass., sez. 3^, 30 gennaio 1976, n. 303) ha affermato che la parte vittoriosa in primo grado, a) fine di richiamare in secondo grado l’eccezione di prescrizione respinta dalla decisione appellata dalla controparte, non è tenuta a spiegare gravame incidentale, ma è sufficiente che riproponga, espressamente e tempestivamente, l’eccezione medesima.

Il secondo motivo è inammissibile: la Corte di fatto non ha ritenuto la stabilità reale perchè ha fatto decorrere il termine di prescrizione dalla cessazione di ogni singolo rapporto a termine escludendo quindi che decorresse nel corso di questi ultimi; nè il ricorrente incidentale deduce che alla data del 16 aprile 1992 fosse in corso un rapporto a termine.

Comunque ove anche il rapporto a termine fosse stato in corso a tale data, è sufficiente rilevare che il regime di stabilità reale è la regola, mentre non risultano nè allegati nè tanto meno provati i presupposti della cd. stabilità obbligatoria.

Il terzo motivo è inammissibile per genericità; il quarto perchè la regolamentazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito (e comunque c’era un accoglimento solo parziale della domanda).

6. I ricorsi vanno quindi rigettati.

Sussistono giustificati motivi (soccombenza reciproca) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le spese dì questo giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA