Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15651 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 04/06/2021), n.15651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17579/2020 proposto da:

N.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Sartini, giusta

procura alle liti con atto separato da considerarsi parte integrante

del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Prefettura della Provincia di Fermo, nella persona del Prefetto pro

tempore;

Questura della Provincia di Fermo, nella persona del Questore pro

tempore;

– intimate –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Fermo n. 30/2020,

depositata il 24 aprile 2020, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con ordinanza del 24 aprile 2020, il Giudice di pace di Fermo ha rigettato il ricorso presentato da N.A., nato in (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Fermo del 16 febbraio 2019.

2. Il Giudice di pace ha rilevato che l’istanza per la protezione internazionale, presentata successivamente al provvedimento impugnato, era stata rigettata dalla Commissione territoriale con provvedimento del 20 novembre 2019 e che, tenuto conto delle accertate circostanze oggettive della posizione del cittadino straniero, il provvedimento di espulsione emesso ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 14 e successive modificazioni, risultava pienamente legittimo.

3. N.A. ricorre per la cassazione dell’ordinanza con atto affidato a due motivi.

4. Le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il Giudice di pace sia incorso in errore, avendo fatto riferimento al decreto di espulsione n. 5/2019, mentre l’oggetto della controversia era il decreto di espulsione n. 11/2019.

1.1 Il motivo è inammissibile perchè generico, non avendo il ricorrente offerto alcun elemento per comprendere quale fosse l’effettivo oggetto del giudizio di cui si tratta, considerato, peraltro, che neppure viene indicata la data dei due decreti di espulsione di cui parla.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, e specificamente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 12, comma 5, poichè il provvedimento di rigetto della Commissione territoriale non specificava se tale rigetto fosse dipeso dall’irreperibilità senza colpa del richiedente, atteso che nel gennaio del 2020 aveva provveduto a presentare presso la Questura di Fermo una nuova istanza per una nuova convocazione dinanzi alla Commissione territoriale che aveva fissato una nuova riunione per il giorno 19 marzo 2020, rinviata a data da destinarsi per la emergenza dovuta al Covid-19, con la conseguenza che la domanda di protezione internazionale non poteva dirsi conclusa, comportando la permanenza della sospensione della misura espulsiva.

2.1 Il motivo è infondato, pur dovendosi correggere la motivazione sul punto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., risultando il dispositivo conforme al diritto.

2.2. Questa Corte, al riguardo, occupandosi della disciplina prima comunitaria (ora unionale) e nazionale, regolante i rapporti tra il provvedimento espulsivo e la domanda di protezione internazionale, e valorizzando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea e di legittimità, ha affermato che “lo straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale non possa richiedere la caducazione del provvedimento espulsivo emesso in precedenza ai propri danni, giacchè questo contrasterebbe con l’esigenza, ricavata dalla giurisprudenza della Corte UE, di assicurare la pronta ripresa del procedimento attuativo dell’espulsione a seguito del rigetto della domanda stessa. In presenza della proposizione di questa, il decreto di espulsione già emesso non può ritenersi, dunque, affetto da un’inedita forma di invalidità “sopravvenuta” che ne giustifichi l’annullamento, ma solo privo temporaneamente di efficacia” (Cass., 27 febbraio 2020, n. 5437).

2.3 Nel caso in esame, per come affermato dal Giudice di pace, a pag. 1 del provvedimento impugnato, l’istanza per il riconoscimento della protezione internazionale era stata presentata solo successivamente al provvedimento impugnato e rigettata dalla Commissione territoriale con provvedimento del 20 novembre 2019.

L’esito della domanda di protezione internazionale, dunque, in quanto presentata in data successiva all’emissione del decreto di espulsione, poteva incidere soltanto sulla sua efficacia e non anche sulla legittimità del provvedimento di espulsione.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese, poichè le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese; non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato trattandosi di processo esente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

 

 

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