Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15651 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/06/2017, (ud. 10/03/2017, dep.23/06/2017),  n. 15651

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7745-2015 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già UNIPOL ASSICURAZIONI SPA già UGF

ASSICURAZIONI incorporante AURORA ASSICURAZIONI in persona del suo

procuratore Dott.ssa G.G., elettivamente domiciliata

in ROMA, V.NOVENIO BUCCHI 7, presso lo studio dell’avvocato VALERIO

CANNIZZARO, rappresentata e difesa dall’avvocato ARMANDO LA VIOLA

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LARGO FAVINO

33, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO NOTARFONSO che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.B., P.R.;

– intimati –

Nonchè da:

P.R., A.B., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO DI CIOLLO giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già UNIPOL ASSICURAZIONI SPA già UGF

ASSICURAZIONI incorporante AURORA ASSICURAZIONI in persona del suo

procuratore Dott.ssa G.G., elettivamente domiciliata

in ROMA, V.NOVENIO BUCCHI 7, presso lo studio dell’avvocato VALERIO

CANNIZZARO, rappresentata e difesa dall’avvocato ARMANDO LA VIOLA

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 6768/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

A.B. e la moglie, P.R., avevano evocato in giudizio, davanti al Tribunale di Latina, D.V.M. e l’assicuratore, Aurora S.p.A. per il risarcimento dei danni verificatosi in occasione del sinistro del (OMISSIS) nel quale A. e Aj.Sa., terzi trasportati da D.V., avevano rispettivamente subito lesioni e trovato la morte. Nelle more del giudizio civile il Tribunale penale di Latina, con sentenza del 22 febbraio 2010, aveva assolto il D.V. dal reato di omicidio colposo per non avere commesso il fatto, in quanto dalle indagini espletate era emerso che il conducente dell’autocarro era in realtà A.. Con sentenza del 12 ottobre 2012 il Tribunale condannava la Unipol Assicurazioni e D.V.M. al risarcimento dei danni in favore di A.B., nella misura di Euro 543.419 respingendo le domande proposte da P.R.;

avverso tale decisione proponevano appello, sia la compagnia di assicurazione, che i coniugi A. e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 17 novembre 2014 in parziale riforma della sentenza impugnata disponeva che, in aggiunta, sulle somme liquidate fossero corrisposti all’ A. gli interessi legali, rigettando nel resto gli appelli e compensando per intero le spese di lite tra le parti;

contro tale decisione propone ricorso per cassazione Unipol Assicurazioni S.p.A. sulla base di nove motivi, successivamente notificando il ricorso, con atto separato, anche a D.V.M., litisconsorte necessario;

resistono in giudizio D.V.M., A.B. e P.R., con separati controricorsi, questi ultimi, con ricorso incidentale sulla base di cinque motivi. UnipolSai deposita controricorso avvero il ricorso incidentale dei coniugi A. e deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con dichiarazione di rinuncia e accettazione del 10 novembre 2015 Unipol Assicurazioni S.p.A. ha fatto presente che la controversia è stata definita in via stragiudiziale, con rilascio di quietanza liberatoria da parte di A.B. e P.R., con conseguente perdita di interesse a coltivare il ricorso principale per cassazione e quello incidentale proposto da questi ultimi;

con dichiarazione del 27 novembre 2015 A.B. comunicava l’accettazione della dichiarazione di rinuncia, facendo presente che, invece, il ricorso restava pendente per la posizione di P.R.;

come si legge nella dichiarazione di accettazione del 27 novembre 2015 la quietanza liberatoria menzionata dalla compagnia Unipol sai S.p.A. è stata predisposta solo per la posizione di A. e sottoscritta da quest’ultimo, mentre alcuna proposta transattiva si riferisce alla posizione di P.R., per cui l’accettazione della dichiarazione di rinuncia del ricorso per cassazione e la contestuale rinuncia al controricorso incidentale riguarda la posizione di A., mentre alcuna rinunzia interessa P.R. nella qualità di controricorrente incidentale;

conseguentemente vanno dichiarati estinti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposto da A., con compensazione fra le parti delle spese del giudizio di legittimità. Resta, al contrario, da esaminare il ricorso incidentale proposto da P., posto che l’estinzione del giudizio, per rinunzia del ricorso principale, non produce effetti sul ricorso incidentale che sia stato tempestivamente proposto, rispetto al deposito o alla notificazione dell’impugnata sentenza, come avvenuto nel caso in esame. In questo caso, infatti, il ricorso incidentale, validamente proposto, si converte in ricorso principale;

pertanto, la valutazione di questa Corte dovrà essere limitata ai tre motivi oggetto del ricorso incidentale (pagine 37-49 del controricorso) nella misura in cui tali censure non risultino implicitamente rinunziate, perchè inscindibilmente connesse alla posizione del coniuge A.;

