Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15652 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 22/07/2020), n.15652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 5385-2019 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA, 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO TARDETTA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISA MARRAZZO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), e AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO

PROVINCIALE di (OMISSIS) TERRITORIO, in persona del Direttore

Generale prò tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA, 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO TARDELLA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISA MARRAZZO;

– ricorrente successivo –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), e AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO

PROVINCIALE di (OMISSIS) TERRITORIO, in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4711/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

P.A. e S.G., comproprietari al 50% di immobile sito in (OMISSIS), ricorrono con separati ricorsi, per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che ha accolto l’appello dell’Ufficio in controversia su impugnazione di avviso di accertamento catastale, L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335.

La CTR, disposta in corso di causa l’integrazione del contraddittorio nei confronti della P., ha ritenuto congruamente motivato il provvedimento di riclassamento anche in relazione alle caratteristiche dell’imita immobiliare dei contribuenti, ubicata “al quinto piano e dunque con particolare luminosità e consistenza di beh 10,5 vani”. L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. I contribuenti depositano memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti, ex art. 335 c.p.c., essendo proposti contro la medesima sentenza.

2. Col primo motivo del ricorso proposto da P.A. si deduce nullità della sentenza per violazione del contraddittorio processuale, ex artt. 134,161,331 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14,23.

3. Il motivo, in parte infondato in parte inammissibile, va respinto.

La CTR, nella parte in fatto, ha dato atto di avere disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della P., comproprietaria dell’immobile, e che l’Ufficio ha provveduto a notificare al comune difensore dei due comproprietari l’atto di appello. Peraltro i comproprietari hanno partecipato al giudizio, – come emerge a pag. 4 della sentenza, ove la CTR afferma che “gli appellati non hanno rappresentato nel giudizio particolari criticità” – con conseguente mancata compromissione del loro diritto di difesa. Nè ha rilievo la mancata firma da parte del presidente del Collegio dell’ordinanza interlocutoria con la quale era stata disposta l’integrazione de contraddicono, trattandosi di omissione che, a differenza della mancata firma della sentenza, non determina la nullità del provvedimento (cfr. art. 331 c.p.c.), essendo il regime delle nullità di stretta interpretazione.

4. Col secondo motivo del ricorso del ricorso di P.A. corrispondente al primo motivo del ricorso di S.G., si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 311 del 2004, art. 1 comma 335, e L. n. 241 del 1990, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 7.

5. Col terzo motivo del ricorso di P. corrispondente al secondo motivo del ricorso di S., si deduce violazione di legge, L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e del D.L n. 70 del 1988, art. 11, del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 8, in relazione all’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto adempiuto l’onere della prova gravante sull’Ufficio in relazione al nuovo classa mento dell’immobile.

4.1. Questi motivi, trattati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati e vanno accolti. La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrarle nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; n. 27180 del 2019).

4.2. Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, anche secondo la Corte Cost., primo dicembre 2017, n. 249 – che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – deve essere assolto in maniera rigorosa; in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (p.7.3 Corte Cost.249/17, cit.).

4.3. E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

4.4. Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di (OMISSIS), Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6-5, n. 9770 del08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. (Cass. 22671/2019; 23051/2019, n. 22900/2017).

4.5. Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).

5. Conclusivamente va rigettato il primo motivo del ricorso proposto da P.A., e accolti i restanti, essendosi la CTR sostanzialmente attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati in relazione alla motivazione richiesta per la rettifica del classamento di unità immobiliari; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo; accoglie il secondo e terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

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