Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15652 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 04/06/2021), n.15652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18286/2020 proposto da:

M.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Marcelli,

giusta procura allegata al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Prefettura della Pesaro e Urbino, nella persona del Prefetto pro

tempore;

– intimata –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Pesaro n. 1759/2019,

depositata il 9 giugno 2020, comunicata in pari data;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con ordinanza del 9 giugno 2020, il Giudice di pace di Pesaro ha rigettato il ricorso presentato da M.N., nato in (OMISSIS), avverso il decreto del Prefetto di Pesaro e Urbino notificato il 10 dicembre 2019.

2. Il Giudice di pace ha rilevato che non vi era stata alcuna violazione del diritto di difesa per la mancata traduzione del decreto di espulsione, atteso che lo stesso richiedente, in Italia dal 2017, aveva dichiarato, in sede di compilazione del foglio notizie, di comprendere la lingua italiana e di preferire la lingua inglese per le notifiche; che il Tribunale di Ancona, avendo respinto la richiesta di sospensiva, aveva reso esecutiva la decisione della Commissione territoriale e, quindi, anche il provvedimento di espulsione oggetto di ricorso, con la conseguente conferma dei provvedimenti impugnati, in considerazione della legittimità degli stessi.

3. M.N. ricorre per la cassazione dell’ordinanza con atto affidato ad un unico motivo.

4. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta che il Giudice di pace, in merito alla mancata traduzione del decreto di espulsione, non aveva rispettato i principi stabiliti dal giudice di legittimità, stante che il decreto non solo non era stato tradotto, neppure in forma sintetica, nella sua madre lingua, ma neppure in altra lingua veicolare e che non vi era alcuna prova che egli conoscesse la lingua italiana, nè tanto meno il Giudice di pace aveva indicato su quali elementi fondare tale convincimento, avendo basato la presunzione di conoscenza soltanto sulla circostanza che si trovasse in Italia dal 2017; nel foglio notizie, peraltro, pur avendo riferito di conoscere la lingua italiana, aveva comunque dichiarato di volere ricevere le notifiche in lingua inglese.

1.1 Il motivo è inammissibile.

1.2 Questa Corte ha statuito che in tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sulla P.A. l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingua e che l’accertamento in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al giudice di merito, il quale, a tal fine, deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel cd. foglio-notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto (Cass., 30 ottobre 2020, n. 24015).

Si è anche chiarito che l’omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’interessato, o in quella c.d. veicolare, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto, circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 31 gennaio 2019, n. 2953).

1.3. Nel caso in esame, il Giudice di pace ha dato atto che in sede di compilazione del foglio notizie il richiedente, che si trovava sul territorio italiano dal 2017, aveva dichiarato di comprendere la lingua italiana e di preferire per le notifiche la lingua inglese ed aveva controfirmato il verbale.

Dal che deriva che il giudice di merito non ha affatto “presunto” la conoscenza della lingua italiana e che quest’ultima era lingua compresa dal ricorrente, con il conseguente corollario che, in presenza di una dichiarazione di conoscenza della lingua italiana, diventa recessiva l’ulteriore dichiarazione di preferire per le notifiche la lingua inglese.

Si tratta, peraltro, di un accertamento di merito sulla conoscenza della lingua nella quale il provvedimento espulsivo era stato comunicato, svolto in concreto dal giudice di merito, che, in quanto tale, non è censurabile in sede di legittimità.

2. Il ricorso è, dunque, inammissibile.

Nulla sulle spese, poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto difese; non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato trattandosi di processo esente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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