Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15652 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/06/2017, (ud. 10/03/2017, dep.23/06/2017),  n. 15652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25251-2015 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MANCINI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già UGF ASSICURAZIONI SPA, in persona

del suo procuratore dott.ssa C.A.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI, 72, presso lo

studio dell’avvocato VALENTINA ROSSI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ENNIO MARIA CICCONI giusta procura a margine

del controricorso;

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA società incorporante MILANO

ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale Dott.

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI

114B, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA MELUCCO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

CI.VA., V.F., V.C., COEUROPA 93

SOC.COOP.PRODUZIONE E LAVORO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1818/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso del 20 dicembre 2006 T.S. conveniva in giudizio la Milano Assicurazioni S.p.A., l’Aurora Assicurazioni S.p.A., Coeuropa 93, Società cooperativa di produzione e lavoro, Ci.Va., V.C. e V.F. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni conseguenti all’incidente stradale verificatosi il 28 marzo 2006, nel quale il marito della ricorrente, P.A. era deceduto. Questi percorreva a bordo di un quadriciclo via (OMISSIS) ed era stato investito dall’autovettura Golf di proprietà di V.C. e condotta da V.F. la quale collideva con un taxi Renault, di proprietà della Coeuropa 93, condotto da Ci.Va., che si era immesso nel flusso della circolazione. A seguito di tale collisione la Renault aveva colpito un’altra autovettura regolarmente parcheggiata, mentre la Golf, proiettata contro il quadriciclo, aveva provocato il decesso di P.. Nel giudizio di primo grado la Coeuropa 93, Ci.Va., V.C. e F. avevano spiegato contrapposte domande riconvenzionali e Coeuropa 93 e Ci. avevano evocato in giudizio, a garanzia, l’Aurora Assicurazioni;

con sentenza parziale del 7 maggio 2008 il Tribunale, ritenuta la sussistenza della pari responsabilità di ciascuno dei due conducenti, Ci.Va. e V.F. liquidava il risarcimento del danno spettante alla T., a titolo di danno patrimoniale emergente, danno morale iure proprio e danno da perdita del reddito che il P. avrebbe corrisposto alla moglie, ponendo le somme a carico dei conducenti, dei proprietari e delle rispettive compagnie di assicurazione. Il Tribunale riteneva sussistente una pari responsabilità dei due conducenti nella verificazione del sinistro e pertanto costoro tenuti al risarcire il danno, in favore della ricorrente, nella misura del 50% per ciascuno;

avverso tale sentenza proponeva appello principale la T., in quattro motivi, nonchè appello incidentale la Milano Assicurazioni S.p.A., articolato in due motivi, appello incidentale Ci., articolato in sette motivi, appello incidentale V.C. e F., articolato in due motivi e appello incidentale la Unipol-Sai Assicurazioni (già Aurora assicurazioni S.p.A.), articolato in otto motivi;

con sentenza pubblicata il 21 aprile 2015 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello principale e gli appelli incidentali proposti da Milano Assicurazioni S.p.A, Ci.Va., V.C. e F. e accoglieva parzialmente, con riferimento all’ottavo motivo, l’appello incidentale proposto da Unipol-Sai, estendendo la condanna in solido anche alla società cooperativa proprietaria del veicolo;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione T.S. sulla base di cinque motivi;

resistono in giudizio con separati controricorsi, UnipolSai assicurazione, incorporante Milano assicurazioni S.p.A. e UnipolSai assicurazione, già Aurora assicurazioni. La T. deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 2055 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ritenendo che l’interesse ad ottenere la condanna in solido di tutte le parti non può ritenersi superato a causa dell’avvenuto integrale pagamento del risarcimento nelle more del giudizio;

il motivo è inammissibile poichè l’avvenuto integrale pagamento del risarcimento, nelle more del giudizio di merito e l’assenza di ricorso per cassazione incidentale da parte dei controinteressati evidenzia il difetto di interesse per assenza di un concreto pregiudizio che la parte possa subire nell’ipotesi che la sentenza impugnata passi in giudicato;

con il secondo motivo lamenta falsa applicazione degli artt. 177 e 194 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’Appello confermato la decisione del Tribunale che aveva liquidato il mancato godimento del reddito del coniuge deceduto, in misura pari alla metà del reddito complessivo del de cuius, ritenendo che tale liquidazione equitativa si basava sulla presunzione della parità di quote nella comunione legale tra i coniugi, circostanza che non avrebbe consentito la prova per testi contraria;

il motivo è fondato. La Corte territoriale ha applicato gli artt. 177 e 194 c.c., ma in realtà la questione non riguarda in alcun modo la disciplina della comunione de residuo, ma l’applicazione delle norme in tema di ammissibilità della prova testimoniale nell’ipotesi in cui ricorra una presunzione di senso opposto. La Corte territoriale afferma che la liquidazione equitativa del primo giudice si basava sulla presunzione della parità di quote della comunione legale tra i coniugi e da ciò traspare un’errata applicazione del principio della comunione de residuo, anche in tema di elementi presuntivi tesi a determinare la quota sottratta al coniuge superstite. Infatti, rileva questa Corte, il riferimento alla comunione de residuo non è pertinente, in quanto la questione riguarda la liquidazione di un danno determinato, in via equitativa, nella misura del 50% del trattamento pensionistico. Il Tribunale ha ritenuto, sulla base di un criterio presuntivo di verosimiglianza, che la moglie beneficiasse, durante la vita del coniuge, della metà del trattamento pensionistico e che quindi avrebbe continuato a beneficiarne. Si tratta di una presunzione semplice, che può essere ribaltata da elementi concreti. Parte ricorrente, a riguardo, aveva formulato un capitolo di prova, ritualmente trascritto in ossequio al principio dell’autosufficienza e che avrebbe dovuto essere esaminato dal giudice di merito. La sentenza va, pertanto, annullata sul punto demandandosi al giudice del rinvio di valutare la rilevanza dei mezzi di prova richiesti al fine di (eventualmente) diversamente ripartire la quota reddituale di cui la ricorrente avrebbe presuntivamente beneficiato;

