Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15652 del 01/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/07/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 01/07/2010), n.15652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 835/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 31/05/2005 R.G.N. 61/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 7.10.2002, G.A., dipendente delle Poste Italiane S.p.A. – filiale di Salerno, inquadrata nell’area Operativa ed assegnata, quale Direttrice responsabile titolare, all’Ufficio Postale di (OMISSIS), esponeva avere ricevuto un telex il 30.7.2002 a firma della Direzione della Filiale di Salerno, contenente la disposizione della provvisoria sua applicazione all’Ufficio Postale di (OMISSIS) per l’apprendimento delle tecniche di vendita e per l’accrescimento delle conoscenze dei nuovi prodotti commerciali della società datrice di lavoro.

Aggiungeva che, avverso detto provvedimento, produceva opposizione, pur ottemperandovi, “per mera subordinazione”, in data 16.9.2002.

Soggiungeva che presso il citato Ufficio era in posizione subordinata rispetto al dirigente e svolgeva le ordinarie mansioni di sportelleria e che il provvedimento era illegittimo per violazione multipla dell’art. 37 c.c.n.l. Poste 11.1.2001, poichè con esso si era materializzato un vero e proprio “trasferimento” – rivestendo il carattere della “definitività” in mancanza di fissazione di un termine temporale. Precisava che, in conseguenza del detto provvedimento, il posto occupato era rimasto vacante, mentre l’Ufficio di destinazione non presentava particolari carenze di organico.

Si doleva, inoltre, che, da quando era stata applicata, non si era mai occupata di apprendimento delle tecniche di commercializzazione dei prodotti postali, per cui non erano configurabili ragioni di natura tecnica, organizzativa o produttiva giustificative del suo spostamento, sicchè era stato arrecato un grave nocumento al proprio status professionale, essendo stata destinata a mansioni inferiori o che, comunque, non avevano arricchito il patrimonio professionale acquisito.

Chiedeva, pertanto, all’adito Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, previa declaratoria di nullità e/o illegittimità del provvedimento impugnato, di dichiarare il proprio diritto alla riassegnazione in servizio presso l’Ufficio di provenienza ed, in via subordinata, alla corresponsione dell’indennità di missione.

Instauratosi il contraddittorio. la S.p.A. Poste Italiane non si costituiva, rimanendo contumace.

Con sentenza in data 17.10.2003, il Giudice adito accoglieva il ricorso, dichiarando l’illegittimità del provvedimento impugnato ed ordinando l’immediata riassegnazione della ricorrente all’Ufficio Postale di (OMISSIS).

Avverso tale decisione la S.p.A. Poste Italiane, con ricorso depositato in data 23.1.2004, proponeva appello, sostenendo, dopo la ricostruzione delle circostanze caratterizzanti la vicenda processuale, che nessuna violazione delle norme regolamentari era stata consumata, atteso che l’applicazione della ricorrente all’Ufficio Postale di (OMISSIS) era stata provvisoria, tanto che era stata successivamente trasferita all’Ufficio Postale di (OMISSIS), e che il provvedimento di applicazione non poteva configurarsi come trasferimento, essendosi trattato di un semplice spostamento interno alla medesima unità produttiva costituita dall’ambito territoriale della Filiale di Salerno, ambito pacificamente ritenuto, nella organizzazione territoriale della società, “unità produttiva”.

Aggiungeva che lo spostamento de qua era scaturito dalla necessità di garantire una funzionale introduzione di nuovi servizi commerciali in alcuni Uffici Postali.

Chiedeva, pertanto, che l’adita Corte di Appello di Salerno, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigettasse la domanda proposta in prime cure.

Si costituiva la G. contestando il gravame con articolate argomentazioni.

Disposta dalla Corte ed acquisita la documentazione riguardante la movimentazione della G. successivamente al provvedimento di trasferimento impugnato, l’adita Corte di Appello rigettava il gravame.

A sostegno della decisione osservava che conformemente a quanto ritenuto dal primo Giudice – si era in presenza di un trasferimento, illegittimo per violazione sia dell’art. 37 c.c.n.l. che dell’art. 2103 c.c., essendo stato disposto senza preavviso e senza alcuna dimostrazione della sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Poste Italiane S.p.A. con un unico articolalo motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

G.A. non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, la società Poste Italiane denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2103 c.c., art. 41 Cost. e art. 37 C.C.N.L. con riferimento agli artt. 1321 e ss. c.c., nonchè omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

In particolare, sostiene che lo spostamento della G. dall’ufficio di (OMISSIS) era del lutto giustificato, in quanto aveva trovato origine nel fatto che quest’ultimo, in relazione al bacino di clientela, non era in linea con i piani disviluppo della Società, mentre, alcun termine poteva essere previsto, “riposando esclusivamente sulla risposta del lavoratore la durata più o meno breve in cui (è) era possibile raggiungere determinati risultati”.

