Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1565 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 23/01/2020), n.1565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2302-2019 proposto da:

I.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ODOVILIO LOMBARDO;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 19754/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 27.11.2018, il Tribunale di Bologna ha rigettato le istanze di protezione internazionale avanzate da I.R., nato in Benin, il quale aveva dichiarato di aver lasciato il suo Paese, perchè coinvolto in un incidente stradale in seguito al quale era deceduto un ragazzo. Poichè i familiari della vittima lo reputavano responsabile, temeva la loro vendetta, nonostante l’intervento della Polizia e la mediazione del capo villaggio. Il Tribunale ha reputato il richiedente non credibile, ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale e non ha ravvisato situazioni di vulnerabilità. Lo straniero propone ricorso per cassazione per due motivi. Il Ministero non ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge per avere il Tribunale reputato il racconto non credibile e non documentato, senza tuttavia svolgere alcuna attività istruttoria.

2. Il motivo è inammissibile. A parte che la sua formulazione è oltremodo generica e tace dello svolgersi della vicenda, va rilevato che il Tribunale ha ritenuto il racconto intrinsecamente inverosimile e neppure circostanziato, rilevandone le incongruenze su elementi fondamentali dell’incidente, quali la relativa responsabilità (affermata come della vittima innanzi alla Commissione territoriale e come propria in sede giudiziaria), le conseguenze a suo carico (medicato e dimesso secondo la prima versione, ricoverato con due giorni di perdita di coscienza e dimesso al terzo giorno, in base alla seconda), il decesso della vittima (due giorni dopo le dimissioni, ovvero due giorni dopo lo scontro). E tale valutazione costituisce un accertamento di fatto, qui censurabile, in costanza dei relativi presupposti, per vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che non è stato dedotto.

3. Il motivo è inammissibile, anche, ex art. 360 bis c.p.c., essendosi il Tribunale espressamente attenuto al condivisibile principio secondo cui la valutazione di credibilità soggettiva costituisce una premessa indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento: le dichiarazioni che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono, infatti, alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente, ma non è questo il caso, dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 871 del 2017), e non avendo il ricorrente formulato alcun tipo di argomentazione per mutare l’affermato indirizzo giurisprudenziale.

4. A tanto, va aggiunto che l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto nei procedimenti in materia di protezione internazionale, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata (il che nella specie non è stato) ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (Cass. n. 3016 del 2019).

5. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento al mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Il motivo è inammissibile: il Tribunale ha escluso la ricorrenza di situazioni di vulnerabilità, tenuto in conto anche delle COI relative al Paese di origine, ed il ricorrente non indica quale fatto, in tesi decisivo, non sia stato esaminato, sicchè la censura tende ad una nuova valutazione dei fatti.

6. Non va disposto sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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