con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2 e 29 Cost. e dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Il Tribunale e la Corte d’Appello non avrebbero preso in considerazione la personalità della ricorrente e il rapporto con il marito al fine di individuare le privazioni cui la ricorrente è stata costretta, a causa della condotta lesiva dei danneggiati. In sostanza, i giudici di merito non avrebbero valutato la lesione alla vita di relazione al fine di adeguare la liquidazione all’effettivo danno subito dalla vittima;

il motivo, nella parte in cui si lamenta una omessa pronunzia, per come formulato è inammissibile. L’art. 112 c.p.c. è solo vizio del 360 c.p.c., n. 4 e deve essere dedotto anche l’effetto di quella violazione o omessa pronuncia. L’omessa pronuncia su domanda o questioni sollevate nel giudizio da parte del giudice del merito integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ, che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); pertanto, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al citato art. 360, n. 3) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nel n. 5), stesso art. (Sez. L, Sentenza n. 13482 del 13/06/2014, Rv. 631454 – 01);

quanto ai residui profili (violazione dell’art. 2043 e degli artt. 2 e 29 Cost.) il motivo è inammissibile perchè anche quando si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., quindi un errore processuale – per il quale la Corte di cassazione è giudice anche dell'”atto processuale” – i principi di specificità dei motivi e di autosufficienza del ricorso per cassazione richiedono che il potere-dovere del giudice di legittimità d’esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all’adempimento da parte della ricorrente dell’onere d’indicare compiutamente gli estremi degli atti medesimi ed il tempo ed il luogo in cui siano stati prodotti (Cass. civ. Sez. 2, 24 novembre 2003 n. 17859). Nel caso di specie la censura è assolutamente generica, poichè la doglianza riguarda il fatto che i giudici di merito non avrebbero valutato la personalità della ricorrente, il tipo di rapporto esistente con il marito, il profilo generale della vita di relazione dei coniugi, senza indicare, trascrivere o documentare alcun elemento specifico che possa modificare la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto adeguata la determinazione del danno operata sulla base delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale in uso presso il Tribunale di Roma. Sotto tale profilo la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che la lesione di un diritto fondamentale dell’individuo non è sufficiente a giustificare il risarcimento, in quanto il danno deve essere dimostrato. Ha richiamato principi consolidati in tema di responsabilità civile, con specifico riferimento al danno esistenziale così come valutato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte dell’11 novembre 2008. In definitiva, il motivo, sotto tale profilo, risulta privo di specificità poichè consiste nella censura del divario riscontrato tra l’importo richiesto e quello liquidato, senza addurre specifici errori o vizi del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito nella valutazione equitativa;

con il quarto motivo la ricorrente deduce, in via subordinata, la nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4. Il giudice di appello si sarebbe limitato a motivare che la personalizzazione del danno non equivale a una liquidazione, necessariamente maggiorata, senza spiegare perchè il danno alla vita di relazione dovrebbe considerarsi compreso in quello già liquidato dal giudice di primo grado;

con l’ultimo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere escluso l’esistenza di un danno esistenziale, nonostante l’esistenza di una unione coniugale prolungata e di una vita sociale intensa e appagante;

i motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè riguardano il medesimo aspetto del danno esistenziale e censurano la omessa motivazione. I rilievi sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3. poichè la ricorrente non ha documentato di avere sottoposto alla Corte d’Appello il tema della configurabilità e risarcibilità del danno esistenziale. Nessun elemento in tal senso è presente nella premessa del ricorso, mentre dal contenuto della sentenza della Corte territoriale (circostanza questa inidonea a sanare il vizio di inammissibilità) emerge che “con il secondo motivo la appellante lamenta la mancata personalizzazione del danno da perdita parentale che ha richiesto sotto la voce di danno esistenziale, in quanto diritto ricollegabile a previsioni costituzionali, avrebbe dovuto quantificarsi sotto la voce del danno morale, in quanto sofferenza che incide nel corso degli anni della vita del coniuge superstite”. Conseguentemente, la questione sottoposta con il motivo di appello è quella della liquidazione del danno morale, quale prolungata sofferenza, mentre il capo della sentenza del Tribunale che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno esistenziale non è stato attinto da specifici motivi di gravarne. Conseguentemente sulla questione è maturato il giudicato interno;

in ogni caso la censura sarebbe inammissibile poichè riguarda esclusivamente questioni di merito, consistendo in un difetto di valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie che consentirebbero di diversamente definire il pregiudizio subito ai fini della rilevanza dello stesso in termini di danno esistenziale;

ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto limitatamente al secondo motivo di gravame; la sentenza va cassata con rinvio per le valutazioni indicate in premessa.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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