Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1565 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. II, 24/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 24/01/2011), n.1565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24313-2007 proposto da:

B.B. (OMISSIS), B.D.

(OMISSIS), P.O. (OMISSIS), domiciliati ex

lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dagli avvocati LAVAGNO ALESSANDRO e DEL MASTRO

DELLE VEDOVE SANDRO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI BENNA in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex

lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato BASSO PAOLO;

NI.RMAL DI CELLAROSI MARINA & C. s.a.s C.F. (OMISSIS), in persona

del socio accomandatario legale rappresentante sig.ra C.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE ANGELICO 45, presso

lo studio dell’avvocato CAMPI RAFFAELLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato RITELLA DI BIELLA FRANCESCO;

– controricorrenti –

e contro

D.M., N.L., N.R., N.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1152/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1994, B.D. e P.O. convenivano di fronte al tribunale di Biella N.L., D.M. e B.B. esperendo azione negatoria servitutis di passaggio sulla strada (OMISSIS) e di regolamento di confini tra il fondo di essi attori e quello dei N. – D.; si costituivano i convenuti predetti assumendo che la strada de qua aveva natura di strada vicinale pubblica, mentre il B.B. aderiva alla domanda attorca; interveniva la NI.RMAL sas, in adesione alle ragioni dei convenuti e veniva chiamato in causa il comune di Benna, che sosteneva la natura pubblica della strada de qua. Con sentenza del 2003, l’adito Tribunale rigettava le domande attoree; proponevano appello D. e B.B. e P.O., cui resistevano N.R., la Nirmal sas e il Comune di Benna, mentre rimanevano contumaci N.L. e D.M..

Con sentenza in data 23.3/4.7.2007, la Corte di appello di Torino dichiarava estinto il procedimento per tardività nella riassunzione dello stesso e regolava le spese.

Osservava la Corte subalpina che la riassunzione, previa interruzione, disposta dalla stessa Corte a seguito dell’intervenuta morte della D., deceduta nel corso del giudizio di primo grado, doveva decorrere dalla data del deposito in udienza del relativo certificato, mentre si era provveduto alla riassunzione oltre il termine di sei mesi da tale data.

Trovava infatti applicazione nella specie il disposto dell’art. 299 c.p.c., atteso che la morte era avvenuta tra il deposito della sentenza di primo grado e la notifica dell’atto di appello e quindi prima della costituzione della parte stessa in giudizio. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di due motivi, D. e B.B. e P.O.; resistono con separati controricorsi la Ninnai e il Comune di Benna, mentre gli altri intimati non hanno spiegato attività difensiva; sia i ricorrenti che i controricorrenti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazione alla tematica sottesa alla presente controversia, occorre rilevare che l’intervenuta morte di D.M. dopo il deposito della sentenza di primo grado e prima della potenziale costituzione della parte in appello, integra una ipotesi che deve essere riguardata alla luce della fondamentale sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n 26279 del 2009, con cui si è condivisibilmente ritenuto che l’intervenuta morte della parte, peraltro non dichiarata nè notificata dal difensore della parte alla quale l’evento si riferisce, avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, comporta che in ragione dell’applicazione del principio secondo cui il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati e, quindi, da e contro gli eredi, in ragione del fatto che la perpetuatio del mandato deve essere circoscritta entro il grado nel cui corso l’evento interruttivo, non dichiarato nè notificato, siasi effettivamente verificato (cfr. Cass. 19.3.2009, n 6701).

Consegue da quanto sopra che la Conte subalpina, avrebbe dovuto non già ordinare la riassunzione del processo, ma l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della D., atteso che nella specie, in ordine alla domanda di regolamento di confini, si era in presenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario. In ragione di tanto, posto che non è contestato che il procedimento di appello, nel cui corso peraltro la D. venne dichiarata contumace in ragione della mancata sua costituzione, non ha visto la partecipazione dei di lei eredi, in tale qualità loro spettante in ragione della avvenuta morte della dante causa, devesi ritenere che la instaurazione del contraddittorio in grado di appello sia inficiata da tale constatazione e che pertanto il relativo procedimento si sia svolto in spreto dei loro diritti e, quindi, in modo illegittimo e tanto a prescindere dal momento in cui il decesso è avvenuto e dall’eventuale ignoranza incolpevole del decesso stesso da parte del soccombente. La constatazione di quanto verificatosi nel procedimento di appello comporta che la sentenza impugnata debba essere cassata, in ragione del rilevato difetto di contraddittorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, che provvedere anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.

L’adozione di una decisione quale quella adottata, comporta che l’esame dei motivi di ricorso risulti del tutto superata dalla ritenuta necessità di un nuovo giudizio di secondo grado, da svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti aventi titolo per partecipare allo stesso a seguito dell’intervenuto decesso, risultante dalla produzione in giudizio del certificato di morte, di D.M..

P.Q.M.

la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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