Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15650 del 01/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/07/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 01/07/2010), n.15650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO G. SANTE, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati RASPANTI RITA, LA PECCERELLA LUIGI

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale Atto Notar

CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 16/11//2006, rep. n. 72043;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 171/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/10/2005 R.G.N. 303/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato G. SANTE ASSENNATO; udito l’Avvocato RASPANTI RITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.A. godeva di una rendita per infortunio occorsogli il (OMISSIS), nella misura del 18%.

Con lettera de 23 aprile 1993, l’INAIL gli comunicava la soppressione della rendita e la costituzione, con decorrenza 27/1/92, di una nuova rendita del 20%, determinata dal 5% per il precedente infortunio e dal 14% per altro infortunio, avvenuto il (OMISSIS).

L’ A. pertanto ricorreva al Pretore del lavoro di Roma, il quale, in accoglimento della domanda, stabiliva che, decorso il decennio di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83, l’intangibilità della misura del grado di invalidità non era derogabile neanche nel caso di successivo riconoscimento, a seguito di nuovo infortunio, di una rendita, unica complessivamente non inferiore a quella già liquidata.

Il Tribunale confermava la sentenza.

Su ricorso dell’INAIL, la Cassazione affermava che il principio di consolidazione della rendita, per il decorso del termine decennale di rivedibilità, opera con riguardo all’ipotesi in cui sopravvenga un nuovo infortunio dopo un decennio dal precedente nel senso che se non è impedita, nell’ambito della valutazione del grado di riduzione complessiva dell’attitudine al lavoro, la riconsiderazione dei postumi del precedente infortunio e della relativa incidenza invalidante, la rendita unica deve essere però in ogni caso determinata in misura non inferiore a quella a suo tempo liquidata e già consolidata in relazione ai primo infortunio.

Con ricorso depositato il 26/3/03 l’ A. riassumeva il giudizio avanti alla Corte di Appello degli Abruzzi L’Aquila, indicata quale giudice di rinvio, chiedendo che, in applicazione del principio sancito dal giudice di legittimità, fosse rigettato l’appello proposto dall’INAIL alla sentenza pretorile.

Resisteva l’INAIL, insistendo per l’accoglimento dell’appello.

Con sentenza del 2 febbraio-20 ottobre 2005 accoglieva il gravame.

A sostegno del decisum osservava che, tenuto conto che la rendita per l’infortunio del (OMISSIS) era del 18%, ben poteva l’INAIL valutare i postumi di tale infortunio, al fine di stabilire la rendita unica, nella misura del 5%, in quanto la rendita unificata, per questo e per il successivo infortunio, era risultata pari al 20%.

comunque superiore al 18% già riconosciuto per l’infortunio del (OMISSIS).

Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre A.A. con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha fatto seguito “brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero” (art. 379 c.p.c., u.c.).

Resiste l’INAIL con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’ A., denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 79, 80, 83, 137 ed artt. 112, 436 e 445 c.p.c., nonchè motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, sostiene la erroneità della pronuncia della Corte d’Appello dell’Aquila perchè, a fronte della specifica richiesta di ammissione di C.T.U. medico-legale affinchè fosse valutalo che il grado di inabilità, derivante dai due infortuni subiti, era maggiore di quello determinato dall’INAIL con la costituzione della rendita unica del 27.01.92, non si era attenuta al principio fissato da questa Corte con la sentenza rescindente n. 4415/02, secondo cui il diritto dell’assicurato ad una rendita complessiva, corrispondente ad un grado di inabilità maggiore a quello riconosciutogli dall’INAIL, poteva essere riconosciuto sulla base di un eventuale accertamento di un grado di invalidità complessiva superiore a quello accertato dall’Istituto, accertamento che in sede di rinvio era stato espressamente richiesto.

Il motivo è infondato.

Invero, la Corte di Appello di L’Aquila, in ossequio all’incarico conferito dalla sentenza rescindente, n. 4415 del 2002, ha provveduto a colmare le lacune della sentenza del Tribunale di Roma in ordine ad una corretta interpretazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 80, che, in caso di successivi eventi, prevede che debba essere liquidata un’unica rendila determinata in base ad una nuova riconsiderazione anche delle conseguenze del precedente infortunio, pur dopo il decorso del decennio dalla costituzione della relativa rendita, con il solo limite della garanzia, per l’assicurato, del diritto del medesimo a vedersi riconosciuta una rendita non inferiore a quella erogatagli.

La Corte di Appello di l’Aquila si è correttamente uniformata al principio dettato dalla sentenza rescidente e, nel rispetto del predetto art. 80, ha accertato che l’Istituto ben poteva valutare i postumi del precedente infortunio al fine di determinare il grado di inabilità complessivo della rendita unica, considerato che detta rendita è risultata pari al 20% e, quindi, superiore a quella (18%) riconosciuta per l’infortunio del (OMISSIS).

Benvero, il giudizio di primo grado si era concluso con l’erroneo convincimento del Pretore di una intangibilità del grado di inabilità già riconosciuto per il primo evento consolidatosi; a tale giudizio aveva fatto seguito quello del Tribunale di Roma, con cui era stato confermato tale convincimento.

Orbene, come sostenuto dal ricorrente, il Giudice a qua è pervenuto alla contestata pronuncia senza procedere ad un accertamento a mezzo di consulenza tecnica, attenendosi agli accertamenti operati dell’INAIL, in sede amministrativa, in quanto mosso dal presupposto che la questione oggetto di controversia attenesse alla mera questione di diritto, risolta da questa Corte con la richiamata sentenza n. 4415 del 2002.

Sennonchè, tale presupposto, su cui si incentra la critica del ricorrente, non appare superabile, se si tien conto che non risulta che i Giudici di merito (Pretore e Tribunale di Roma) abbiano accolto la domanda dell’ A. sulla base di una disposta consulenza medico-legale, ma unicamente in forza all’erroneo principio di diritto, cui si erano riportati nel procedere alla loro decisione.

Siffatta impostazione è stata mantenuta ferma dal Giudice di rinvio, secondo una linea di coerenza, che non può, in questa sede, essere messa in discussione dal ricorrente, con un mutamento di prospettiva, disattesa in sede di merito, senza che risulti essere stata avanzata apposita contestazione.

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 52 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010

 

 

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