con il primo motivo si deduce la violazione l’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato riguardo all’omessa statuizione sulla censura di improcedibilità dell’impugnazione, proposta in appello dalla compagnia Unipol Assicurazioni, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte d’Appello di Roma avrebbe omesso del tutto l’esame della censura di improcedibilità e inammissibilità dell’appello proposto con riserva dei motivi, ai sensi dell’art. 433 c.p.c., con conseguente nullità degli atti successivi; il motivo è inammissibile: la censura non è riferibile alla posizione della P. che è, quindi, priva di interessa a far valere tale vizio in considerazione della rinunzia al ricorso principale da parte della compagnia di assicurazioni e per il fatto che i motivi di appello sono stati tutti rigettati dalla Corte territoriale, con la conseguenza che l’accoglimento della richiesta non muterebbe in alcun modo la posizione della controricorrente incidentale (Sez. L, Ordinanza n. 188 del 02/03/1988, Rv. 458023 e Sez. 3, Sentenza n. 12728 del 25/05/2010-Rv. 613082 – 01);

con il secondo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in relazione alla violazione o falsa applicazione agli artt. 2043 e 2059 c.c. e degli artt. 2, 29 e 30 Cost., per il negato risarcimento dei danni in favore di P.R., per l’omesso esame della domanda risarcitoria, trattandosi di un fatto decisivo per il giudizio. In particolare, la ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno patrimoniale da determinare nella misura di almeno Euro 100 al giorno e di quello non patrimoniale, morale ed esistenziale, tenuto conto della lesione alla vita affettiva e sessuale subita a causa delle lesioni gravi dell’ A.. Il Tribunale ha rigettato la richiesta rilevando che la grave alterazione del rapporto parentale non era stata neppure allegata dalla ricorrente, essendosi la stessa limitata ad una generica prospettazione di un danno alla vita affettiva e sessuale e negli stessi termini si era espressa riguardo il danno patrimoniale subito, per l’assistenza prestata per il coniuge durante il periodo di inabilità temporanea. Al contrario la ricorrente deduce di aver allegato la propria sofferenza interiore per le gravi lesioni subite dal marito e di avere abbandonato il lavoro per prendersi cura dello stesso. Ciò era sufficiente a ritenere provato il danno, essendo evidente che la sofferenza interiore e lo sconvolgimento dell’esistenza della moglie erano scaturiti direttamente dall’evento. La Corte non avrebbe osservato i principi giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno subito dalle vittime secondarie del macroleso;

il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni. Innanzitutto è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790);

il motivo è, altresì, inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, perchè nel lamentare la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, omette di riportare compiutamente nella loro integralità nel ricorso tali motivi, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Sez. 2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015, Rv. 636133). Nel caso di specie, a fronte di una specifica motivazione della Corte territoriale, che ha correttamente ribadito il principio secondo cui i prossimi congiunti possono richiedere il danno soltanto ove abbiano dimostrato di avere subito una perdita patrimoniale effettiva, oltre ad un paterna d’animo con vero e proprio stravolgimento della vita, ha ribadito che la P. non aveva provato di avere subito una riduzione del reddito e che le lesioni patite dall’ A. non avevano quella consistenza tale da averlo messo in pericolo di vita o comunque da determinare una alterazione della vita della moglie. Quest’ultima, oltre a non aver contestato l’assenza di contrazione reddituale, non ha fatto puntuale e specifico riferimento, trascrivendo i passaggi essenziali o individuando la sede dei rispettivi documenti nell’ambito degli atti del giudizio, agli elementi probatori indispensabili per definire i costi sopportati, la riduzione del reddito, le caratteristiche delle modalità, limitazioni e rinunzie determinate dalle lesioni del marito, lo stravolgimento della propria vita e tutti quegli elementi che la Corte territoriale ed il Tribunale hanno precisato che non sarebbero stati neppure allegati dalla ricorrente;

con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 92 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 ritenendo del tutto assente la motivazione in ordine alla decisione di compensazione delle spese di lite;

il motivo è inammissibile perchè in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01);

quanto alle spese del presente procedimento, nei rapporti tra Unipol e A., che ha accettato la rinuncia ed ha rinunciato al ricorso incidentale, senza interloquire sulle spese, va dichiarata l’estinzione del processo e le spese vanno compensate. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015). La dichiarazione di estinzione, per avvenuta rinuncia, del processo relativo al ricorso principale, non produce effetti sul ricorso incidentale che sia stato tempestivamente proposto da P., il quale si converte in ricorso principale (Sez. 1, Sentenza n. 15055 del 15/07/2005, Rv. 584275 – 01) e che, per quanto detto, va rigettato;

le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, nei rapporti tra P. e la Compagnia Unipol, relativamente al ricorso incidentale della prima, e nei rapporti tra Unipol e D.V., relativamente al ricorso principale non interessato dalla rinuncia, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

 

dichiara estinto per rinuncia il processo conseguente al ricorso proposto da UnipolSai ed al ricorso incidentale proposto da A. e compensa integralmente tra tali parti le spese processuali; respinge il ricorso incidentale proposto da P.; condanna la ricorrente UnipolSai al pagamento delle spese in favore del controricorrente D.V., liquidandole in Euro 5.000, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna la ricorrente incidentale P. al pagamento delle spese in favore della controricorrente UnipolSai, liquidandole in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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