Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15652 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23947-2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE

NAVI n. 30, presso lo studio dell’Avvocato ORESTE MICHELE FASANO,

rappresentato e difeso dagli Avvocati VINCENZA HELLEN MONTESANTO e

FABIO TULONE;

– ricorrente –

contro

W.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato RITA LAZZARA;

– resistente –

e nei confronti di:

S.W.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO SEDE

DISTACCATA DI LIPARI, depositata il 03/09/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituito Procuratore generale Dott. MATERA Marcello, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento

dell’ordinanza impugnata.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Lipari, con ordinanza in data 3 settembre 2015, ha disposto, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio dinanzi a lui pendente, iscritto al NRG 20029/09, in attesa della definizione di quello pendente presso la Corte d’appello di Messina, iscritto al NRG 1021/10;

che il giudizio sospeso ha ad oggetto la revindica di un bene immobile ed è stato promosso da W.A. nei confronti di S.W. e di M.G.;

che il giudizio pendente dinanzi alla Corte d’appello di Messina concerne la causa di sfratto per morosità promossa, in relazione allo stesso immobile, dalla W. nei confronti dello S.;

che avverso l’ordinanza di sospensione per pregiudizialità-dipendenza il M. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto notificato il 3-8 ottobre 2015;

che la W. ha resistito con memoria;

che l’altro intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il quale ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e annullarsi l’ordinanza di sospensione.

Considerato che va respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla resistente, giacchè il ricorso soddisfa i requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., recando sia l’esposizione sommaria dei fatti di causa sia l’indicazione dei motivi in diritto per i quali è chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata di sospensione per pregiudizialità-dipendenza;

che, quanto al fondo del regolamento, il Collegio condivide le conclusioni scritte del pubblico ministero, in quanto la definizione della causa di sfratto non si pone come momento ineliminabile del processo logico della causa di revindica dello stesso immobile, immotivatamente ritenuta causa dipendente dal Tribunale a giro;

che, difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6-3, 10 luglio 2014, n. 15788), chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme d’ordine pubblico, può validamente concederla in locazione ed è legittimato a richiederne la risoluzione: ne consegue che, in caso di simultanea pendenza di un giudizio relativo al rilascio di un immobile concesso in locazione e di altro relativo alla proprietà dello stesso bene in capo al locatore, non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria, poichè l’accertamento della proprietà dell’immobile locato non integra una questione pregiudiziale in ordine alla legittimazione a locare;

che, in ogni caso, va ricordato che, salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, non è applicabile l’art. 295 c.p.c., ma è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado: pertanto, allorchè penda, in grado di appello, il giudizio in cui è stata pronunciata una sentenza su causa ritenuta pregiudicante, il secondo giudizio non deve di necessità essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata, ma può esserlo, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l’autorità dell’altra decisione (cfr. Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027);

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza di sospensione per pregiudizialità-dipendenza cassata, essendo stata adottata al di fuori dei casi previsti dalla legge;

che le parti devono essere rimesse dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, previa riassunzione nel termine di legge;

che il giudice del merito provvederà anche sulle spese del regolamento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata di sospensione del processo per pregiudizialità-dipendenza e rimette le parti, previa riassunzione nel termine di legge, dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, anche per le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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