Il motivo è infondato.

In proposito, il Giudice di appello ha osservato che meritava conferma integrale la sentenza appellata, la quale, sia pure in maniera succinta, aveva correttamente interpretato la natura del provvedimento in oggetto, non potendosi parlare di “provvisoria applicazione” della G., in servizio, quale responsabile all’epoca presso l’Ufficio Postale di (OMISSIS), all’U.P. di (OMISSIS), trattandosi di un vero e proprio trasferimento, attuato, perciò, in palese violazione del disposto dell’art. 37 del c.c.n.l. 11/1/2001 del personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A., nonchè dell’art. 2103 c.c., u.p..

Tanto si ricavava non soltanto del tenore “al quanto sibillino”, del provvedimento adottato, ma anche dalla mancanza di indicazione di un termine finale alla pretesa “applicazione”.

L’assenza di un termine, infatti, si poneva in netto contrasto con la natura provvisoria dell’applicazione e con la natura intrinseca di questa, posta in essere, di regola, per sopperire ad esigenze temporanee dell’Ufficio di destinazione e non di certo come sostenuto dalla società-, per un preteso miglioramento delle qualità del dipendente (per cui si faceva ricorso alla formazione del personale attraverso iniziative varie).

Nè poteva parlarsi di provvedimento provvisorio, come, ancora, aveva affermato la società, facendo leva sulla circostanza che la G. era stata successivamente trasferita presso l’Ufficio di (OMISSIS), poichè, se di applicazione si fosse trattato, la lavoratrice avrebbe dovuto far ritorno all’Ufficio di provenienza; inoltre, se a motivazione dell’applicazione fosse stata vera e soprattutto fosse stata rispettata nei fatti (il che non era stato provato dall’azienda a fronte di un netto diniego di controparte), l’agente doveva aver acquisito tutte le nuove “tecniche di vendita” e accresciuto “le conoscenze dei nuovi prodotti commerciali di Poste Italiane S.p.A.”, così che l’Ufficio Postale di (OMISSIS) avrebbe visto potenziata la propria capacità commerciale.

Pertanto, il provvedimento successivo di “assegnazione” della G. all’U.P. di (OMISSIS) del 4.4.2003 testimoniava pienamente che di trasferimento si era trattato nella fattispecie e di trasferimento si era trattato in relazione a detto secondo provvedimento.

La natura di trasferimento del provvedimento impugnato, definito dalla norma pattizia come “lo spostamento definitivo e senza limiti di durata del lavoratore ad altro luogo di lavoro”, inficiava tutte le argomentazioni fatte dalla Società in fatto di unità produttiva e di applicazione dell’art, 74 dell’ultimo c.c.n.l. Poste, nonchè di soddisfacimento di esigenze organizzative connesse all’apprendimento per i direttori di alcuni Uffici Postali delle tecniche di vendita, che non avevano trovalo riscontro probatorio negli atti.

Da tali considerazioni il Giudice a qua ha tratto il convincimento che il trasferimento adottato dalla Società, perchè posto in essere in violazione del menzionato art. 37 c.c.n.l. e dell’art. 2103 c.c., era illegittimo e che, pertanto, correttamente il primo Giudice aveva disposto l’immediata riassegnazione della G. all’Ufficio di provenienza.

Più in dettaglio, la Corte territoriale ha tenuto a precisare che la illegittimità discendeva dal mancato rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge, che impongono al datore di lavoro: a) di dare un preavviso al lavoratore da trasferire;

b) di provare, in presenza di età superiore a 50 anni se trattasi di lavoratrice, come nella specie, la sussistenza di una eccezionalità da motivare adeguatamente; c) di fornire la prova circa la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Da quanto esposto non emerge nella impugnata pronuncia alcuna delle violazioni dedotte con il ricorso in esame; e ciò sia sotto il profilo motivazionale ed interpretativo della normativa contrattuale sia sotto quello concernente l’art. 2103 c.c., che, ai fini dell’efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, dispone che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento siano comprovate, per cui, ove contestate, devono risultare come effettive e di esse il datore di lavoro deve dare la prova, nel caso in esame, per nulla fornita.

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, non avendo la G. svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010

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