Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15650 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/06/2017, (ud. 10/03/2017, dep.23/06/2017),  n. 15650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 929-2015 proposto da:

DITTA A.M. in persona della titolare A.M.,

considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO

CORVINO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., COMUNE DI QUARTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2022/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato il 22 febbraio 1999, B.A. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Pozzuoli, il Comune di Quarto per ottenere il risarcimento dei danni provocati ad un fabbricato di sua proprietà, derivanti da infiltrazioni di acqua piovana, provenienti dal marciapiede antistante il piano terra che fungeva da copertura di un locale cantinato di proprietà dell’attore. L’amministrazione comunale chiedeva e otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa la ditta A.M., appaltatrice dei lavori di manutenzione e rifacimento del tratto stradale, deducendo la responsabilità esclusiva di quest’ultima, che si costituiva in giudizio contestando la pretesa. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 16 settembre 2008, condannava in solido il convenuto ed il terzo al risarcimento dei danni determinati sulla base della consulenza tecnica di ufficio in euro 8.651, oltre al pagamento delle spese;

avverso tale decisione la ditta appaltatrice proponeva appello per l’annullamento della sentenza, il rigetto della domanda di danni o, in subordine, la dichiarazione di esclusiva responsabilità dell’amministrazione comunale. Quest’ultima si costituiva aderendo all’appello principale e spiegava appello incidentale per l’accertamento della responsabilità esclusiva della ditta A.;

con sentenza del 8 maggio 2014 la Corte d’Appello di Napoli rigettava gli appelli, confermando la sentenza impugnata. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la ditta A. affidandosi ad un solo motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso per cassazione la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale omesso di prendere in considerazione la circostanza che l’eccezione relativa alla natura abusiva dei locali, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, non era stata sollevata per la prima volta in appello, ma nella comparsa di risposta di primo grado e la natura abusiva dell’immobile era emersa sulla base di una nota del 12 gennaio 2005 “messa agli atti”. Pertanto, atteso il carattere abusivo del manufatto, doveva escludersi un danno risarcibile, conformemente all’orientamento della giurisprudenza in tema di occupazione illegittima di immobili abusivi;

il motivo, con il quale irritualmente si individua il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, in luogo del n. 4, va disatteso, poichè la ricorrente ha omesso di documentare il contenuto dell’atto di appello al fine di dimostrare che la questione è stata posta proprio nei termini descritti in questa sede, già davanti alla Corte territoriale. Il ricorso è, altresì, inammissibile, per difetto di autosufficienza poichè il ricorrente deduce di avere affrontato la questione relativa alla natura abusiva dei locali interrati, già nella comparsa di costituzione. In realtà, nel testo trascritto in ricorso il problema viene posto in maniera ipotetica, deducendo la parte convenuta che “il giudice dovrà verificare la regolarità amministrativa e tecnica dello stesso (manufatto), in quanto, ove mai il cantinato risultasse essere abusivo dovrà immediatamente adottare provvedimenti consequenziali”. In questi termini non è possibile ritenere che sia stata eccepita e documentata la natura abusiva dei locali interrati. La circostanza non emerge, per quanto riportato in ricorso, dalla consulenza tecnica d’ufficio, mentre la ricorrente deduce che tale dato sarebbe attestato da una nota del 12 gennaio 2005 “messa agli atti” nella quale il tecnico del Comune di Quarto affermava che, dagli atti esistenti in ufficio, non era emersa alcuna licenza o concessione o condono che autorizzi tale locale. Orbene tale indicazione non asseconda l’orientamento costante della giurisprudenza in tema di autosufficienza, che richiede di individuare la localizzazione del documento nell’ambito del fascicolo, di precisare in occasione di quale udienza è stato esibito e di documentare la tempestività di tale produzione. Nulla di tutto ciò è agli atti;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; nessun provvedimento va adottato riguardo alle spese non avendo la controparte espletato attività difensiva in questa sede; deve, invece, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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